Cigs, Naspi e mobilità si possono liberamente cumulare con i voucher fino a 3 mila euro l’anno. Tutte le prestazioni d’integrazione o a sostegno del reddito fino a tale limite (netto corrispondente al lordo nominale di 4 mila euro) possono essere percepite anche se si svolge un’attività accessoria remunerata con i buoni-lavoro. Oltre tale limite invece è necessario fare una comunicazione all’Inps. L’ha precisato lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 170/2015.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Rientrano tra i beni oggetto di assegnazione o di cessione agevolata i beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli, natanti, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa. Anche nell’attuale contesto dovrebbero rimanere validi i chiarimenti a suo tempo forniti nella C.M. 21.5.99 n. 112/E, secondo la quale l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare indistintamente gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” piuttosto che gli immobili patrimoniali.
Con riferimento agli immobili strumentali per natura, la stessa circolare aveva chiarito che possono essere assegnati con le modalità agevolate tutti quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente.
Per le immobiliari di gestione dovrebbero, inoltre, valere i principi più volte sanciti dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale nega ogni carattere di strumentalità agli immobili detenuti per la locazione: che gli immobili rientrino, quindi, nelle categorie catastali che qualificano in via ordinaria gli immobili strumentali (B, C, D, E e A/10), o che essi siano immobili di civile abitazione, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione) determina in via automatica l’inclusione degli stessi tra quelli agevolabili.
Rivalutazione dei beni – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Nell’ambito del Ddl. di stabilità 2016, la disposizione relativa alla possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa presenta alcuni profili critici.
In particolare, l’opportunità è resa poco appetibile dalla previsione di pagamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione, a cui si aggiunge la rivalutazione fiscale “obbligatoria”. In merito all’analoga disposizione del 2014, infatti, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10/2014 e 13/2014) ha precisato che non è possibile rivalutare i beni in bilancio senza versare alcuna imposta sostitutiva e senza considerare fiscalmente rilevanti i maggiori valori iscritti.
Ulteriore problematica riguarda poi i terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati che si intende rivalutare e la loro collocazione nelle categorie omogenee previste dall’art. 4 co. 5 del DM 162/2001. Sul punto, la circ. 13/2014 afferma che “ai fini della rivalutazione tali aree vanno comprese nella categoria omogenea degli immobili non ammortizzabili, mentre il fabbricato, se strumentale, deve essere compreso nella diversa categoria degli immobili ammortizzabili. (…) Poiché l’area dà luogo a una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato, il contribuente potrà decidere di rivalutare la sola area ovvero il solo fabbricato”.
Posto che la categoria degli immobili non ammortizzabili non esiste (se non per decidere l’aliquota di imposta da versare) occorrerebbe chiarire quali immobili formino una “categoria omogenea” con i terreni compresi nel costo dei fabbricati.
Pali metallici su cui insistono antenne di telefonia – Assoggettamento all’ICI (C. T. Prov. Reggio Emilia 425/02/2015)
La C. T. Prov. Reggio Emilia, nella sentenza 425/2/15, ha affermato l’illegittimità dell’accertamento ICI sull’impianto di telefonia, atteso che si tratta di un manufatto non fissato al terreno e assimilabile alla opere di urbanizzazione primaria con finalità pubbliche. In particolare, seppur non obbligatoriamente accatastabile, tale impianto può essere incluso nella categoria E tra i fabbricati destinati al servizio della collettività, sicché, nel caso di specie, risultava errata l’iscrizione catastale d’ufficio in categoria D.
D’altro canto – aggiunge la Commissione – gli impianti per le telecomunicazioni non assolvono alcuna funzione produttiva, poiché fungono da meri ripetitori di un segnale. In conclusione, la pretesa a titolo di ICI sull’impianto doveva essere annullata.
Splafonamento e sanzione al 100% – (C.T. Reg. Torino 21.10.2015 n. 1103/26/15)
La Commissione Tributaria Regionale di Torino, con sentenza 21.10.2015 n. 1103/26/15, ha affermato che l’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente il plafond disponibile determina l’integrale recupero dell’imposta dovuta sugli acquisti e la sanzione nella misura del 100% dell’imposta recuperata ex art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.
Secondo i giudici torinesi, non è possibile far valere la riduzione della sanzione nella misura del 50%, costituendo l’acquisto di beni oltre il limite del plafond disponibile una violazione di natura sostanziale e non una mera irregolarità formale.
Si ricorda che, qualora l’esportatore abituale si accorga di aver “splafonato”, al fine di evitare la descritta sanzione dal 100% al 200% dell’imposta può emettere autofattura e ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (circolare 12/E del 2010).
Omesso versamento IVA – Novità del DLgs. 158/2015
Ai sensi dell’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, nella versione in vigore dal 22.10.2015, “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”. Nella precedente versione, invece, la soglia di punibilità era pari a 50.000 euro.
Per l’integrazione della fattispecie non è sufficiente la mera omissione dell’adempimento tributario, in quanto occorre anche:
-che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale sia superiore a 250.000 euro;
-che l’inadempimento si protragga oltre il termine per il pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
Sotto il profilo oggettivo, quindi, commetterà il reato il contribuente che, entro il prossimo lunedì 28.12.2015, non dovesse versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2014, se il debito supera 250.000 euro. E’, quindi, possibile evitare conseguenze penali versando, entro il suddetto termine, una parte del debito tributario che consenta al contribuente di attestare il residuo al di sotto della soglia.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, inoltre, l’integrazione della fattispecie richiede il dolo generico, ossia un comportamento cosciente e volontario. Elemento più volte messo in dubbio in assenza dei mezzi finanziari per far fronte al debito verso l’Erario, giungendosi anche ad invocare l’esistenza della esimente della c.d. “forza maggiore”.
Al riguardo, peraltro, la Corte di Cassazione tende ad affermare che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, escludendo che possa essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità.
Rendiconto finanziario – Novità del DLgs. 139/2015
Il DLgs. 139/2015 ha esteso, a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2016, l’obbligo del Rendiconto finanziario alle imprese di maggiori dimensioni.
Sono escluse dalla redazione le piccole imprese (che redigono il bilancio in forma abbreviata) e la nuova categoria delle micro imprese, che sono esonerate anche dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione qualora nello Stato patrimoniale siano già presenti determinate informazioni (ai sensi del nuovo art. 2435-ter c.c.).
L’obbligo del Rendiconto finanziario agevolerà anche le banche nel valutare la solvibilità delle imprese che richiedono finanziamenti.
Disponibile la circolare per la clientela 42/2015
La presente Circolare analizza le ulteriori novità del DLgs. 24.9.2015 n. 158, con cui è stato riformato il sistema delle sanzioni penali tributarie, di cui al DLgs. 10.3.2000 n. 74.
In particolare, vengono analizzate le novità in materia di:
– confisca;
– causa di non punibilità;
– circostanze attenuanti e aggravanti del reato;
– custodia giudiziale dei beni.
Studio Associato D’Amico
Disponibile la circolare per la clientela 41/2015
La presente Circolare analizza le principali novità del DLgs. 24.9.2015 n. 158, con cui è stato riformato il sistema delle sanzioni penali tributarie, di cui al DLgs. 10.3.2000 n. 74.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti i seguenti reati:
– dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
– dichiarazione infedele;
– omessa dichiarazione;
– occultamento o distruzione dei documenti contabili;
– omesso versamento di ritenute;
– omesso versamento IVA;
– indebita compensazione;
– sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Studio Associato D’Amico
Fondi strutturali europei – Accesso da parte dei professionisti – Maxi-emendamento al Ddl. di stabilità 2016
Un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 prevede anche per i liberi professionisti la possibilità di accedere ai fondi strutturali europei 2014-2020. Nello specifico, l’emendamento, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede che i piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendano estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Tale equiparazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica prescelta.
La necessità di esplicitare tale equiparazione, si legge nella relazione illustrativa allegata all’emendamento, deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione tra imprese e professionisti, che a livello europeo è stata invece superata e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti alle misure dei fondi europei.