Violazioni in materia di reverse charge e dichiarazioni di intento – Modifiche del DLgs. 158/2015

A decorrere dall’1.1.2016, a seguito delle modifiche di cui all’art. 15 del DLgs. 158/2015 che ha riformulato l’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97, i fornitori degli esportatori abituali che emettono fatture in regime di non imponibilità IVA senza averne verificato i presupposti sono puniti con una sanzione fissa (da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro), invece che con la precedente sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta).
Rimane applicabile la sanzione proporzionale, nella misura dal 100% al 200% dell’imposta, nel caso in cui il fornitore dell’esportatore abituale effettui l’operazione non imponibile in mancanza della lettera di intento oppure nella circostanza in cui il cessionario o committente abbia prodotto la lettera di intento senza che ve ne siano i presupposti o nell’ipotesi di splafonamento.
In materia di reverse charge nel settore edile, se il fornitore emette erroneamente fattura con assolvimento dell’IVA, il cessionario o committente è punito con la sanzione fissa, mantenendo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta. Per errori nell’applicazione dell’IVA relativamente ad operazioni nel settore edile ex art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72 inquadrate diversamente rispetto a quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2015, invece, nessuna sanzione risulta comminabile.

Debiti tributari facenti capo al cedente – Certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Effetti (C.T. Prov. Terni 424/01/2015)

La C.T. Prov. Terni 424/01/2015 sancisce alcuni principi concernenti le obbligazioni emergenti in capo al cessionario nel caso di un’operazione di acquisto di ramo di azienda.
Ad avviso dei giudici, in base all’art. 14 del DLgs. 472/97, risulta chiaro che l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi. Il cessionario ha l’onere di richiedere la certificazione mentre l’Amministrazione ha l’obbligo di rappresentare la situazione fiscale del cedente. Il certificato negativo, proseguono i giudici, ha pieno effetto liberatorio e lo stesso effetto si produce se entro 40 giorni dalla richiesta il certificato non viene rilasciato.
Il cessionario diligente, secondo i giudici, non dovrà quindi rispondere di debiti fiscali a lui non comunicati dall’Amministrazione finanziaria; tale regola non può trovare eccezione per crediti dell’Amministrazione finanziaria non ancora accertati ma accertabili, visto che tale ipotesi non è contemplata tra le deroghe normativamente previste.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Esonero dei versamenti contributivi – Requisiti per la fruizione – Novità della legge di stabilità 2016

Con una disposizioni prevista al co. 178 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), viene concesso anche per quest’anno lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, seppure a condizioni meno vantaggiose rispetto al 2015, dal momento che non si tratta di un esonero “totale” dal versamento dei contributi (fino a 8.060 euro all’anno) ma di uno sconto fino al 40%, nel limite di 3.250 euro all’anno per lavoratore. Inoltre, la durata del beneficio non è più triennale ma biennale. Per quanto riguarda le cause di esclusione dal bonus in argomento, si segnala che rispetto alla disciplina dello scorso anno nulla è cambiato. Ad esempio, l’esonero non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. Inoltre, l’esonero è escluso se il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria, anche in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai provvedimenti. Infine, un altro caso di esclusione si verifica quando l’assunzione riguarda un lavoratore licenziato, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con l’azienda che poi lo assume.

Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016

A seguito dell’abrogazione del regime di vantaggio dall’1.1.2016, è incerto se i soggetti che avevano scelto tale regime per la nuova attività avviata nel 2015 possano continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale (quinquennio o fino ai trentacinque anni di età), oppure debbano disapplicarlo per confluire, ove possiedano i requisiti, nel regime forfetario ex L. 190/2014.
E’ ragionevole ritenere che il regime di vantaggio possa continuare ad essere applicato sulla base delle seguenti argomentazioni:
– sulla base del principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza per cui non avrebbe senso logico “nascere” in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio;
– in forza dell’art. 10 co. 12-undecies del DL 192/2014 che stanzia, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato.

Violazioni in materia di IVA – Modifiche del DLgs. 158/2015

Con l’entrata in vigore, a partire dall’1.1.2016, delle nuove sanzioni amministrative tributarie ridotte, per effetto delle disposizioni del DLgs. 158/2015, si registrano, soprattutto in materia di IVA, vantaggi rilevanti per i contribuenti.
In particolare, si segnala il passaggio dalla sanzione proporzionale alla sanzione fissa (da 250 a 10.000 euro) nelle ipotesi di errata applicazione del reverse charge. A partire dall’1.1.2016, la sanzione colpisce il cessionario o committente, con solidarietà passiva del cedente. Tuttavia, resta salvo il diritto alla detrazione dell’imposta da parte del cessionario/committente, senza obbligo di regolarizzazione da parte del cedente.
Nell’ipotesi di infedele dichiarazione, la sanzione base è ridotta e fa riferimento alla differenza di credito utilizzato (o alla maggior imposta dovuta), così che non dovrebbe essere oggetto di sanzione chi dichiara un credito non spettante senza utilizzarlo in compensazione. In tal caso, l’unica sanzione applicabile sarebbe quella in misura fissa.
A partire dall’1.1.2016 anche la sanzione prevista per i fornitori degli esportatori abituali che effettuano operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, senza verificare il corretto invio della dichiarazione d’intento da parte dello stesso esportatore, è applicata in misura fissa (da 250 a 2.000 euro) e non più in misura proporzionale.

Sindacato sulla congruità di costi e ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione (Cass. 23.12.2015 n. 25908)

Ove l’Agenzia delle Entrate disconosca la deducibilità di un costo sulla base, in sostanza, dell’antieconomicità dell’operazione censurandone la congruità, spetta al contribuente dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta e che la medesima è inerente all’attività aziendale, producendo la documentazione di supporto (Cass. 23.12.2015 n. 25908).
La Cassazione, quindi, conferma l’orientamento secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione, non essendo vincolata al corrispettivo o al valore indicato nelle delibere sociali o nei contratti tra privati.

Acquisto di arredi per l’abitazione – Giovani coppie – Novità della legge di stabilità 2016

Il co. 75 dell’art. 1 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto un nuovo “bonus” per le giovani coppie.
In particolare, l’agevolazione concerne le giovani coppie, anche non sposate ma conviventi more uxorio, aventi età inferiore a 35 anni, che abbiano costituito un nucleo familiare da almeno tre anni e che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Essi avranno diritto ad una detrazione IRPEF del 50% applicabile con le seguenti modalità:
– a condizione che essi acquistino l’abitazione principale nel 2016;
– con un tetto massimo di spese pari 16.000,00 euro;
– il bonus troverà applicazione per l’acquisto di mobili;
– l’incentivo alle giovani coppie non sarà cumulabile con la detrazione per le ristrutturazioni edilizie e con il c.d. “bonus mobili” introdotto dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013.
La norma contenuta nel citato co. 75 non chiarisce diversi aspetti della nuova agevolazione che, si auspica, saranno al più presto oggetto di precisazioni ufficiali.

Aggio di riscossione – Riduzione della misura dall’1.1.2016 – Novità del DLgs. 159/2015

Il DLgs. 24.9.2015 n. 159, modificando l’art. 17 del DLgs. 112/99, ha ridotto l’entità dell’aggio di riscossione (ora denominato onere di riscossione), che passa dall’8% al 6% delle somme iscritte a ruolo o affidate ad Equitalia, relativamente ai carichi affidati dall’1.1.2016.
Si segnala che:
– nel caso di cartella di pagamento, se il contribuente versa gli importi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, l’aggio è dovuto nella misura del 3%, mentre se detto termine non viene rispettato l’aggio spetta nell’intera misura del 6% (art. 17 del DLgs. 112/99);
– nel caso degli accertamenti esecutivi, non è dovuto alcun aggio se le somme sono pagate entro il termine per il ricorso, mentre spetta nell’intera misura del 6% se il contribuente paga dopo oppure intende ottenere una dilazione (art. 29 del DL 78/2010).

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Effetti ai fini delle imposte indirette – Novità della legge di stabilità 2016

Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter di approvazione della L. 208/2015, le operazioni di assegnazione e di cessione di beni immobili ai soci effettuate secondo la disciplina agevolativa prevista dall’art. 1 commi 115-120 della legge scontano in ogni caso le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, quale che sia il regime dell’operazione ai fini dell’imposta di registro.
Con riferimento, ad esempio, ai fabbricati strumentali, le operazioni avverranno in regime di esenzione IVA (fatta salva la possibilità di optare per l’imponibilità), con imposta di registro fissa (come avviene anche al di fuori della disciplina agevolativa) e imposte ipotecaria e catastale fisse (in questo caso si deroga, invece, alla disciplina ordinaria, la quale prevede l’applicazione di tali imposte nella misura complessiva del 4%).
Il beneficio è tanto più elevato se si pensa che, nella disciplina ordinaria, la base imponibile di tali imposte è rappresentata dal valore venale dell’immobile, e non dal suo valore catastale.

Nuovo modulo per le dimissioni dei lavoratori genitori

Nuovo modulo per convalidare dimissioni e risoluzioni consensuali dei lavoratori genitori. Dal 1° gennaio, infatti, gli uffici territoriali del ministero del lavoro invitano i lavoratori, genitori di bambini fino a tre anni d’età, a compilare un nuovo modulo in cui, tra l’altro, devono attestare di essere a conoscenza di poter trasformare il rapporto da tempo pieno in part-time in base alla nuova facoltà introdotta dal Jobs act (dlgs n. 81/2015) e di poter fruire del congedo parentale su base oraria. Lo spiega il ministero del lavoro nella nota prot. n. 22350/2015.