Con il Ddl. di stabilità 2016 si prevede di modificare l’art. 26 del DPR 633/72, stabilendo che le note di variazione IVA emesse in ragione del mancato pagamento del corrispettivo possono essere emesse fin dal momento dell’apertura della procedura concorsuale, vale a dire dalla data:
-della sentenza dichiarativa di fallimento;
-del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
-del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
-del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Inoltre, si prevede che, qualora il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte a seguito dell’emissione della nota in diminuzione, il cedente/prestatore è tenuto ad emettere fattura e il cessionario/committente può esercitare la detrazione sulla relativa imposta.
Per quanto attiene alle procedure esecutive, si chiariscono le ipotesi e il momento in cui tale procedura diventa infruttuosa.
Reverse charge – Novità della L. 190/2014 – Ambito applicativo – Installazione di impianti (nota DRE Emilia Romagna)
La DRE Emilia Romagna, con una nota emanata in risposta ad un interpello, ha chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 i servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale destinati ad essere integrati in “edifici”, quali magazzini o celle frigorifere.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è estranea al meccanismo del reverse charge l’installazione di impianti, qualora tale operazione sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale del committente e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, anche se gli impianti stessi costituiscono un tutt’uno con l’edificio.
In particolare, qualora le attività di installazione di impianti siano riconducibili a codici ATECO diversi da quelle specificamente afferenti il settore edile, quale ad esempio il codice 33.20.09 (“installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”), tali attività sono soggette ad applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie.
Detrazioni d’imposta per i pensionati – Aumento dal 2017 – Novità del Ddl. di stabilità 2016
L’art. 19 (commi 5 e 6) del disegno di legge di Stabilità 2016 stabilisce che, dal 2017, i pensionati con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro beneficeranno di una riduzione dell’IRPEF, mediante un aumento delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 13 del TUIR (differenziate a seconda dell’età e del reddito posseduto).
In particolare:
– per i pensionati con meno di 75 anni di età e con un reddito complessivo fino a 7.750,00 euro sarà riconosciuta una detrazione d’imposta annua massima di 1.783,00 euro (ampliando, così, la c.d. “no tax area” fino alla soglia di 7.750,00);
– per i pensionati con meno di 75 anni di età e con un reddito complessivo superiore a 7.750,00 euro ma non a 15.000,00 euro spetterà una detrazione d’imposta annua massima di 1.783,00 euro, con riferimento a un reddito complessivo di 7.750,01 euro, che diminuirà progressivamente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad arrivare all’importo annuo minimo di 1.255,00 euro con un reddito complessivo di 15.000,00 euro;
– per i pensionati con almeno 75 anni di età e con un reddito complessivo fino a 8.000,00 euro sarà riconosciuta una detrazione di imposta annua di 1.880,00 euro, superiore all’IRPEF massima dovuta per tale reddito complessivo (“no tax area”);
– per i pensionati con almeno 75 anni di età e con un reddito complessivo superiore a 8.000,00 euro ma non a 15.000,00 euro spetterà una detrazione d’imposta annua massima di 1.880,00 euro, con riferimento ad un reddito complessivo di 8.000,01 euro, che diminuirà progressivamente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad arrivare all’importo annuo minimo di 1.297,00 euro con un reddito complessivo di 15.000,00 euro.
Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159 – Effetti sul fermo amministrativo
In base alle novità apportate dal DLgs. 159/2015 all’art. 19 del DPR 602/73, viene esteso al fermo dei beni mobili registrati quanto in precedenza contemplato per l’ipoteca esattoriale. Ora, la domanda di dilazione inibisce l’adozione del fermo e dell’ipoteca, ma non invalida le misure già adottate, che vengono meno con l’esaurimento del piano di dilazione. Di contro, prima del DLgs. 159/2015, Equitalia aveva specificato che, con il pagamento della prima rata, sarebbe stato revocato il fermo disposto (direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12).
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il Ddl. di stabilità 2016 ripropone apposite disposizioni agevolative per l’assegnazione o la cessione di beni ai soci, nonché per la trasformazione in società semplice di società commerciali, al fine di estromettere taluni beni dal regime d’impresa a costi più ridotti rispetto a quelli che derivano dall’applicazione del regime ordinario.
Le nuove norme non riguardano solo le società di comodo, ma anche le società che non sono di comodo (per la congruità dei ricavi dichiarati o per la sussistenza di cause di esclusione o di disapplicazione). Sono, però, previste alcune limitazioni:
– l’assegnazione o la cessione riguarda solo i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa;
– i soci beneficiari delle suddette attribuzioni devono risultare tali alla data del 30.9.2015;
– la trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni “agevolabili”.
Spese funerarie – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Per effetto delle novità previste dal Ddl. di Stabilità 2016, la detraibilità delle spese funebri, includibili nel modello 730 precompilato, sarà consentita anche ai soggetti non parenti del de cuius, per un importo di detrazione non superiore a 1.550,00 euro. In tal modo, l’ambito di applicazione soggettivo della detrazione è esteso anche a conviventi e coppie di fatto. Inoltre, secondo la relazione illustrativa al Ddl., il potenziale aumento del numero di soggetti interessati al rilascio del documento comprovante il sostenimento delle spese, al fine di beneficiare della detrazione, potrebbe avrebbe effetti positivi in termini di tracciabilità delle spese stesse.
Prime case di lusso con l’Imu
Le abitazioni principali di lusso continueranno ad essere assoggettate all’IMU. Gli immobili censiti al catasto nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), infatti, non saranno esentati dal pagamento dell’imposta municipale, così come inizialmente previsto nelle prime bozze della legge di stabilità. Ad annunciarlo è stato il Presidente del Consiglio il quale ha chiarito che le suddette categorie catastali saranno soggette allo stesso trattamento previsto a seguito dell’abolizione dell’ICI nel 2008.
Possibile abrogazione del modello 770 per le ritenute sui lavoratori dipendenti
Il Ddl. di stabilità 2016 prevede, tra l’altro, la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali.
In particolare, viene previsto che i datori di lavoro che invieranno all’Agenzia delle Entrate la Certificazione unica con le ritenute relative ai redditi dei lavoratori non dovranno più duplicare l’operazione di invio tramite il modello 770 Semplificato, essendo le due trasmissioni equiparabili.
Come evidenzia la relazione illustrativa, viene, quindi, semplificato l’attuale impianto, attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica ed evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 Semplificato.
Lavoro a tempo parziale e novità del DLgs 81/2015
Il DLgs. 81/2015 riforma la disciplina del lavoro a tempo parziale, cercando di attribuire una maggiore flessibilità, pur compatibilmente con l’orientamento della giurisprudenza in materia.
In particolare, viene previsto che in assenza di disciplina contrattuale, il datore di lavoro possa chiedere al lavoratore una prestazione di lavoro supplementare (ovvero quello prestato oltre l’orario concordato dalla parti), solo entro il limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Se tale limite viene rispettato, il lavoratore non può rifiutare la prestazione supplementare, a meno che non esistano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione globale oraria di fatto.
Quanto sopra descritto deve essere reso compatibile con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11905/2011, secondo cui l’utilizzo continuo di lavoro supplementare può essere presupposto per la trasformazione in contratto a tempo pieno.
Possono, poi, essere pattuite clausole elastiche, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, che, in assenza di disciplina del contratto collettivo, devono essere pattuite per iscritto davanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un sindacato o da un avvocato o consulente del lavoro.
Essenziale, secondo la riforma, è la forma scritta del contratto a tempo parziale, in assenza della quale il contratto, su richiesta del lavoratore, può essere dichiarato dal giudice a tempo pieno.
Se manca l’indicazione della durata della prestazione, il giudice dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Se l’omissione concerne la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione a tempo parziale.
La gestione non corretta dei contratti part time può comportare applicazione di pesanti sanzioni amministrative.
Tra le altre novità contenute nel citato provvedimento, poi, si ricorda l’estensione del diritto di trasformare il contratto full time in part time anche per i lavoratori affetti da una patologia cronica, non solo oncologica. La norma fa riferimento al concetto di “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”, dalla cui interpretazione dipenderà molta dell’applicazione della disciplina della trasformazione.
Novità per la professione forense
La disciplina sui professionisti è oggetto di numerose modifiche nell’ambito del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera lo scorso 7.10.2015 e assegnato ora al Senato.
Per quanto riguarda, più specificatamente, la professione forense, l’art. 41 del Ddl. ha previsto alcune modifiche alla L. 247/2012.
Innanzitutto, viene modificato l’art. 4 della L. 247/2012, relativo alle associazioni tra avvocati e multidisciplinari, prevedendo, fra l’altro, la soppressione del comma 4, che limita l’associazione dell’avvocato a una sola associazione (pena un illecito disciplinare, comma 6).
All’art. 13 co. 5 della L. 247/2012, poi, viene soppresso il riferimento al fatto che è a richiesta la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Viene, anche, inserito il nuovo art. 4-bis della L. 247/2012, con una disciplina ad hoc per l’esercizio della professione forense in forma societaria.