In linea generale, affinché una cessione di beni in un altro paese dell’Unione Europea possa beneficiare del non assoggettamento all’Iva è necessario che sussistano tre presupposti:
- soggettivo: entrambe le parti devono essere in possesso di partita iva e residenti in differenti Stati appartenenti alla Comunità Europea;
- oggettivo: l’operazione deve ad oggetto il trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili;
- territoriale: il bene deve essere fisicamente trasportato o spedito da uno Stato comunitario all’altro.
Il requisito territoriale è quello che richiede un maggiore attenzione da parte dell’impresa che intende porre in essere l’operazione con il cliente estero. Infatti quest’ultima potrebbe essere chiamata, da parte degli organi verificatori, a documentare l’effettivo trasferimento fisico del bene tra Stati diversi, pena il disconoscimento della non imponibilità Iva ed il conseguente assoggettamento all’imposta della cessione intracomunitaria. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha emanato diverse risoluzioni, ed in particolare:
- la n. 345/E/2007 individua nel documento di trasporto la prova idonea a dimostrare il transito di merci verso un Paese UE, da conservare unitamente agli elenchi Intra, alle fatture e alla documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- la n. 477/E/2008 ha affrontato il caso delle cessioni “franco fabbrica” in cui il cedente non riesce ad ottenere i documenti di trasporto controfirmati dall’acquirente. In tal caso la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;
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la n. 19/E/2013, sempre sulle cessioni “franco fabbrica”, precisa che il CMR elettronico è equivalente al CMR cartaceo in quanto ha lo stesso contenuto ed é idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio italiano. Inoltre, l’Agenzia precisa che la prova dell’avvenuto trasporto dei beni può essere fornita anche con documenti diversi dal CMR cartaceo, tra cui: le informazioni contenute nel sistema informatico del trasportatore ovvero il tracking number tramite il quale si può ricavare il Ddt in formato pdf sottoscritto dal trasportatore; la lettera di presa in carico della merce da parte del trasportatore ed estratti dal registro dello stesso che dimostrano la consegna; l’ordine del cliente e l’attestazione, da parte di quest’ultimo, che conferma l’avvenuta ricezione della merce.