Agevolazioni alle imprese che assumono giovani con competenze digitali

Tirocinio di 6 mesi retribuito da “garanzia giovani” e bonus occupazionale di 6 mila euro in caso di assunzione post-tirocinio. Sono queste le agevolazioni di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese che accoglieranno in azienda i tirocianti che provengono dal progetto “crescere in digitale”. Quest’ultimo è un’iniziativa del Ministero del Lavoro con il duplice scopo di impiegare lavoratori disoccupati con competenze “informatiche” e aumentare la digitalizzazione delle aziende.
Come si aderisce
I giovani per poter aderire al progetto devono innanzitutto registrarsi al programma “garanzia giovani” e successivamente dovranno seguire un percorso formativo online di 50 ore, totalmente gratuito, su www.crescereindigitale.it. Solo i giovani che superano il test finale avranno accesso alla seconda fase che consentirà di acquisire una formazione specialistica per arrivare preparati al tirocinio in azienda. Le principali materie trattate andranno dalla creazione di un sito web  sino allo sviluppo dell’ecommerce.
Quali vantaggi per le imprese
Il tirocinio, presso l’azienda, durerà sei mesi con una retribuzione di 500 euro al mese interamente finanziata da “garanzia giovani”. Per le imprese che alla fine del tirocinio assumeranno il giovane a tempo indeterminato è previsto un incentivo fino a 6 mila euro. Per queste ultime si tratta, quindi, di un occasione per incrementare la propria digitalizzazione per sei mesi a costo zero e successivamente decidere se assumere il tirocinante.

Licenziamento e dimissioni: quando spetta la NASpI

Ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI va, inoltre, riconosciuta anche:
– ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa;
– nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Giusta causa
Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’INPS ha chiarito che per giusta causa si devono intendere le dimissioni che avvengano a titolo esemplificativo:
– dal mancato pagamento della retribuzione;
– dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– dal c.d. mobbing;
– dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
– dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
– dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Dimissioni durante la maternità
La NASpI spetta, inoltre, anche in caso di dimissioni presentate durante il periodo maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
A tal proposito si ricorda che l’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Quindi la lavoratrice conserva il diritto:
•al Trattamento di Fine Rapporto;
•all’indennità di disoccupazione (adesso NASpI), se ne possiede i requisiti.
Risoluzione consensuale
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’INPS ha precisato che la stessa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Licenziamento disciplinare
Con riferimento al licenziamento disciplinare l’Istituto ha chiarito che la nuova indennità di disoccupazione può essere riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.
Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione
Sempre con la citata circolare INPS n. 142/2015, è stato chiarito che l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 non è ostativo al riconoscimento della indennità NASpI.

Le spese che fanno risparmiare in dichiarazione dei redditi – Prima parte

Quello a seguire è un elenco delle principali voci di spesa che riconoscono, a chi le ha sostenute, una detrazione o deduzione irpef in dichiarazione dei redditi.
Assegni di mantenimento al coniuge
L’articolo 10 del Tuir riconosce una deduzione dal reddito dgli assegni periodici (quindi non quelli una tantum) corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamentoo del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. E’ esclusa la possibilità di portare in deduzione l’eventuale quota dell’assegno di mantenimento pagata al coniuge ma destinata ai figli.
Asilo nido
E’ riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per l’asilo nido fino ad un massimo di 632 euro per ciascun figlio di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Attività sportiva ragazzi
E’ riconosciuta una detrazione del 19% per l’attività sportiva svolta da ragazzi di età compresa fra i 5 ed i 18 anni che siano iscritti ad associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione del 19% si applica su un massimo di 210 euro per ciascun iscritto.
Spese di istruzione
L’articolo 15 del Tuir (dpr 917/1986) riconosce una detrazione del 19% per le spese di istruzione. Tra queste vi rientrano quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento o specializzazione universitaria.
Spese per intermediazione immobiliare
E’ detraibile al 19% il compenso pagato all’agenzia di intermediazione imobiliare per l’acquisto dell’immobile da destinarsi ad abitazione principale.

Incentivi per l’avvio di micro e piccole imprese

Con il Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013, art. 2) è stata completamente riscritta la disciplina dell’agevolazione Autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000, gestita da Invitalia. Le novità più rilevanti sono state apportate alla platea dei soggetti beneficiari, alla forma dell’agevolazione, alla tipologia di interventi agevolabili e all’ambito territoriale di applicazione della misura. La riforma diventa operativa con l’entrata in vigore, dal 20 settembre 2015, del regolamento attuativo, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto n. 140 dell’8 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2015).
Soggetti beneficiari
Una delle modifiche più significative apportate dal DL 145/2015 alla disciplina originaria della misura “Autoimprenditorialità” riguarda l’ambito soggettivo dell’agevolazione: tra i beneficiari anche le donne indipendentemente dall’età, oltre che i giovani under 35. Nello specifico, il regime di aiuto si rivolge ora alle micro e piccole imprese costituite (o ancora da costituite) in forma societaria da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne di qualsiasi età.
Ambito territoriale
Altra novità di rilievo riguarda l’ambito di applicazione territoriale della misura, esteso a tutto il territorio nazionale e non più limitato alle aree svantaggiate.
Forma di agevolazione
Modificata anche la forma dell’agevolazione: non saranno più concessi contributi a fondo perduto, ma esclusivamente mutui a tasso zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
Interventi ammissibili
Un ulteriore profilo di novità riguarda gli interventi agevolabili. Sono ammesse le iniziative che prevedono programmi di investimento non superiori a 1.500.000 euro relativi:
– alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
– alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
– al commercio e al turismo;
– alla filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
– all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Lo studio è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Misure fiscali in agricoltura nella prossima legge di stabilità

Nella prossima legge di stabilità, come annunciato dal governo, l’agricoltura beneficerà dell’abolizione dell’Imu sui terreni e dell’Irap. La copertura finanziaria di questa manovra avverrà revisionando alcune agevolazioni ed in particolare: riformando il regime iva forfettizato, il quale potrà essere adottato solo dalle imprese agricole con volume d’affari fino a due milioni di euro; inasprendo la tassazione in caso di acquisto di terreni con l’agevolazione della piccola proprietà contadina; innalzando le accise sul gasolio “agricolo” ed infine revisionando l’esenzione iva per le imprese con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro.

Nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni del lavoratore

Con il decreto sulle semplificazioni, attuativo del Jobs act, è stata introdotta una nuova procedura  per la comunicazione delle dimissioni che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi poi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Viene previsto che il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni. Inoltre  è stata introdotta una clausola di ripensamento ovvero entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni. Saranno successivamente individuati dal Ministero del Lavoro, con un apposito decreto attuativo, le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Nell’attesa dell’entrata in vigore di questa nuova procedura si continuerà ad applicare quella vigente prevista dalla Legge Fornero.

Le nuove regole sui controlli a distanza dei lavoratori

Il dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri, di attuazione della legge delega del Jobs Act, riscrive le regole sui controlli a distanza dei lavoratori. In particolare è vietato l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti che hanno come unica finalità quella di controllare a distanza l’attività dei lavoratori. L’impiego di tali impianti è possibile solo nei seguenti casi: per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tute del patrimonio aziendale. L’installazione può avvenire previo accordo stipulato con la Rsu o le Rsa oppure, in mancanza di accordo sindacale, previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Tuttavia valgono due eccezioni, infatti sia l’accordo sindacale che l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione la prestazione lavorativa (ad esempio il pc) e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite. Infine la riforma introduce una specifica sanzione per i casi d’inosservanza di questa disciplina sugli impianti audiovisivi, ossia un’ammenda da 154 a 1.549 euro o arresto da 15 giorni a un anno con applicazione di entrambe le pene nei casi più gravi.

Hai ristrutturato casa? Agevolazione fiscale anche sull’acquisto dei mobili ed elettrodomestici.

Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale che consente di recuperare in dichiarazione dei redditi, nella misura del 50%, le spese documentate relative all’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici da destinare all’immobile che è stato oggetto di ristrutturazione.

Ma ecco a seguire gli otto punti da tenere presente affinché non venga disconosciuta la detrazione:

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Come può l’impresa o il professionista estinguere i debiti verso Equitalia se vanta crediti verso lo Stato

L’art. 12 comma 7-bis del D.L. 145/2013 consente di compensare le cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per procedere alla compensazione è necessario che i crediti siano certificati dalla P.A. e che la somma di cui si è debitori verso Equitalia non ecceda l’importo del credito vantato verso lo Stato.
La vigente normativa per la compensazione dei crediti vantati verso la PA, contenuta all’art. 28-quater del DPR 602/1973, attribuisce un ruolo chiave al soggetto creditore (impresa o professionista), il quale deve attivarsi per ottenere la certificazione del credito accreditandosi sulla piattaforma telematica gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Una volta certificato, il credito può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il pagamento mediante compensazione delle cartelle di pagamento relative a:
– tributi erariali, regionali e locali;
– contributi assistenziali e previdenziali;
– premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
– altre entrate spettanti alla pubblica amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
I contribuenti interessati devono, in seguito, presentare la certificazione del credito all’Equitalia, la quale è tenuta ad accedere sulla piattaforma elettronica per verificare lo stato e la disponibilità del credito stesso. L’estinzione del debito è, infatti, condizionata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione. Lo studio è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.