Interpello anche negli enti locali

Con l’entrata in vigore del decreto delegato di riforma del processo tributario anche gli enti locali saranno soggetti a dare risposte in tempi brevi (90 o 120 giorni) alle richieste di chiarimenti presentate dai contribuenti. In particolare, entro il 1° luglio 2016, le amministrazioni comunali dovranno adeguare gli statuti e regolamenti alla nuove disposizioni sul diritto di interpello dei contribuenti i quali potranno presentare delle istanze per avere delle risposte scritte su casi personali ed in presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di determinate disposizioni di legge o per dimostrare l’assenza di effetti elusivi in presenza di fattispecie particolari. In caso di mancata risposta dell’amministrazione, nel termine di 90 o 120 giorni a seconda del tipo di istanza, si forma il cosiddetto silenzio assenso ossia l’accettazione della tesi o dell’interpretazione fornita dal contribuente. In tal caso, limitatamente a colui che ha presentato l’istanza e alla questione oggetto di quest’ultima, l’ente locale non potrà emanare avvisi di accertamento o provvedimenti di irrogazione di sanzioni.

Lavoro irregolare: le nuove sanzioni

L’articolo 22 del Dlgs. 151/2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 settembre 2015, cambia, nuovamente, il regime sanzionatorio per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Queste le novità:
– la sanzione è rimodulata a seconda della durata dell’impiego “in nero” del lavoratore:
· da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro;
· da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
· da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro;
· le suddette sanzioni sono aumentate del 20% se l’irregolarità interessa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa;
· non si applica più l’aumento del 30% dell’importo delle sanzioni introdotto a far data dal 22.2.2014 dalla legge 9/2014;
· è stata eliminata la maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
· non è più previsto l’aumento del 50% dell’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare;
· la violazione è diffidabile in sede di verifica, salvo il caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.
La diffida comporta, per i lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, deve essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
Le nuove disposizioni si applicano dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 151 e valgono per le violazioni commesse da tale data.

La nuova disciplina dei costi “blacklist”

Il decreto sulla internazionalizzazione delle imprese ha apportato delle significative modifiche alla disciplina dei costi “blacklist” ovvero di quei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata. Prima delle modifica normativa vigeva una presunzione legale a carico dell’impresa italiana che doveva provare, alternativamente, che l’impresa estera svolgeva un’effettiva attività commerciale oppure che l’operazione posta in essere rispondeva ad un effettivo interesse economico. La novità legislativa viene accolta favorevolmente dalle imprese in quanto si passa da una presunzione legale di indeducibilità del costo ad una sua “automatica” deduzione, purché nei limiti del “valore normale” e purché relativo ad operazioni realmente intercorse. Per ciò che concerne il concetto di “valore normale” occorre rifarsi all’articolo 9 del Tuir e quindi dovrebbero potersi applicare, per analogia, le regole in materia di transfer pricing. Nel caso in cui vi sia un costo che eccede il “valore normale” per la sua deduzione resta ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare che l’operazione intercorsa risponda ad un effettivo interesse economico e che sia realmente avvenuta.

Quale sarà la tua pensione? In arrivo la busta arancione dell’Inps

L’INPS è in procinto di inviare la “busta arancione” a coloro che non sono ancora in possesso del codice pin per usufruire del servizio online “La mia pensione”. Quest’ultima permette di simulare quella che sarà presumibilmente la pensione al termine della propria attività lavorativa ed ha come destinatari i lavoratori con contribuzione versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed alla Gestione separata, mentre dal 2016 il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori con contribuzione versata agli altri Fondi e Gestioni dell’Inps. Chi è  già in possesso del codice pin può accedere a questo utilissimo strumento tramite questo link

Entro il 26 ottobre il 730 integrativo

Il 26 ottobre scade il termine ultimo per l’invio del 730 integrativo al fine di recuperare i bonus fiscali dimenticati a luglio oppure se non è stato indicato correttamente il datore di lavoro che avrebbe dovuto eseguire i conguagli in busta paga. La presentazione della dichiarazione potrà avvenire solo tramite un Caf o un professionista abilitato. Qualora invece il contribuente si accorga di aver omesso di indicare dei redditi oppure che non aveva diritto a detrazioni/deduzioni, potrà avvalersi solo dell’Unico integrativo da inviare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730, quindi entro la fine del 2019 .

Estratto di ruolo impugnabile quando non viene notificata la cartella di pagamento

L’estratto di ruolo, ovvero l’estratto conto che viene rilasciato dallo sportello di Equitalia e dal quale è possibile prendere visione della situazione debitoria, può essere impugnato dinanzi al giudice tributario se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata. E’ quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015 con la quale è stato risolto un vecchio contrasto di giurisprudenza. Secondo le SS.UU. un atto non correttamente notificato può essere impugnato unitamente all’atto successivo del quale il contribuente è venuto legittimamente a conoscenza.

Finanziamenti agevolati per cooperative e imprese sociali del terzo settore

In arrivo un nuovo regime di aiuto per le imprese del terzo settore.

I soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari del regime di aiuto sono:

– le imprese sociali (ex lege 155/2006), costituite in forma di società;

- le cooperative sociali (ex lege 381/1991), anche non aventi qualifica di imprese sociali, e relativi consorzi;

- le società cooperative aventi qualifica di ONLUS.

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