Le società che, nel 2008, hanno rivalutato i beni ex DL 185/2008, nel test di operatività delle società di comodo per il periodo d’imposta 2015 devono tenere conto dei valori dei beni rivalutati fiscalmente, per tutti i periodi d’imposta rientranti nella media triennale.
Si ricorda, infatti, che per i soggetti “solari” che, nel 2008, si sono avvalsi della facoltà di rivalutare, anche fiscalmente, i beni immobili (ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa) risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2007, il riconoscimento dei maggiori valori ha avuto effetto a partire dal periodo d’imposta 2013. Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2015, la media ai fini del test dei ricavi è composta dal triennio 2013, 2014 e 2015, periodi per i quali valgono i valori dei beni immobili fiscalmente rivalutati.
Il Ddl. di Stabilità 2016 prevede la facoltà di estromissione o cessione “agevolata” anche dei beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, tra cui potrebbero rientrare anche quelli rivalutati.
Le nuove sanzioni in materia di reverse charge
Il legislatore ha cambiato il regime sanzionatorio in materia di reverse charge, in particolare modificando il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs 471/1997 ed introducendo i commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.
Coop. edilizie e pensionati residenti all’estero: i chiarimenti del MEF
Sono esenti dall’Imu gli immobili delle cooperative edilizie anche se non assegnati ai soci, perché sono da qualificare imprese costruttrici. Quindi, fruiscono dell’agevolazione Imu come i beni merci delle imprese edilizie. Spetta ai pensionati residenti all’estero, che possiedono più di un immobile in Italia, indicare quale unità immobiliare possa fruire dell’esenzione Imu. È quanto ha affermato il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia con le risoluzioni 9 e 10 del 5 novembre scorso.
Stop al reato penale per l’omesso versamento di ritenute previdenziali
Tassa di concessione governativa per l’iscrizione in CCIAA degli agenti e rappresentanti
Non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al registro delle imprese o al Rea della Scia per l’avvio dell’attività di agente e rappresentante di commercio (legge n. 204/1985), di agente di affari in mediazione (legge n. 39/1989), di mediatore marittimo (legge n. 478/1968), di spedizioniere (legge n. 1442/1941) e commercio all’ingrosso (dlgs 114/1998). Questo è il chiarimento giunto dall’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496.
Omessa Iva su acquisti intraUE declassata a violazione formale
L’omessa applicazione dell’Iva sugli acquisti intraUe diventa una violazione di carattere formale. Se l’operazione non è occultata e se l’acquirente ha il diritto alla detrazione, l’irregolarità sarà punibile con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500 e un massimo di 20 mila euro. Queste le conseguenze della revisione delle sanzioni tributarie a opera del dlgs n. 158/2015, che produrranno effetti (secondo il ddl stabilità) dal 1° gennaio 2016, allorquando le nuove disposizioni diventeranno concretamente applicabili, anche per il passato.
Entro il 16 dicembre i saldi Imu e Tasi
Entro il 16.12.2015 devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2015. Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2015, scaduta il 16.6.2015, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2014, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e finanze del 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2015, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2015, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2015 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Delibera assembleare esplicita – Necessità ai fini della deducibilità (Cass. 28.10.2015 n. 21953)
I compensi agli amministratori sono fiscalmente deducibili dalla società nel periodo d’imposta in cui vengono stabiliti con una delibera specifica dell’assemblea dei soci. La Corte di Cassazione ha ribadito, nella sentenza 28.10.2015 n. 21953, l’indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori se la loro spettanza non è validamente sancita ai fini civilistici.
Se però l’imputazione in bilancio e la deduzione sono effettuati in un periodo precedente a quello della delibera, è comunque possibile sanare la violazione del principio di competenza con il ravvedimento operoso, ma facendo riferimento alla sanzione minima in misura “piena”.
Non appare, invece, possibile “sanare” a posteriori l’assenza della “preventiva” delibera assembleare e i compensi iscritti in bilancio sono deducibili soltanto nel periodo d’imposta nel quale la delibera è adottata.
Applicazione standardizzata degli studi di settore – Illegittimità (C.T. Reg. Bologna 16.6.2015 n. 1307/10/15)
La C.T. Reg. Bologna, con la pronuncia 16.6.2015 n. 1307/10/15, ha affermato l’illegittimità di un accertamento basato sugli studi di settore eseguito nei confronti di una società, altamente specializzata, operante nel settore dell’informatica. I giudici – condividendo le osservazioni del contribuente – hanno ritenuto lo studio non idoneo a stimare la realtà imprenditoriale, nonostante l’ufficio avesse utilizzato nella stima lo studio più evoluto rispetto a quello applicabile all’annualità accertata.
“Nuovo” redditometro – Applicazione retroattiva – Legittimità (C.T. Reg. Milano 2.7.2015 n. 2957/36/2015)
C.T. Reg. Milano 2.7.2015 n. 2957/36/2015 ha sancito che l’accertamento sintetico, con applicazione dei parametri del DM 24.12.2012, si applica pure alle annualità antecedenti al 2009, essendo una metodologia di rettifica di tipo standardizzato, simile, sotto questo aspetto, agli studi di settore.
Non ha rilievo, secondo la visione dei giudici, il disposto normativo contrario (art. 22 del DL 78/2010), posto che una diversa interpretazione lederebbe la difesa del contribuente.
Rammentiamo che in senso opposto si è di recente espressa la Corte di Cassazione (Cass. 6.11.2015 n. 22744).