Il DDL di stabilità 2016 prevede alcune importanti novità per il comparto dei giochi e scommesse:
– si prevede l’aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 15%) e video lottery terminal – VLT (dal 5 al 5,5%);
– si riaprono i termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati;
– si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25%;
– si prevedono bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.
Costi di ricerca e pubblicità – Novità del DLgs. 139/2015
La modifica, ad opera del DLgs. 139/2015, dei criteri di valutazione previsti per i costi di ricerca e pubblicità ha effetto “retroattivo”, in quanto l’art. 12 del decreto non prevede, con riferimento a tale fattispecie, la possibilità di applicazione prospettica.
Tale approccio appare particolarmente penalizzante per le imprese che hanno capitalizzato costi di ricerca e pubblicità nei precedenti esercizi, applicando correttamente i principi contabili nazionali, e che si potrebbero trovare all’1.1.2016 a dover cancellare tali investimenti, con importanti effetti sul patrimonio netto dell’impresa.
Va inoltre considerato che, per le spese di ricerca, si presenteranno anche problematiche sul piano operativo piuttosto rilevanti, considerata la difficoltà nel distinguere le spese di ricerca dalle spese di sviluppo.
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Novità del Ddl di stabilità 2016
Tra le misure più interessanti contenute nel Ddl. di stabilità 2016, si segnala anche la reintroduzione del regime fiscale agevolato dei premi di produttività. Infatti, dopo la mancata operatività dell’anno in corso, il sistema di tassazione dei premi di produttività con un’aliquota ridotta si appresta a diventare strutturale. In particolare, viene confermato sia l’ambito di applicazione, riguardante i datori di lavoro del settore privato, sia la misura dell’agevolazione, costituita da un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali) pari al 10%. È inoltre previsto un limite annuale di 2.000 euro lordi, aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con modalità che verranno definite in seguito con apposito decreto interministeriale. Quale condizione soggettiva, il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme detassate. Invece, da un punto di vista oggettivo, sono agevolabili sia i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto interministeriali, sia le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro RSA o RSU .
Apprendistato professionalizzante – Contratto collettivo nazionale negli studi professionali
Con la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro degli Studi professionali, rinnovato il 17.4.2015, si cerca altresì di rilanciare la tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante attraverso la regolamentazione delle percentuali di conferma e la definizione della componente formativa.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il contratto collettivo stabilisce che il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia “venuto a scadere” nei 18 mesi precedenti per le strutture sotto i 50 dipendenti (senza la previsione del CCNL non ci sarebbe vincolo di legge) e il 50% degli apprendisti per quelle sopra i 50 dipendenti. In pratica, qualora il datore di lavoro violasse la clausola contrattuale, subirebbe la trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro subordinato solo se occupa almeno 50 dipendenti; viceversa, la violazione avrebbe effetti solo sul piano privatistico. Questo perché la disciplina generale ex DLgs. 81/2015 richiede solo ai datori di lavoro che occupano non meno di 50 dipendenti di assumere nuovi apprendisti purché abbiano confermato almeno il 20% dei rapporti di apprendistato, nei 36 mesi precedenti.
Per i profili formativi, il contratto collettivo lascia svincolati i datori di lavoro da qualsiasi onere per la formazione di base, qualora la Regione di riferimento non abbia attivato l’offerta formativa pubblica nei termini indicati dalla norma, ossia entro 45 giorni dalla comunicazione di assunzione del lavoratore apprendista. Pertanto, la mancata erogazione della componente trasversale, in caso di inerzia della Regione, non comporterà alcuna responsabilità a carico dei datori di lavoro che applicano il CCNL in argomento
Ravvedimento operoso – Novità del DLgs. 158/2015 e del Ddl. di stabilità 2016
Se la bozza di disegno di legge di stabilità 2016 verrà approvata in via definitiva dal Parlamento, la riforma delle sanzioni amministrative apportata dal DLgs. 158/2015 entrerà in vigore non l’1.1.2017 ma l’1.1.2016.
Pertanto, considerato che molte sanzioni, specie sul minimo edittale, vengono ridimensionate, potrebbe essere opportuno, ai fini del ravvedimento, attendere l’1.1.2016.
Occorre, tuttavia, vagliare la questione anche alla luce del cumulo giuridico, che non può essere applicato dal contribuente in occasione del ravvedimento. Se si tratta di diverse violazioni relative, ad esempio, alle fatturazioni, si potrebbe valutare di attendere l’accertamento o l’atto di contestazione della sanzione, per poter beneficiare della definizione al terzo delle sanzioni irrogate, che tiene conto pure del cumulo (art. 12 del DLgs. 472/97).
Demansionamento del dipendente – Rifiuto a ricoprire il nuovo ruolo – Legittimità del licenziamento per inadempimento (Cass. 19.11.2015 n. 23698)
Con la sentenza 19.11.2015 n. 23698, la Corte di Cassazione ha ribadito che, laddove il demansionamento rappresenti l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del datore di lavoro, nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, prospettare al lavoratore la possibilità di essere assegnato a mansioni inferiori, senza che sia quest’ultimo a dover preventivamente manifestare la propria disponibilità.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, confermando la decisione del giudice del lavoro, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore la cui posizione era stata soppressa a seguito di una riorganizzazione aziendale. Ciò sul fondamento che l’impresa non aveva offerto al dipendente il reimpiego nella mansione inferiore di responsabile ufficio acquisti, già vacante prima del licenziamento. Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro lamenta come la Corte territoriale abbia erroneamente attribuito all’azienda l’onere di provare l’assenza di posizioni libere con mansioni inferiori, quando invece spettava al lavoratore interessato ad una simile posizione farne richiesta.
Per i giudici della Cassazione, va comunque ribadito che, se il fine perseguito è quello della conservazione del posto e non c’è altra alternativa al licenziamento, l’adibizione a mansioni inferiori con mantenimento del medesimo livello retributivo non costituisce violazione del datore di lavoro e, in tale ipotesi, deve offrire questa possibilità, ove esistente, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore, né un patto di demansionamento.
Tuttavia, nonostante tali presupposti, con riferimento al caso di specie – ribaltando le sentenze dei due precedenti gradi di giudizio – la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento, ponendo al centro l’art. 41 Cost. e ritenendo che il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede non può spingersi fino ad imporre al datore una scelta organizzativa tale da incidere sulla sua sfera di libera iniziativa economica.
Acconti IRPEF/IRES e IRAP 2015 e metodo previsionale
L’utilizzo del metodo previsionale nel calcolo degli acconti rende necessario verificare l’imposta che sarà effettivamente dovuta per l’esercizio in corso, in modo da riparametrare gli acconti stessi su tale previsione. A tal fine, occorre determinare in via anticipata e puntuale il reddito, anche considerando alcune norme fiscali di favore, qualora non venga espressamente previsto il contrario. Ad esempio, è possibile considerare la nuova deduzione IRAP, di cui all’art. 11 co. 4-octies) del DLgs. 446/97, in base al quale la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e alcune deduzioni richiamate dalla norma costituisce un’ulteriore deduzione dalla base imponibile; non è, invece, possibile tenere conto dell’incremento della percentuale per la determinazione del rendimento nozionale per la determinazione dell’ACE, pari al 4,5% nel 2015 e al 4% nel 2014; in base all’art. 1 co. 138 della legge di stabilità 2014, infatti, l’acconto dovuto per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 è determinato “utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente”.
Associazioni di volontariato – Rimborsi spese dei volontari dell’associazione – Esclusione da tassazione (Cass. 23.11.2015 n. 23890)
Ad avviso della Cass. 23.11.2015 n. 23890, i rimborsi spese sono esclusi da tassazione solo se documentati e riferiti a oneri concretamente sostenuti dai volontari dell’associazione; sono, invece, tassati i rimborsi forfettari.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 266/91, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
Secondo la Suprema Corte, la prima parte della norma prevede che non possono considerarsi rimborsi, ma compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario.
La prova del sostenimento delle spese incombe, quindi, sulla parte contribuente che contesta la pretesa erariale, ossia l’associazione con riferimento alla ritenuta alla fonte ovvero il volontario per l’intero prelievo IRPEF.
Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale e assegnazione agevolata dei beni ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il Ddl. di stabilità 2016 prevede, oltre alle disposizioni relative alla cessione/assegnazione agevolata dei beni ai soci, anche la possibilità di estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. Si tratta di opportunità solo in parte alternative tra loro, posto che alcuni requisiti sono specificatamente necessari per alcune operazioni e non per altre.
Sotto il profilo soggettivo, l’estromissione riguarda l’impresa individuale, mentre le assegnazioni, cessioni e trasformazione sono destinati alle società, di persone o di capitali.
Sotto il profilo oggettivo, l’estromissione riguarda i soli beni immobili strumentali (per natura o per destinazione) di cui all’art. 43 co. 2 del TUIR, mentre le società possono assegnare ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (beni merce o beni patrimonio) e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali. Per la trasformazione in società semplice, l’ente che intende trasformarsi deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o di beni mobili registrati.
Si ricorda inoltre che le operazioni di cessione, trasformazione ed assegnazione devono intervenire entro il 30 settembre, mentre l’estromissione deve essere realizzata entro il 31.5.2016. Quest’ultima opzione, in base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 39/2008, si esercita con il comportamento concludente, che si concretizza nella contabilizzazione sul libro giornale e sul registro dei beni ammortizzabili, e si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione (ris. Agenzia delle Entrate n. 82/2009), ovvero con il pagamento dell’imposta sostitutiva (ris. Agenzia delle Entrate n. 228/2009) dell’8%.
Disponibile la circolare per la clientela n.43/2015
La presente Circolare analizza le principali novità del DLgs. 24.9.2015 n. 156, con cui è stato riformato il sistema del contenzioso tributario.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la difesa personale del contribuente;
– la procura al difensore e i relativi vizi;
– il reclamo e la mediazione;
– la conciliazione giudiziale;
– la sospensione dell’atto impugnato;
– la sospensione della sentenza;
– le spese processuali;
– il ricorso per Cassazione;
– la riassunzione della causa a seguito di rinvio della Cassazione;
– l’esecuzione delle sentenze.
Studio Associato D’Amico