Finanziamenti per l’avvio di nuove attività

Dal prossimo 20 settembre, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale n.140 dell’ 8 luglio scorso, sarà in vigore il Regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni per la nuova imprenditorialità. Gli aiuti sono destinati a imprese societarie di micro e di piccola dimensione, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, la cui compagine societaria sia rappresentata, in termini di soci e quote di partecipazione, per oltre la metà da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero da donne (senza limiti di età).

L’investimento non potrà essere superiore a 1,5 milioni di euro, e dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Le agevolazioni saranno concesse, sulla base di un contratto stipulato tra l’impresa ed Invitalia spa, sotto forma di finanziamenti agevolati a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. La restituzione avverrà a rate semestrali.

Il rimanente 25% dell’importo necessario dovrà essere garantito dalla impresa, con mezzi propri o terzo.

Per accedere alle agevolazioni sarà necessario presentare una apposita domanda al soggetto gestore (Invitalia spa). La procedura è a sportello: quindi le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione in base a specifici criteri e soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Lo Studio è a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni.

Agevolazione fiscale 65%: detrazione IRPEF anche per l’acquisto delle tende esterne da sole

L’art. 1 co. 47 lett. a) della L. 190/2014 prevede che la detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di risparmio energetico spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’ 1.1.2015 al 31.12.2015 per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del DLgs. 311/2006, fino a un valore massimo di 60.000,00 euro. Rientrano tra tali sistemi le tende esterne da sole, le chiusure oscuranti ed i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Contattaci per avere ulteriori chiarimenti.

Jobs Act – D.Lgs. 81/2015: domande e risposte sul lavoro intermittente

Cos’è il contratto di lavoro intermittente?
È il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente anche in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con chi lo posso stipulare?
Con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con soggetti con più di 55 anni di età.
Per quanto lo posso utilizzare?
Con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Come viene retribuito?
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Il trattamento ovviamente è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita.
E quando non ne utilizzo la prestazione?
Il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In questo caso gli spetta l’indennità di disponibilità:
⦁    indennità mensile, divisibile in quote orarie;
⦁    determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
⦁    esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo;
⦁    assoggettata a contribuzione previdenziale;
⦁    non matura in caso di malattia, per questo il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Ove non provveda alla comunicazione il lavoratore perde il diritto all’indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.
Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di rispondere alla chiamata?
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
Come lo devo stipulare?
In forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 13;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Comunicazioni
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Spese sanitarie: dal 730/2016 rientrano nella dichiarazione precompilata

In data 3 agosto 2015 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 103408, dal titolo “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.
Dal 2016, infatti, il 730 precompilato presenterà dei dati in più rispetto a quelli automaticamente inseriti nel 730 precompilato di quest’anno.
Grazie all’interazione con il Sistema Tessera Sanitaria, infatti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti (che hanno diritto al 730 precompilato) i dati relativi alle seguenti spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente per sé o per i propri familiari a carico (come da Certificazione Unica del corrispondente anno):
⦁    ticket per acquisto di farmaci o per prestazioni sanitarie;
⦁    farmaci (anche omeopatici);
⦁    dispositivi medici con marcatura CE (spese per l’acquisto o l’affitto);
⦁    servizi sanitari erogati dalle farmacie;
⦁    farmaci ad uso veterinario;
⦁  prestazioni sanitarie (assistenza ambulatoriale, visita medica generica, visita medica specialistica, prestazioni  diagnostiche, ricoveri ospedalieri e altre prestazioni detraibili ai fini IRPEF);
⦁    spese agevolabili solo a particolari condizioni;
⦁    altre spese.
In sede di accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, il foglio informativo allegato indica, per ogni tipologia di spesa sopra elencata, le spese sanitarie nelle seguenti forme aggregate:
⦁  totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi: tali spese sono automaticamente inserite negli appositi campi del 730 precompilato;
⦁    totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi: sarà il contribuente ad inserire o meno tali spese modificando la dichiarazione.
Il professionista abilitato o il CAF delegato dal contribuente ad accedere ai propri dati della dichiarazione precompilata potrà vedere le informazioni sanitarie esclusivamente nei suddetti formati aggregati; il dettaglio è accessibile solo dal contribuente, il quale potrà verificare le singole spese a partire dal 15 aprile dell’anno successivo tramite la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ciascun contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati sanitari ai fini del 730 precompilato. A partire dal periodo d’imposta 2016, oltre a scegliere di non comunicare il proprio codice fiscale in farmacia, il contribuente può comunicare al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie sostenute nel 2015, l’opposizione potrà essere effettuata:
⦁    tra il 1° ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016 trasmettendo o consegnando agli uffici dell’Agenzia l’apposito modello, con allegata copia del documento d’identità;
⦁    tra il 1° febbraio 2016 e il 28 febbraio 2016 accedendo all’area autenticata Fisconline e selezionando le singole voci di spesa da cancellare.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2015

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto un esonero contributivo triennale per le assunzioni aventi decorrenza nel 2015, effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto di determinate condizioni. Leggi il nostro approfondimento per saperne di più su questa agevolazione.

Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia relative alle parti comuni condominiali sostenute dai singoli condomini

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.8.2015 n. 74, ha chiarito che sono detraibili ai sensi dell’art. 16-bis co. 1 lett. a) del TUIR le spese relative ad interventi edilizi effettuati sulle parti comuni di un condominio “minimo” ancorché le stesse siano state pagate dai singoli condòmini con indicazione del proprio codice fiscale, purché venga richiesto il codice fiscale del condominio.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per accedere alla detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 (anno in cui sono state sostenute le spese), è comunque necessario che:
– sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
– sia versata dal condominio, mediante il modello F24 (codice tributo 8912), con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione di 103,29 euro;
– il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
In tal modo, ciascun condomino può inserire le spese sostenute nel 2014:
– nel modello UNICO PF 2015 (da presentare entro il 30.9.2015);
– ovvero, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo (da presentare entro il 26.10.2015).

Attività iniziata nel 2015 o già in corso nel 2014 – Facoltà di scelta tra regimi fiscali agevolati

Con la ris. Agenzia delle Entrate 23.7.2015 n. 67 e con le risposte al question time del 4.6.2015 n. 5-05703 sono state chiarite le modalità di applicazione dei regimi agevolati per il 2015. Le persone fisiche che iniziano un’attività di impresa o di lavoro autonomo nel 2015 possono scegliere di applicare il regime forfettario o il regime dei minimi (art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, convertito nella L. 11/2015), ferma restando la verifica dei rispettivi presupposti. A partire dall’1.1.2015, tuttavia, il regime dei minimi non costituisce più “regime naturale” per chi ne possiede i requisiti, pertanto, sarà necessario esercitare l’apposita opzione.
Dal momento che la L. 11/2015 è entrata in vigore soltanto l’1.3.2015, chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno può operare le necessarie variazioni ai fini IVA entro il 22.8.2015 (30° giorno successivo alla pubblicazione della ris. 67/2015) o entro la prima liquidazione IVA successiva, se posteriore a tale termine.
Inoltre, per chi si era avvalso del regime per le nuove iniziative produttive nel 2014 (art. 13 della L. 388/2000), non è possibile optare per il regime dei minimi, ma solo per il nuovo regime forfettario; mentre chi aveva fruito del regime dei minimi nel 2014 può continuare ad avvalersene fino alla fine del quinquennio o al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Controlli a distanza dell’attività dei lavoratori – Novità del DLgs. attuativo del Jobs act

Una disposizione di particolare interesse, contenuta nel decreto attuativo della L. 183/2014 (Jobs act) per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, riguarda l’ammodernamento della disciplina dei controlli a distanza, regolata dall’art. 4 della L. 300/70. In particolare, il provvedimento del Governo da una parte conferma il principio per cui tutti gli strumenti di controllo “pericolosi”, come ad esempio le telecamere, possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (oppure autorizzazione amministrativa), e poi adegua questo precetto alla attuale realtà tecnologica tramite l’esonero della procedura autorizzativa per i casi di utilizzo di tutti quegli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa, come smartphone, pc, tablet, rilevatori di entrata e di uscita, eccetera. In altri termini, viene confermato il principio secondo cui non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, poiché tali strumenti possono essere installati solo per finalità lecite, quali esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima. Viene invece esonerata dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) l’installazione di quegli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Questi strumenti, quindi, potranno essere installati e utilizzati senza la necessità di seguire le procedure di autorizzazione ordinarie.

Riforma della riscossione

Novità in arrivo per la riscossione, in particolare: non si perde il beneficio della rateizzazione dell'”avviso bonario” se la prima rata viene versata con un ritardo non superiore a 7 giorni (c.d. lieve inadempimento); per le imprese individuali, le società ed i professionisti la notifica della cartella di pagamento avverrà solo tramite pec; l’aggio risconosciuto ad Equitalia sulla riscossione delle cartelle scende dall’8% al 6%; passa da 6 a 8 il numero massimo di rate per la dilazione degli “avvisi bonari” quando questi non superano i cinquemila euro.