Cooperative sociali – Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali – Novità del maxi-emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016, è prevista l’adozione dell’aliquota IVA del 5% per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
La “nuova” aliquota IVA (che sarà inserita nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72) richiede:
– sotto il profilo soggettivo, che le prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, in favore di anziani, inabili adulti, minori, handicappati psicofisici ed altri soggetti degni di tutela sociale di cui al n. 27-ter dell’art. 10 co. 1 del DPR 633/72;
– sotto il profilo oggettivo, che si tratti di prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale (n. 27-ter dell’art. 10), nonché di prestazioni sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (nn. 18, 19, 20 e 21 dell’art. 10).
La decorrenza è fissata alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Maxi-emendamento governativo – Principali novità

Il maxi-emendamento al Ddl. di Stabilità 2016 prevede tra l’altro:
– la rivalutazione delle quote (qualificate e non) e dei terreni detenuti da persone fisiche con aliquota dell’8%;
– per gli immobili rivalutati ai sensi della L. 342/2000, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio dal periodo di imposta in corso all’1.12.2017;
– l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% dell’imposta di registro anche se il contribuente compra una nuova abitazione prima di vendere il vecchio immobile (oggetto di agevolazione prima casa), a condizione che detto immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto di acquisto;
– la possibilità, per gli imprenditori individuali che, alla data del 31.10.2015, possiedono beni immobili strumentali per natura, di escludere dal patrimonio dell’impresa tali immobili già dal 2016 mediante assolvimento di un’imposta sostitutiva IRPEF e IRAP dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto; a tal fine, occorre esercitare l’opzione entro il 31.5.2016;
– l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% anche a giornali, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici on line;
– il coordinamento delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori altamente qualificati residenti all’estero previste dalla L. 238/2010 e dal DLgs. 147/2015.

Split payment – Operazioni effettuate a monte nei confronti degli enti pubblici – Esclusione dell’esigibilità differita dell’IVA

In occasione dell’interrogazione parlamentare n. 5-06935 di ieri, 19.11.2015, in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all’economia Zanetti ha chiarito che le disposizioni di cui all’art. 6 co. 5 del DPR 633/72, che consentono di differire al momento dell’incasso del corrispettivo il debito IVA derivante dalle forniture effettuate nei confronti di alcuni enti pubblici, non sono applicabili alle operazioni effettuate, “a monte”, nei confronti dei fornitori degli stessi enti.
La richiesta era stata avanzata allo scopo di tutelare le imprese consorziate che forniscono beni o servizi nei confronti del consorzio, il quale, a sua volta, non incassa l’IVA addebitata all’ente pubblico committente per effetto del meccanismo dello split payment. In tal modo, si intendeva differire l’esigibilità dell’IVA dovuta dall’impresa associata al momento in cui il consorzio avrebbe ottenuto il rimborso, scongiurando eventuali rischi in termini di liquidità.
Come ricordato da Zanetti, tuttavia, i fornitori delle Pubbliche amministrazioni per le quali si applica il meccanismo dello split payment beneficiano del rimborso in via prioritaria del credito scaturente da tali operazioni, in base al presupposto dell’aliquota media.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità del Ddl. di stabilità 2016

La trasformazione agevolata in società semplice prevista dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2016 è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati nella norma (beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri).
Per tale valutazione, a rigore occorre rifarsi alle previsioni dello Statuto sociale; tuttavia, sarebbe auspicabile che si potesse guardare anche all’attività in concreto esercitata all’atto della trasformazione, per evitare modifiche statutarie finalizzate a beneficiare dell’agevolazione effettuate dalle società che hanno un oggetto sociale non immobiliare, ma che formalmente detengono solo più immobili a scopo di investimento.
Se la società ha in patrimonio beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati, le plusvalenze sono assoggettate a tassazione ordinaria all’atto della trasformazione in società semplice.

Dilazione dei ruoli: domanda di riammissione entro il 23/11

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarvi che con il D.Lgs. n.159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, è diventata concreta la possibilità, per precedenti rateizzazioni decadute dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, di essere riammesse al beneficio della dilazione, tramite apposita istanza, da presentare entro il termine improrogabile del 23 Novembre.

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Servizi digitali: esonero dalla certificazione fiscale

Con il presente documento informativo vi evidenziamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11-11-2015 il Decreto 27.10.2015 che prevede l’esonero da certificazione fiscale per gli operatori del commercio elettronico diretto per le prestazioni rese a committenti privati

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Prospetto paga: il nuovo regime sanzionatorio

Con il presente documento informativo intendiamo mettervi al corrente che, a decorrere dal 24 settembre 2015, sono entrati in vigore i nuovi importi sanzionatori in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o di omissione o inesattezze nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, andando così a modificare l’art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4.

In tali casi, quindi, salvo che il fatto costituisca reato, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro.

Si precisa sin da ora, che il Legislatore ha previsto un impianto sanzionatorio “a scaglioni” in caso di violazione plurime.

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Gli emendamenti alla Legge di Stabilità su assegnazione di immobili, canone Rai ed affitti in nero

Ecco i principali emendamenti approvati nella giornata di ieri:
– gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali (al 31 ottobre 2015) potranno optare, entro il 31 maggio 2016, per l’esclusione di tali beni dal patrimonio d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto;
– è prevista la nullità di ogni pattuizione volta a definire un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Nei casi di nullità il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, potrà richiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato;
– il pagamento del canone Rai avverrà in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce la corrente elettrica. Infine viene innalzata a 8 mila euro (rispetto agli attuali 6.700 euro) la soglia di reddito per l’esenzione del canone a favore degli over 75.

Implementazione dei dati inseriti nella dichiarazione precompilata – Riduzione dei dati contenuti nel modello 770 Semplificato – Novità dal 2016

Nel corso dell’audizione svolta presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, la Direttrice Rossella Orlandi ha precisato che l’Agenzia delle Entrate sta valutando l’inserimento di nuovi oneri deducibili e detraibili nella dichiarazione precompilata che sarà resa disponibile nel 2016.
In particolare, oltre all’inserimento delle spese sanitarie previsto dal provv. 31.7.2015, l’Agenzia sta valutando la possibilità di raccogliere e inserire nel precompilato i dati relativi:
– alla prima rata delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
– ai contributi versati per le forme di previdenza complementare;
– alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
– alle spese funebri.
È inoltre prevista la riduzione dei dati da indicare nel modello 770 Semplificato, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti con la trasmissione delle certificazioni uniche; a tale ultimo riguardo, la Direttrice annuncia che l’obbligo di trasmissione entro il 7.3.2016 delle nuove certificazioni uniche sarà limitato a quelle contenenti dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, mentre per le altre opererà il differimento alla data di presentazione del modello 770 (analogamente a quanto avvenuto quest’anno).

Area pertinenza del fabbricato – Trattamento fiscale ai fini ICI e IMU (C.T. Prov. Varese 24.7.2015 n. 414/04/2015)

In relazione ai terreni attigui ad un fabbricato, la C.T. Prov. Varese nella sentenza 24.7.2015 n. 414/04/2015, ha ribadito che perché siano considerati pertinenze non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto.
Ai fini dell’ICI (ma anche per l’IMU visto il rinvio operato dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011), l’art. 2 co. 1 del DLgs. 504/92 definisce come fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Fabbricati. A tal fine si considera parte integrante del fabbricato:
– l’area occupata dalla costruzione;
– l’area che ne costituisce pertinenza.
In altre parole, quindi, le aree occupate dal fabbricato e quelle che ne costituiscono pertinenza vengono considerate parte integrante del fabbricato e non sono tassate autonomamente. Per la sussistenza del rapporto pertinenziale, ai sensi dell’art. 817 c.c., sono necessari i due seguenti requisiti:
– la destinazione durevole a servizio o ornamento della cosa principale (elemento oggettivo);
– la volontà (del titolare del diritto reale sulla cosa principale) di creare il vincolo di destinazione (elemento soggettivo).
L’intassabilità del bene deve essere riconosciuta, infine, anche in assenza di esposizione nella dichiarazione iniziale, da parte del contribuente.