Ad avviso della Cass. 25.11.2015 n. 24090, i rimborsi spese sono esclusi da tassazione solo se documentati e riferiti a oneri concretamente sostenuti dai volontari dell’associazione; sono, invece, tassati i rimborsi forfettari.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 266/91, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
Secondo la Suprema Corte, la prima parte della norma prevede che non possono considerarsi rimborsi spese, ma compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario. La prova del sostenimento delle spese incombe, quindi, sulla parte contribuente che contesta la pretesa erariale, ossia l’associazione con riferimento alla ritenuta alla fonte ovvero il volontario per l’intero prelievo IRPEF.
Con riferimento alla seconda parte della norma, secondo la Cassazione i suddetti limiti sono riferibili a previsioni relative a massimali di rimborso per singolo associato e non all’entità della posta iscritta nel bilancio preventivo dell’associazione per i rimborsi spese agli associati.
Medici, odontoiatri e strutture sanitarie – Modalità di invio delle spese mediche detraibili o deducibili – Audizione del CNDCEC alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria
Nel corso dell’audizione tenutasi il 25.11.2015 in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il CNDCEC ha affrontato il tema del 730 precompilato, con particolare riferimento alle modalità di invio, da parte di medici, odontoiatri e strutture sanitarie, delle spese mediche detraibili o deducibili che, dal prossimo anno, dovranno essere integrate in dichiarazione.
Nello specifico, i rappresentanti dei commercialisti hanno avanzato le seguenti richieste:
– conservare il “contenitore” dei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria fino ai termini dell’accertamento o, in alternativa, ottenere una certificazione che possa dimostrare di aver effettuato correttamente l’invio;
– per il primo anno di applicazione della disciplina, una sospensione o una mitigazione del regime sanzionatorio, che prevede l’irrogazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati;
– la semplificazione delle modalità di accreditamento dei professionisti incaricati di effettuare l’adempimento per conto di medici e strutture sanitarie;
– la repentina elaborazione di un software gratuito che agevoli la trasmissione dei suddetti dati e garantisca l’omogeneità e l’interoperabilità con gli altri applicativi utilizzati per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Contributi di lavoro dipendente e contributi alla gestione commercianti – Cumulo contributivo – Limiti (Mess. Inps 25.11.2015 n. 7145)
Con il messaggio 25.11.2015 n. 7145, l’INPS è intervenuto materia di cumulo dei periodi assicurativi, chiarendo che in presenza di contributi accreditati presso la gestione dei lavoratori autonomi e di contributi da lavoro dipendente nell’assicurazione generale obbligatoria, non sempre si può far ricorso al cumulo contributivo introdotto dalla L. 228/2012 (legge di Stabilità per il 2013). In sintesi, l’Istituto previdenziale ricorda che il cumulo contributivo era già stato in precedenza regolato dalla L. 613/66, che ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori. Con tale disposizione è stato altresì stabilito che i periodi di contribuzione nella gestione istituita dalla legge stessa si cumulino con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo IVS.
Pertanto, l’eventuale presenza di contribuzione quale lavoratore autonomo unitamente a quella da lavoratore dipendente dovrà essere sommata al fine di verificare il raggiungimento di un diritto a pensione secondo le regole della L. 613/66. In questo caso, ancorché il lavoratore possegga ulteriore contribuzione a carico delle forme sostitutive ed esclusive (come l’ex INPDAP dei dipendenti pubblici) si vedrà preclusa la facoltà di cumulo ai sensi della L. 228/2012.
Mancata attribuzione di mansioni al dipendente – Assenza senza motivazione dal posto di lavoro – Licenziamento – Illegittimità (Cass. 25.11.2015 n. 24051)
Con la sentenza 25.11.2015 n. 24051, la Corte di Cassazione ha stabilito che il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza. Con tale decisione di legittimità viene dunque respinta la tesi del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente demansionato – assentatosi dal lavoro senza giustificazione – avrebbe configurato comunque un inadempimento contrattuale, in quanto avrebbe violato l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto di lavoro. Tale conclusione datoriale era già stata peraltro rigettata dalla Corte d’appello, la quale aveva ritenuto la sanzione sproporzionata sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il lavoratore era rimasto inattivo e quindi la sua presenza sul lavoro era del tutto indifferente, sia sotto quello oggettivo, poiché l’inoperosità forzata cui egli era stato costretto non consentiva di qualificare come inadempimento la mancata presenza in azienda. I giudici di legittimità ritengono quindi corrette tali valutazioni di merito, ai sensi delle quali la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la condotta del dipendente, che avrebbe formulato – con la propria assenza dal lavoro – una valida eccezione di inadempimento, fondata sul proprio demansionamento, e lo avrebbe fatto senza violare in alcun modo l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto.
Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto – Stabilizzazione dall’1.1.2016 – Sgravio contributivo ex Ddl. di stabilità 2016 (parere Fondazione studi consulenti del lavoro n. 3/2015)
Con il parere n. 3/2015, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha affermato che i contratti di lavoro subordinato stipulati nel 2016 per stabilizzare le collaborazioni coordinate e continuative (ex art. 54 del DLgs. 81/2015) possono beneficiare dello sgravio contributivo, previsto dal Ddl. di stabilità 2016, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il dubbio sulla compatibilità tra le predette misure emergeva dall’art. 31 del DLgs. 150/2015, che esclude gli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente (nel caso specifico, di stabilizzare le collaborazioni). La Fondazione ha ritenuto la compatibilità tra sgravio e stabilizzazione posto che “non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione”; infatti, la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti e, solo in seguito, la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore (ossia, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che perduri per un periodo non inferiore a dodici mesi).
Verifica della presenza del destinatario della cartella nel territorio di residenza (Cass. 25.11.2015 n. 24082)
La Cassazione, con la sentenza 25.11.2015 n. 24082, ha affermato che il notificante deve verificare la presenza del destinatario sia all’indirizzo dove è stata richiesta la notifica che nell’intero comune, anche in base a quanto risulta dai registri pubblici; a tal fine, la relata sulla quale è indicato “sconosciuto sui citofoni” non è sufficiente per presumere l’effettuazione di ricerche tali da considerare il destinatario come “sconosciuto in loco”.
Conseguentemente, in assenza di tali verifiche, non può considerarsi valida la notifica l’atto effettuata ai sensi dell’art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73, per irreperibilità assoluta del destinatario.
Fatturazione elettronica – Medici generici – Emissione nei confronti della ASL – Esclusione (ris. Agenzia Entrate 25.11.2015 n. 98)
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 98 del 25.11.2015, ha chiarito che non sono soggetti ad obbligo di fatturazione elettronica i medici generici per le prestazioni rese nei confronti delle ASL, in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.
L’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A., difatti, non incide sulle ordinarie disposizioni in materia di esonero dalla fatturazione.
Dunque, non viene meno il disposto dell’art. 2 del DM 31.10.1974, in virtù del quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72″. Di conseguenza, i compensi dei medici generici continuano ad essere certificati mediante il cedolino mensile emesso dalla ASL competente su base territoriale.
Cedolare secca e secondo acconto 2015 – Metodo previsionale – Remissione in bonis
Entro il 30 novembre scade il termine per il pagamento dell’acconto della cedolare secca sulle locazioni per il 2015.
L’acconto è dovuto dai locatori che hanno aderito al regime dell’imposizione sostitutiva e che abbiano indicato nel campo “Totale imposta cedolare secca”, nel rigo RB11, colonna 3 supera euro 51,65.
Sono esclusi dal pagamento dell’acconto i contratti stipulati nel 2015.
L’acconto della cedolare secca per il 2015 è pari al 95% dell’imposta complessivamente dovuta.
Per quanto concerne la misura del versamento, essa può essere calcolata con il metodo storico o con il metodo previsionale. Questo anno, a differenza dell’anno passato, il metodo previsionale non determina vantaggi per i contratti a canone concordato, atteso che la riduzione dell’aliquota della tassa piatta (dal 15% al 10%), per essi, era applicabile già dal 2014. Il metodo previsionale potrebbe avere un’utilità, ad esempio, per i contratti risolti nel corso del 2015, consensualmente o per morosità del conduttore.
Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 30.11.2015, se l’acconto risulta di importo inferiore a 257,52 euro; invece, se l’acconto risulta di importo pari o superiore a 257,52 euro, deve essere corrisposto in due rate:
– la prima (che poteva essere rateizzata), di importo pari al 40% dell’acconto (ovverosia al 38% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente), entro il termine per il versamento del saldo 2014;
– la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ovverosia al 57% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente), entro il 30.11.2015.
E’ utile ricordare, che, in caso di opzione non operata nei termini (alla registrazione o nelle annualità successive o alla proroga), è possibile accedere alla “tassa piatta” mediante la remissione in bonis, purché non si tratti di un mero “ripensamento” (ipotesi che ricorre, ad esempio, ove sia stata pagata l’imposta di registro).
Impianti fotovoltaici: regime fiscale e tassazione per gli imprenditori agricoli
Con il presente documento intendiamo mettervi a conoscenza che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito alcuni aspetti relativi alla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuata dagli imprenditori agricoli.
In particolare, viene precisato che il reddito 2016 sarà assoggettato alla tassazione forfettaria (D.L. 66/2014) solo per la parte derivante dalla cessione di energia generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata; oltre tale limite, l’energia prodotta, sarà considerata come reddito d’impresa.
Impianti fotovoltaici: regime fiscale e tassazione
Studio Associato D’Amico
Il regime di esonero in agricoltura non verrà abrogato
I piccoli produttori agricoli possono tirare un sospiro di sollievo: il regime Iva agevolato non sarà cancellato dalla legge di stabilità. I soggetti con volume d’affari inferiore ai 7 mila euro continueranno dunque a godere del regime di esonero. È questa una delle novità contenute nel testo del disegno di legge stabilità 2016, approvato venerdì scorso al senato e ora al vaglio della camera.