Tra le disposizioni in materia di lavoro e previdenza contenute nella L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), trova posto anche la misura prevista al co. 304 dell’art. 1, con cui si stabilisce un incremento di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 2 co. 64 della L. 92/2012. In merito a ciò, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, il Ministero del Lavoro ha ricordato che ai sensi del provvedimento contenuto nella legge di stabilità di quest’anno il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2016, per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno. Inoltre, sempre per tutto il 2016, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno individuate dal DPR 218/78. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.
Lavoro e previdenza – Novità della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
Numerose sono le novità che interessano il comparto “lavoro” nel 2016. Tra le più significative a livello contributivo si segnalano le seguenti:
– l’applicazione dell’aliquota del 27% per la contribuzione alla Gestione separata INPS a carico di lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza né pensionati, a fronte dell’incremento delle aliquote per collaboratori non iscritti ad altra Gestione e assimilati (31%) e per i titolari di pensione (24%);
– l’incremento annuale dello 0,45% dell’aliquota previdenziale a carico di artigiani e commercianti;
– l’incremento annuale dello 0,20% del contributo destinato al Fondo Pensioni Lavoro Dipendente per la generalità delle aziende agricole e per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti;
– l’aggiornamento del contributo dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato previsto dal co. 31 dell’art. 2 della L. 28.6.2012 n. 92.
Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 158 – Favor rei – Istituti deflativi del contenzioso – Aspetti operativi
L’1.1.2016 sono entrate in vigore le modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, che, sotto diversi aspetti, sono più favorevoli al contribuente.
Ciò comporta l’applicazione del favor rei, sia in occasione del ravvedimento operoso che in relazione agli istituti deflativi del contenzioso.
Relativamente a quest’ultima ipotesi, emergono profili delicati specie per gli atti impositivi contenenti sanzioni notificati a ridosso della chiusura dell’anno 2015, fattispecie in cui il contribuente ha diritto all’abbattimento delle sanzioni, contestate secondo le vecchie norme (infatti, la decorrenza all’1.1.2016 del DLgs. 158/2015 è stata prevista solo dalla L. 208/2015, in quanto, originariamente, era fissata all’1.1.2017).
Il contribuente, in ragione di quanto esposto, può presentare una domanda di autotutela, la quale, però, non sospende i termini per il ricorso, che rimane dunque necessario. Ottenuta la rideterminazione delle sanzioni, il contribuente ha diritto di fruire della definizione al terzo/sesto ex artt. 16 del DLgs. 472/97 o 15 del DLgs. 218/97.
Si rileva che l’art. 3 del DLgs. 472/97 può essere fatto valere pure nel contenzioso e nel corso della mediazione o dell’accertamento con adesione.
Entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale (Cass. SS.UU. 5.1.2016 n. 30)
Cass. SS.UU. 5.1.2016 n. 30 ribadisce il principio in virtù del quale la delineazione della giurisdizione va effettuata non con riferimento allo strumento di riscossione utilizzato dall’ente creditore, ma in ragione della natura giuridica del credito che si sta per richiedere.
Pertanto, la lite proposta dal contribuente avverso l’ingiunzione fiscale ex RD 639/10 emessa per riscuotere somme derivanti da un accertamento ICI rientra nella giurisdizione tributaria, non avendo rilievo che, per le entrate di natura patrimoniale, le liti relative a importi riscossi con ingiunzione siano devolute alla giurisdizione ordinaria dall’art. 32 del DL 150/2011
Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (comunicato stampa Agenzia Entrate 5.1.2016)
Entro il 31.1.2016 i medici e le strutture sanitarie devono procedere alla trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del modello 730/2016.
Per individuare l’importo delle spese sanitarie sostenute che effettivamente può beneficiare della detrazione dall’IRPEF da indicare nel modello 730/2016 precompilato, occorre conoscere anche:
– l’ammontare dei rimborsi effettuati direttamente dai medici e dalle strutture sanitarie;
– quanto è stato rimborsato dai vari fondi assistenziali di cui il contribuente risulta iscritto (si pensi, ad esempio, al FASI).
Con il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.1.2016, sono state chiarite le scadenze previste per l’invio dei dati utili ad individuare l’importo detraibile delle spese sanitarie sostenute. In particolare:
– entro il 31.1.2016, le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
– entro il 28 febbraio (per il 2016, entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), invece, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse.
Si segnala anche che il presidente della Commissione Albo odontoiatri della Federazione Nazionale dei Medici (Fnomceo) ed il presidente dell’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani (Andi) hanno riscontrato l’esigenza di una proroga delle scadenze in commento.
Crediti di lavoro – Decorso del termine di prescrizione (Trib. Milano 16.12.2015 n. 3460)
Con una sentenza del 16.12.2015, il Tribunale di Milano è intervenuto con riferimento al regime della prescrizione dei crediti di lavoro chiarendo come, a decorrere dall’entrata in vigore della L. 92/2012, avvenuta il 18.7.2012, anche nelle imprese rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. 300/70 il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorra solo a partire dalla cessazione del rapporto, e non invece in costanza di esso.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori part time avevano richiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate da luglio 2007, in seguito all’adozione, nei loro confronti, di un sistema di computo di talune voci retributive più sfavorevole rispetto a quello applicato ai colleghi con orario a tempo pieno. Rispetto a tale pretesa, il datore di lavoro aveva eccepito inutilmente che essa non fosse più azionabile per effetto della prescrizione quinquennale.
In merito al rigetto della tesi datoriale operata dai giudici milanesi, alcuni esperti della materia fanno osservare che, applicando il principio statuito dal Tribunale di Milano, è possibile concludere che, nel caso di diritti retributivi sorti anteriormente al 18.7.2012, la prescrizione decorre regolarmente fino a tale data, per poi essere sospesa successivamente a essa e fino alla data di cessazione del rapporto, ovvero il momento dal quale tornerà a decorrere per la residua durata rispetto all’originario termine quinquennale.
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016
Dall’1.1.2016, con l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), può accedere all’agevolazione prima casa anche il soggetto che, al momento dell’acquisto dell’abitazione, sia ancora in possesso di un’altra abitazione acquistata con il beneficio, purché egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.
L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015, infatti, modificando la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha consentito l’accesso al beneficio anche in assenza della condizione agevolativa individuata dalla lett. c) della Nota citata, purché, entro 1 anno, l’acquirente si “liberi” dell’immobile precedentemente acquistato con il beneficio.
Reverse charge – Applicabilità alle sole operazioni imponibili (circ. Agenzia Entrate 22.12.2015 n. 37)
La circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37, in materia di reverse charge nel settore edile, specifica che il meccanismo dell’inversione contabile “interno” riguarda le sole operazioni imponibili agli effetti dell’IVA.
L’esempio contenuto nella circolare n. 37/2015 è quello di un servizio di pulizia (oggettivamente ricompreso nell’ambito applicativo dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72), ma afferente un’operazione non imponibile IVA, in quanto effettuato su un edificio aeroportuale. In tal caso, l’IVA è applicata secondo le modalità ordinarie.
Il principio è conforme con la ratio che sottende il meccanismo del reverse charge, trattandosi di un sistema che mira a contrastare le frodi in settori considerati a rischio, evitando che il cessionario o committente porti in detrazione l’imposta che il cedente o prestatore non provvede a versare all’Erario. Per cui, laddove l’operazione non preveda l’addebito dell’imposta in rivalsa (in quanto non imponibile o esente), non sussiste alcun rischio di frode.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità della legge di stabilità 2016
Le società, di persone e di capitali, che intendono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando delle agevolazioni previste dalla L. 208/2015 sono tenute ad effettuare i relativi atti nella finestra temporale che va dall’1.1.2016 al 30.9.2016.
Non esiste, tuttavia, una norma di salvaguardia che esclude i beni assegnati o ceduti dalla normativa sulle società di comodo, la quale si applica quindi per il 2015 secondo le ordinarie regole. Gli stessi beni concorrono, inoltre, alla determinazione dei ricavi minimi presunti anche per il 2016, con lo stesso meccanismo della media triennale (in questo caso, il periodo di possesso nel 2016 va ragguagliato ad anno, in base alla data di assegnazione o cessione al socio).
Legge di Stabilità 2016: crediti da gratuito patrocinio compensabili con i debiti fiscali
Con l’approvazione della legge di stabilità, a partire dal 1/1/2016, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari relativi ad attività di gratuito patrocinio, sorti in base all’art. 82 e seguenti delle Testo Unico delle spese di giustizia, sono ammessi alla compensazione dei debiti fiscali. Tra questi è ricompresa ogni imposta e tassa, inclusa l’IVA. Inoltre si potranno compensare anche i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, mediante cessione anche parziale dei suddetti crediti. La compensazione delle partite potrà effettuarsi entro il limite massimo dell’ammontare dei crediti stessi, incrementato dell’IVA e del contributo previdenziale (CPA). L’operatività di questa norma necessita di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che dovrà stabilire i criteri, le priorità e le modalità operative per la compensazione e la cessione dei crediti.