Con il presente documento intendiamo informarvi sulla scadenza del 16 dicembre 2015 in merito al saldo IMU e TASI 2015 e sulle possibilità di rimedio in caso di omesso/insufficiente versamento dell’acconto e del saldo.
Studio Associato D’Amico
Con il presente documento intendiamo informarvi sulla scadenza del 16 dicembre 2015 in merito al saldo IMU e TASI 2015 e sulle possibilità di rimedio in caso di omesso/insufficiente versamento dell’acconto e del saldo.
Studio Associato D’Amico
Ai fini dell’applicazione delle regole di territorialità IVA per i servizi “generici” resi nei confronti di soggetti residenti o stabiliti all’estero, il prestatore nazionale è tenuto a verificare la soggettività passiva della controparte. Solo le prestazioni “B2B”, infatti, sono territorialmente rilevanti nello Stato del destinatario della prestazione.
Nell’ipotesi in cui il committente del servizio “generico” sia comunitario, il prestatore è esonerato da ogni responsabilità, qualora riceva dalla controparte il numero di identificazione ai fini IVA, e verifichi:
– la validità di tale numero col sistema VIES;
– la corrispondenza del nome e dell’indirizzo comunicati in base alle disposizioni del regolamento UE 904/2010.
Nell’ipotesi, invece, di committente extra Ue, per essere al riparo da ogni contestazione, il prestatore deve ottenere dall’acquirente il certificato (rilasciabile attualmente, per gli Stati extra Ue, soltanto da Norvegia, Svizzera e Israele) attestante il diritto al rimborso ai sensi della direttiva 86/560/CEE.
Tra gli emendamenti alla legge di Stabilità, ve ne è uno che riguarda le locazioni.
In particolare, modificando l’art. 13 della L. 431/98 sui “patti contrari alla legge” (pattuizioni volte a determinare canoni di locazione maggiori rispetto a quanto indicato nel contratto di locazione), viene inserito un periodo a norma del quale si statuisce che gravi sul locatore l’obbligo di “provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni”.
Sembra opportuno ritenere che tale obbligo sia riferibile alla registrazione del contratto di locazione e non ai patti contrari alla legge.
Inoltre, la nuova formulazione precisa che il locatore è tenuto, nei 60 giorni successivi alla registrazione, a darne documentata comunicazione non solo al conduttore, ma anche all’amministratore di condominio, al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.
Infine, è consentito al conduttore di esperire un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, volta a ricondurre il contratto alle condizioni “legali” di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. “liberi”) e 2 co. 3 (contratti c.d “concordati”) della L. 431/98:
– nei casi di nullità di tutti quei patti volti a determinare un importo di canone maggiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, nonchè di riottenere la restituzione delle somme indebitamente versate;
– nel caso in cui il locatore non ottemperi all’obbligo di registrazione.
Il contribuente in possesso dei previsti requisiti, se nel 2015 ha optato per l’applicazione del regime dei minimi ex DL 98/2011, non è tenuto al versamento dell’acconto della relativa imposta sostitutiva, per via dell’assenza di una base storica di riferimento.
Ugualmente, non è tenuto neppure al versamento dell’acconto IRPEF 2015 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2015 PF, sempre che, nel 2015, preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.
Infatti, l’art. 27 co. 7 del DL 98/2011 ha abrogato l’art. 1 co. 117 della L. 244/2007, ai sensi del quale, nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l’acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato.
Nell’ipotesi opposta in cui il contribuente abbia fruito del regime dei minimi fino al periodo d’imposta 2014, essendone fuoriuscito a partire dal 2015 (ad esempio, per aver percepito nel 2014 ricavi o compensi superiori a 30.000,00 euro, ma non a 45.000,00 euro), dal momento che per il 2015 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello UNICO 2016 PF (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime), si ritiene che nel 2015 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
Infine, nessun acconto a titolo di imposta sostitutiva è dovuto per il regime forfetario per autonomi introdotto dall’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), sempre per l’assenza di una base storica di riferimento.
Il testo del Ddl. di stabilità 2016, modificato dal Senato e ora sottoposto all’esame della Camera, prevede, all’art. 1 co. 546, l’abrogazione delle disposizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese, direttamente o in esecuzione di appalti o convenzioni, da parte delle cooperative (sociali e non sociali) e dai loro consorzi a favore di determinate categorie deboli.
Con le nuove disposizioni viene, inoltre, eliminata la facoltà di esentare dall’IVA le medesime prestazioni qualora siano rese da cooperative sociali (onlus di diritto) in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
A partire dall’1.1.2016, il regime di esenzione IVA sarà applicabile soltanto alle prestazioni rese direttamente nei confronti del destinatario del servizio da parte delle cooperative sociali o dalle altre cooperative qualificate come onlus.
Invece, per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72), rese da parte di cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni, stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’1.1.2016, si applicherà la nuova aliquota del 5% (aggiunta alle precedenti aliquote del 4%, del 10% e del 22%), a condizione che le prestazioni siano rese nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72.
A decorrere dall’1.1.2016, le cooperative diverse da quelle sociali e onlus saranno tenute, dunque, ad applicare l’aliquota IVA del 22% (e non più quella del 4%) per le suddette prestazioni, rese in modo diretto o indiretto.
Il Ddl. di stabilità 2016, in tema di “welfare aziendale”, amplia le esenzioni IRPEF per le somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro nei confronti della generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti (o loro familiari ex art. 12 del TUIR). Si tratta nello specifico:
– dell’esenzione da IRPEF dell’utilizzazione di opere e servizi, concessi dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, anche se previsti da disposizione di contratto, accordo o regolamento aziendale (nuovo art. 51 co. 2, lett. f) del TUIR);
– dell’esenzione da IRPEF per determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari ex art. 12 del TUIR (anche se non fiscalmente a carico), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), per la frequenza da parte dei familiari indicati all’art. 12 del TUIR di ludoteche e di centri estivi e invernali, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (nuovo art. 51 co. 2, lett. f-bis) del TUIR);
– dell’esenzione da IRPEF per le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per i servizi di assistenza ai familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR) anziani o non autosufficienti (nuovo art. 51 co. 2 lett. f-ter) del TUIR).
Va rilevato che, stando all’attuale formulazione del Ddl. di stabilità in corso di approvazione, l’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla circostanza che le erogazioni siano effettuate in esecuzione di contratti aziendali o accordi territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015.
Tra le nuove disposizioni inserite nel maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl. di stabilità 2016, approvato in Senato e attualmente in corso di esame alle Commissioni competenti della Camera, si segnala la norma che prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore. Più nello specifico, come affermato nella Relazione tecnica al testo, il nuovo comma 54 prevede che i “super-ammortamenti” “non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti”.
La previsione appare coerente rispetto all’ambito in cui la misura agevolativa è destinata a operare, ossia “con esclusivo riferimento” alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte dirette.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato, sul proprio sito Internet (all’indirizzo www.agid.gov.it), la nuova versione della tassonomia per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese in formato XBRL, che aggiorna la versione attualmente in vigore.
La nuova tassonomia, denominata 2015-11-10, dovrebbe trovare applicazione obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015, o successivamente, e approvati in assemblea dall’1.3.2016.
Stop a Tasi e Imu su case assegnate al coniuge. Stessa cosa per le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e alle case dei dipendenti delle forze dell’ordine. Sugli affitti a canone concordato previsto uno sconto dell’Imu. Esenzione, poi, per i comodati concessi a figli e genitori. Tuttavia, per far scattare l’esenzione occorrono tre condizioni: il contratto deve essere registrato ma la casa deve essere stata usata nel 2015 dal comodante come abitazione principale, e lo stesso comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia. Per come è iscritta l’esenzione si applicherebbe, quindi, solo alle case di chi esce dalla propria abitazione per darla a figlio o genitori e vada ad abitare in affitto o comunque in un immobile non di sua proprietà.
Debutterà a metà gennaio 2016 il Fondo rotativo (Selfiemployment) istituito dal Ministero del Lavoro riservato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani che intraprendono iniziative di lavoro autonomo e attività di impresa. Il nuovo strumento sarà gestito da Invitalia, che provvederà, alla predisposizione dei dispositivi attuativi, all’istruttoria dei business plan, all’erogazione del credito agevolato, alla gestione, controllo e monitoraggio della misura.
Potranno richiedere le agevolazione i giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani che hanno completato con successo i percorsi di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up.
Possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al portale nazionale o regionale, abbiano un’età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (giovani NEET). I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di nuove iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising, comprese le associazioni e società di professionisti.
I prestiti saranno concessi a tasso zero, di importo variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro e della durata massima di 7 anni. I finanziamenti saranno erogati senza garanzie personali.
Lo sportello online per la presentazione delle domande di agevolazione sarà attivo a partire da metà gennaio 2016. Le domande saranno deliberate entro 60 giorni dalla data presentazione. In caso di esito positivo, Invitalia accompagnerà i giovani nella fase di elaborazione e di implementazione dell’idea di impresa.
Lo Studio è a vostra disposizione per ulteriori informazioni.