L’art. 1 co. 960 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) introduce la nuova aliquota IVA del 5%, da applicarsi alle prestazioni di carattere socio-sanitario e assistenziale (di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72), qualora siano rese da cooperative sociali o loro consorzi (L. 381/91) nei confronti di specifici soggetti svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, portatori di handicap psicofisici, migranti senza fissa dimora, e altri soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72).
Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016. Per cui, a partire da tale data, le prestazioni di cui sopra dovrebbero essere assoggettate:
– ad aliquota del 5%, qualora siano rese da cooperative sociali o loro consorzi;
– ad aliquota ordinaria del 22%, qualora siano rese da soggetti diversi dalle cooperative sociali o loro consorzi (a meno che non ricorrano le condizioni per l’esenzione).
Diversamente, le prestazioni derivanti da contratti o convenzioni in corso all’1.1.2016, rese da cooperative sociali o non sociali e loro consorzi, dovrebbero seguire le regole previgenti ed essere assoggettate ad aliquota del 4% (nell’ipotesi di prestazioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) allegata al DPR 633/72).
Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia – Cessioni di fabbricati ristrutturati da parte delle imprese costruttrici – Proroga alle spese sostenute fino al 31.12.2016
L’art. 16-bis co. 3 del TUIR prevede una detrazione IRPEF nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
L’agevolazione si applica in caso di acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali e/o relative pertinenze site in edifici interamente recuperati tramite un intervento di restauro o risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia.
L’unico termine statuito ai fini della detrazione è quello che attiene il trasferimento o l’assegnazione delle unità immobiliari residenziali: potranno beneficiare della detrazione solo i trasferimenti effettuati (dovrebbe rilevare la data del rogito notarile di compravendita o assegnazione) “entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori”.
Per come è stata scritta la norma contenuta nel citato art. 16-bis del TUIR, poteva sorgere il dubbio se l’aliquota potenziata al 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al co. 1 dell’art. 16-bis del TUIR si dovesse applicare anche agli acquisti di unità immobiliari site in immobili interamente ristrutturati.
Conferme in tal senso sono arrivate principalmente con le istruzioni dei modelli UNICO PF e 730 degli ultimi anni oltre che dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 18.9.2013 n. 29 (§ 2.1). Pertanto, il potenziamento della detrazione IRPEF al 50%, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare, dovrebbe riguardare anche la fattispecie in esame con riferimento alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2016.
Emendabilità della dichiarazione – Condizioni e limiti (Cass. 12.1.2016 n. 313)
La Cassazione, con l’ordinanza 12.1.2016 n. 313, ha ribadito l’emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione anche durante il processo tributario instaurato su un provvedimento fondato sui dati errati dichiarati.
Il caso specifico riguardava una cooperativa che, dopo il ricevimento di una cartella di pagamento per IRES e IRAP, rettificava la dichiarazione presentata, con dichiarazione integrativa.
È stato precisato che il termine annuale di cui all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all’utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante, non interferisce sul termine di decadenza di 48 mesi previsto per l’istanza di rimborso (art. 38 del DPR 602/73). Inoltre, ciò nessun effetto produce sul processo tributario instaurato dal contribuente per contestare la pretesa fiscale, poiché anche in virtù del principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), non può estendersi un’eventuale decadenza amministrativa nel processo tributario. Infatti, sebbene ci si opponga ad una pretesa fondata su dati errati forniti dal contribuente, l’oggetto del contenzioso non è la «dichiarazione integrativa» bensì la fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi prodotti dalle parti. Pertanto, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggior pretesa, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella determinazione dell’imposta dovuta.
Locazione finanziaria – Immobili – Novità della legge di stabilità 2016
L’art. 1 co. 76 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) contiene la definizione del contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale.
Si tratta di un contratto con il quale il concedente (una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB) si obbliga, verso il proprio cliente, ad acquistare o a far costruire un immobile, secondo le istruzioni dell’utilizzatore, il quale ha il godimento dell’immobile, a fronte del pagamento di un canone periodico.
Inoltre, la disciplina contenuta nella legge di stabilità prevede la facoltà dell’utilizzatore di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici (per un periodo complessivo non superiore ai dodici mesi) in due casi:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato (fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione consensuale, o per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
– cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Infine, nel caso in cui l’utilizzatore non paghi i canoni di locazione, il contratto si risolve e il concedente ha diritto alla restituzione del bene concesso in godimento all’utilizzatore (la società concedente, nel caso in cui effettui la vendita del bene reso, è obbligata a corrispondere il ricavato all’utilizzatore detratte alcune somme).
Finanziamenti agevolati – Imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile – Presentazione delle istanze a partire dal 13.1.2016
Le domande per accedere alle agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile (c.d. “Nuove imprese a tasso zero”) possono essere presentate dalle ore 12:00 del 13.1.2016.
La domanda si presenta solo online, sulla piattaforma informatica del soggetto gestore Invitalia. Occorre, quindi, registrarsi ai servizi online di Invitalia per poi compilare direttamente in rete la domanda nell’area riservata, caricare il business plan e la documentazione da allegare.
Le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi. Dopo la verifica formale, è previsto un esame di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
L’incentivo, si ricorda, è rivolto ai giovani under 35 e alle donne di qualsiasi età che vogliono avviare una micro o piccola impresa e consiste in un finanziamento a tasso zero, che può coprire fino al 75% delle spese totali e che deve essere restituito al massimo entro 8 anni.
Controllo a distanza del dipendente – Utilizzo di PC o smartphone per fini personali
Il Jobs Act, con il DLgs. 151/2015, è intervenuto sulla materia dei controlli a distanza dei dipendenti, riscrivendo l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
I fronti oggetto dell’intervento sono due:
– gli strumenti utilizzati dal lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni (smartphone e simili);
– i controlli audiovisivi.
In particolare:
– il datore di lavoro che doti il proprio dipendente di smartphone ai fini dell’attività lavorativa, dopo aver adeguatamente informato il proprio dipendente circa le modalità di utilizzo degli strumenti (e senza previo accordo sindacale), è legittimato ad intraprendere attività di accertamento qualora riscontrasse un uso improprio di detti strumenti ed utilizzare di conseguenza tali informazioni;
– il Jobs Act introduce la possibilità di installare impianti di videosorveglianza anche per ragioni di “tutela del patrimonio aziendale”, mantenendo peraltro l’obbligo di previo accordo sindacale. Infatti, per il datore di lavoro, una volta collegate le telecamere, sarà possibile adottare le informazioni raccolte per qualsiasi fine inerente al rapporto di lavoro.
L’attività di controllo a distanza, nonostante sia stata ampliata dalla norma citata, deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa sulla Privacy (DLgs. 196/2003).
Acquisto di immobile non idoneo a sopperire i bisogni abitativi del contribuente – Acquisto di altra abitazione – Beneficio dell’agevolazione (C.T. Prov. Enna 9.11.2015 n. 1323/2015)
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, nella sentenza 9.11.2015 n. 1323, ha chiarito che può accedere all’agevolazione prima casa anche il soggetto che sia titolare di un altro immobile già acquistato con l’agevolazione, se esso non è idoneo a sopperire ai mutati bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia.
La sentenza si colloca nell’ambito dell’orientamento che, dando rilievo ad una nozione c.d. “soggettiva” di “casa di abitazione”, ritiene applicabile l’agevolazione ove il precedente immobile acquistato con il beneficio non risulti concretamente “idoneo” a soddisfare l’esigenza abitativa del contribuente.
Produttori agricoli – Cessione di bovini e suini – Aumento delle percentuali di compensazioni IVA – Novità della legge di stabilità 2016
L’art. 1 comma 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l’aumento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti effettuate dai produttori agricoli che operano nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72. Si tratta delle cessioni di latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati e delle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.
L’aumento, previsto fino alla misura massima del 10%, è subordinato all’emanazione di apposito decreto interministeriale entro il 31.1.2016, la cui decorrenza dovrebbe essere fissata, però, dall’1.1.2016.
Considerato che la nuova misura non si estende ai produttori agricoli che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, questi ultimi, valutata la convenienza delle nuove percentuali di compensazione, potranno decidere di revocare l’opzione per l’anno 2016, provvedendo alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Fattura omessa/irregolare ad opera del cedente – Omessa regolarizzazione del cessionario (C.T. Prov. Reggio Emilia 2.12.2015 n. 486/3/15)
C.T. Prov. Reggio Emilia 2.12.2015 n. 486/3/15, confermando il prevalente orientamento della Cassazione, ha sancito che il cessionario/committente deve regolarizzare l’operazione (obbligo imposto dall’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97) solo quando l’errore del cedente/prestatore emerge da un esame formale della fattura ricevuta.
Egli non è infatti tenuto ad effettuare un sindacato sulle valutazioni giuridiche della controparte, che rimane il soggetto passivo d’imposta (il caso riguardava la mancata indicazione dell’IVA su operazioni ritenute escluse).
La situazione è diversa per l’applicazione di un’IVA superiore in fattura ad esempio per errore nell’aliquota, dove il cessionario/committente, ai fini della detrazione, deve effettuare tutte le valutazioni giuridiche del caso.
Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Novità della legge di stabilità 2016
L’art. 1 co. 121 della L. 208/2015 ha riaperto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Sono ammessi al beneficio sia gli immobili strumentali per destinazione, sia gli immobili strumentali per natura, purchè posseduti alla data del 31.10.2015, mentre sono esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%; come nel caso dell’assegnazione agevolata, è possibile utilizzare, in luogo del valore normale, il valore catastale, e l’agevolazione non è preclusa se per effetto di questa scelta la base imponibile dell’imposta sostitutiva si azzera.
La norma prevede quale termine per esercitare l’opzione il 31.5.2016; l’opzione si manifesta con un semplice comportamento concludente (ad esempio, l’annotazione nelle scritture contabili).