Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai regimi agevolati di vantaggio, di cui al DL 98/2011, e forfetario, di cui alla L. 190/2014. Nello specifico, è stato indicato che:
– coloro che avevano scelto, per la nuova attività avviata nel 2015, il regime di vantaggio, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età;
– possono accedere dal 2016 al regime forfetario i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, oppure per il regime di vantaggio;
– la disposizione sui “super-ammortamenti” è applicabile nell’ambito del regime di vantaggio (poichè la determinazione analitica del reddito in base al principio di cassa non osta alla fruizione del beneficio), mentre è inoperante nell’ambito del regime forfetario (poichè la determinazione del reddito tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi rende irrilevanti i costi sostenuti, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi).
Agevolazioni che necessitano del DURC – Aggiornamento dell’elenco (nota Min. Lavoro 28.1.2016 n. 1677)
Il Ministero del Lavoro, con nota 28.1.2016 n. 1677, ha aggiornato il precedente elenco delle agevolazioni contributive (circolare n. 5/2008), per il godimento delle quali è richiesto il possesso di un DURC regolare; in particolare, sono state inserite ulteriori ipotesi contrattuali (come l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 e parte delle agevolazioni per l’assunzione dei giovani) che in questi anni hanno usufruito considerevolmente degli sgravi collegati ai costi di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Pertanto, in tutte le ipotesi previste dalla circolare appena aggiornata (che ha comunque carattere esemplificativo e non esaustivo), un DURC non regolare è incompatibile con il riconoscimento dei benefici contemplati dalla legge in materia.
In ultimo, si segnala che sono previste delle figure contrattuali, come l’apprendistato – già soggetto ad aliquota contributiva speciale – per le quali non è richiesto il documento di regolarità.
Lavoro agile – Novità del Ddl. approvato dal Consiglio dei Ministri
Nel corso del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 28.1.2016 è stato approvato un Ddl che, oltre a prevedere una serie di norme a tutela del lavoro autonomo, introduce anche una tipologia di rapporto, il c.d. “lavoro agile”, caratterizzata dalla possibilità di effettuare la prestazione di lavoro subordinato in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, proprio al fine di consentire quella flessibilità nelle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa che dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Gli strumenti tecnologici per rendere la prestazione di lavoro a distanza devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro, che è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli stessi. Per questa tipologia di rapporto o, per meglio dire, di modalità di esecuzione della prestazione è necessario, a pena di nullità, un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, in cui devono essere disciplinate le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, i tempi di riposo di cui deve fruire il lavoratore e le forme attraverso le quali viene esercitato il controllo dell’attività lavorativa svolta all’esterno. L’accordo relativo al lavoro agile può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Nel primo caso, sarà possibile recedere prima della scadenza solo per motivi di carattere oggettivo, che prescindano dalla semplice volontà delle parti. Invece, se l’accordo è a tempo indeterminato, è data facoltà alle parti di recedere in qualsiasi momento, fatto salvo un obbligo di preavviso non inferiore a 30 giorni.
Modulo RW – Dossier titoli – Modalità di compilazione
Nel corso di Telefisco 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione del modulo RW per i dossier titoli. In un’ottica di semplificazione, si dovranno indicare solo il valore iniziale e il valore finale del dossier (oltre, naturalmente, ai giorni di possesso), non rilevando le variazioni intervenute durante l’anno e, soprattutto, non rilevando la composizione del dossier; non occorre, quindi, compilare tanti righi del modulo quante sono le attività finanziarie ricomprese nel dossier.
La semplificazione è, però, tale solo per il monitoraggio fiscale, in quanto la determinazione dei redditi da indicare nei quadri RL, RM e RT del modello UNICO avviene in modo analitico, considerando i proventi che derivano da ciascuna singola attività.
In merito al regime sanzionatorio, l’Agenzia chiarisce che la sanzione è determinata in base al valore al termine del periodo di detenzione, ponderato per i giorni di possesso.
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco, sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione alle novità in materia di agevolazione “prima casa” introdotte con la legge di stabilità 2016.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha disposto l’applicabilità dell’agevolazione in parola anche a chi sia titolare, al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il contribuente se ne liberi entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
In proposito, nel corso di Telefisco 2016, è stato confermato come la novità trovi applicazione non solo alle cessioni, poste in essere dall’1.1.2016, soggette ad imposta di registro (cui si applica l’aliquota del 2%), ma anche:
– alle cessioni di abitazioni imponibili ad IVA (a norma del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), alle quali si applica l’aliquota IVA del 4%;
– ai trasferimenti di abitazioni a titolo gratuito operati mortis causa o inter vivos (nel qual caso, tuttavia, l’agevolazione implica l’applicazione delle sole imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre le imposte sulle successioni e donazioni restano dovute in misura ordinaria), purché nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile si esprima l’impegno a trasferire entro 1 anno l’immobile preposseduto.
La decorrenza della novità normativa (cessioni poste in essere dall’1.1.2016) implica che non sia possibile richiedere il rimborso dell’imposta corrisposta in misura ordinaria per un acquisto operato ad ottobre 2015, anche se l’altra abitazione preposseduta venisse alienata entro settembre 2016.
Inoltre, viene chiarito che, sebbene non sia stato modificato anche l’art. 7 della L. 448/98, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema e la ratio della novella inducono a ritenere che pure il credito di imposta possa trovare applicazione, oggi, non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro 1 anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro 1 anno da esso).
Ravvedimento operoso – Controllo formale – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Per effetto della L. 190/2014, il ravvedimento operoso è ammesso senza limitazioni temporali, sino a quando inizia un controllo fiscale oppure è recapitata la comunicazione bonaria scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta resa nel corso di Telefisco 2016, ha specificato che, nel controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73), il ravvedimento non è precluso dalla prima comunicazione, contenente, di norma, la richiesta di esibizione dei documenti, ma dalla seconda, ove, se i documenti non sono stati prodotti o sono ritenuti inidonei dal funzionario, vengono richieste le imposte e le sanzioni da omesso versamento.
Detta soluzione era stata fatta propria nella circ. Assonime 11.5.2015 n. 15.
Passaggio dal regime fiscale ordinario a quello forfetario – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai regimi agevolati di vantaggio, di cui al DL 98/2011, e forfetario, di cui alla L. 190/2014. Nello specifico, è stato indicato che:
– coloro che avevano scelto, per la nuova attività avviata nel 2015, il regime di vantaggio, beneficiando della proroga disposta dall’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014, conv. L. 11/2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età;
– possono accedere dal 2016 al regime forfetario i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, oppure per il regime di vantaggio;
– la disposizione sui “super-ammortamenti” è applicabile nell’ambito del regime di vantaggio (poichè la determinazione analitica del reddito in base al principio di cassa non osta alla fruizione del beneficio), mentre è inoperante nell’ambito del regime forfetario (poichè la determinazione del reddito tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi rende irrilevanti i costi sostenuti, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi).
Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo – Novità dello schema di DLgs. esaminato dal Consiglio dei Ministri
In data 28.1.2016, il Consiglio dei Ministri ha esaminato in preconsiglio lo schema di decreto legislativo che prevede l’estensione del reverse charge alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco, mediante riformulazione della lettera c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72.
L’approvazione definitiva del decreto è prevista in uno dei prossimi Consigli dei Ministri.
Altre modifiche di coordinamento all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, previste dal decreto in corso di approvazione definitiva, riguardano:
– la lettera b), concernente le cessioni di telefonini, dalla quale viene soppresso il riferimento alle cessioni di “loro componenti e accessori”;
– l’abrogazione delle lettere d) e d-quinquies), che prevedono, subordinatamente a un’autorizzazione Ue mai ottenuta, il reverse charge, rispettivamente, per le cessioni di materiali/prodotti lapidei provenienti da cave e miniere e per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Note di variazione in diminuzione – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
In occasione di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi del riformulato art. 26 del DPR 633/72, in caso di emissione di una nota di variazione IVA a seguito di mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente non è tenuto ad annotare sul registro acquisti la variazione in diminuzione soltanto nelle ipotesi in cui sia sottoposto alle procedure concorsuali richiamate dal co. 11 dell’art. 26 citato (vale a dire, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). In tal modo, l’IVA dovuta dal cessionario o committente resta, di fatto, a carico dello Stato.
In base ai chiarimenti dell’Agenzia, fondati su un’interpretazione letterale della norma, non è possibile adottare la stessa procedura in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare (RD 267/42) ovvero in caso di piani attestati di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) della stessa legge (seppure tali ipotesi siano incluse nell’art. 26 co. 4 lett. a) del DPR 633/72). In questi casi, il cessionario o committente è infatti tenuto a registrare la variazione in diminuzione nel registro degli acquisti, restando debitore dell’imposta nei limiti della detrazione operata.
Proroga per le certificazioni contenenti redditi non dichiarabili nel 730 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile inviare anche successivamente al 7 marzo, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfetari” (L. 190/2014), nonchè le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Certificazioni Uniche 2016 che possono beneficiare della proroga deve avvenire entro il termine di presentazione del modello 770/2016 Semplificato, attualmente stabilito all’1.8.2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica).
Sul fronte sanzionatorio, si precisa che le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (nuovo comma 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014) si applicano con riferimento alle Certificazioni trasmesse nel 2015, relative al 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata; l’esclusione non opera quindi per la trasmissione delle Certificazioni Uniche da effettuare nel 2016 e relative al 2015.