Pensione di vecchiaia: dal 2016 nuovi requisiti anagrafici

Con il 2016 aumentano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In particolare, le lavoratrici dipendenti andranno in pensione a 65 anni e 7 mesi, le lavoratrici autonome e iscritte alla Gestione Separata INPS a 66 anni e 1 mese, gli uomini lavoratori dipendenti e autonomi e le donne dipendenti del pubblico impiego a 66 anni e 7 mesi. A partire dal 2018, il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia sarà di 66 anni e 7 mesi, unico per tutti i lavoratori.

Nuova imprenditorialità: agevolazioni per la costituzione di imprese

Con il presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che dal 13.01.2016 sarà operativa la misura “Nuove imprese a tasso zero”. Le nuove agevolazioni rappresentano un aggiornamento della misura Autoimprenditorialità (D.Lgs. n. 185/2000), sono valide in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro.

Gli incentivi sono rivolti alle imprese partecipate in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a patto che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

Lo Studio è a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nuove_imprenditorialità._Agevolazioni 

Disponibile la circolare 45/2015

La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi della diminuzione dallo 0,5% allo 0,2% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2016, stabilita con il DM 11.12.2015 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2015 n. 291).
In particolare, la diminuzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

Circolare 45/2015

Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) – Effetti del regime transitorio della L. 92/2012

La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI) introdotta dal DLgs. 22/2015:
– ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.5.2015;
– è destinata a sostituire l’indennità di mobilità – soggetta ad una progressiva riduzione del periodo massimo di fruizione – a partire dall’1.1.2017, data in cui terminerà il periodo transitorio di cui alla L. 92/2012 (la c.d. legge Fornero).
Ciò fa sì che un lavoratore:
– in genere, in ipotesi di disoccupazione involontaria, abbia diritto ad un’indennità NASpI fino a 24 mesi;
– qualora perda il posto di lavoro nell’ambito di una procedura di mobilità ex L. 223/91 (è il caso delle aziende con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione della CIGS, spesso appartenenti ai settori più colpiti dalla crisi) ed abbia meno di 40 anni o fra i 40 e i 49 anni al centro nord e al sud (dal 2016) ovvero più di 50 anni al centro nord (dal 2016), abbia diritto ad una tutela di durata inferiore.

Calcolo dell’ISEE – Modello di DSU per il 2016 (DM 29.12.2015 n. 363)

Con il DM 29.12.2015 n. 363, il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare dall’1.1.2016. I soggetti che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, previo calcolo dell’ISEE, potranno farlo con una DSU utilizzabile in diverse versioni, a cominciare dal modello MINI, ossia una dichiarazione semplificata relativa alla maggior parte delle situazioni ordinarie.
In pratica, tale versione non potrà essere presentata in caso di: presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati, né conviventi; esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE va compilata la dichiarazione nella sua versione estesa. La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida e identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli e, all’interno di essi, su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire per ottenere ISEE specifici: Università, Sociosanitario, Sociosanitario Residenze, eccetera.
A ciò si aggiunge l’ISEE corrente, previsto per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25%, che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell’anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale.

Catasto terreni – Elenco dei Comuni interessati alle variazioni colturali dei terreni – Pubblicazione in G.U.

Con un comunicato pubblicato sulla G.U. 30.12.2015 n. 302, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita, ai sensi dell’art. 2 co. 33 del DL 262/2006, sulla base del contenuto delle dichiarazioni dai soggetti interessati nell’anno 2015 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

Produttori agricoli – Esclusione da IRAP a partire dal 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 1 co. 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che, nella versione vigente fino al 31.12.2015, dispone l’assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del TUIR), esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).
A fronte di tale soppressione, viene introdotta la lett. c-bis) all’interno dell’art. 3 co. 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell’imposta, tra l’altro:
– i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
– i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
La relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.10.2015, chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della L. 208/2015), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano, invece, soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Le citate modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.