Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Entrata in funzione del bene – Necessità – Novità della legge di stabilità 2016

Con riferimento ai super-ammortamenti disciplinati dall’art. 1 co. 91 e seguenti della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), applicabili già a partire dagli acquisti di beni materiali ammortizzabili nuovi effettuati dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016, l’Autore evidenzia che la deduzione dei super-ammortamenti richiede l’entrata in funzione del bene.
Pertanto, per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), la cui entrata in funzione avviene nel 2016, anche il super-ammortamento decorre dal predetto periodo d’imposta.

Contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti – Bonus contributivo per il 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

Tra le misure più significative contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), trova posto anche il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso di quest’anno. Come sottolineato da esperti della materia, non si tratta di una riproposizione dell’agevolazione prevista per il 2015 dalla L. 190/2014, dal momento che il nuovo esonero contributivo non sarà totale come in precedenza, ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui (a fronte degli 8.060 euro previsti l’anno precedente). Per fare un esempio, se si ipotizza l’assunzione di un lavoratore con una retribuzione annua di 24.000 euro, effettuata da un’azienda con un carico contributivo datoriale pari al 30%, il nuovo esonero garantirà un risparmio annuo di circa 2.880 euro; con la versione precedente, l’azienda avrebbe visto ridotto il proprio costo del lavoro in misura pari a 7.200 euro circa (intera quota contributiva annua). In pratica, a parità di condizioni e ferme restando le possibili dinamiche salariali, con la nuova misura incentivante il datore di lavoro dovrà pagare maggiori contributi per oltre 4.300 euro annui. Al bonus potranno accedere tutti i datori di lavoro – a prescindere dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata – diversi da quelli agricoli. Per questi ultimi, infatti, il beneficio è ancora una volta contingentato dalle risorse stanziate allo scopo. Di conseguenza, l’esonero sarà riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto dei limiti di spesa. Infine, rispetto alla misura dello scorso anno, risulta ridotta la durata del periodo agevolato, che viene fissata in 2 anni (erano 3 in precedenza), mentre viene mantenuta l’esclusione dal beneficio per i premi INAIL.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS – Contribuzione dovuta per il 2016 – Novità della legge di stabilità 2016

Con riferimento alla contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS, la legge di stabilità 2016 ha disposto il blocco degli aumenti per i soli lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione stessa e tenuti al pagamento dell’aliquota contributiva in misura piena (incluso il versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali).
Aumenta, invece, di un punto l’aliquota pensionistica nei confronti degli iscritti alla Gestione non titolari di partita IVA, quali i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione che apportano attività lavorativa (in essere prima delle modifiche apportate dal Jobs Act) e, a specifiche condizioni, i lavoratori autonomi occasionali (se il compenso supera 5.000,00 euro annui). L’art. 1 co. 79 della L. 247/07 aveva, infatti, previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche: 31% per il 2016, 32% per il 2017 e 33% dal 2018; a queste percentuali va poi aggiunta l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza.

Diniego di iscrizione al VIES – Ruoli a carico del legale rappresentante della società (C.T. Prov. Milano 13.11.2015 n. 9281/21/15)

Secondo quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con sentenza n. 9281 del 13.11.2015, è legittimo il provvedimento di diniego all’iscrizione alla banca dati VIES emesso dall’Agenzia delle Entrate, qualora il legale rappresentante della società richiedente abbia numerosi ruoli pendenti a carico, sia a titolo personale, sia in quanto legale rappresentante di altre società.
Secondo i giudici tale elemento configura un fattore di rischio della posizione fiscale del contribuente e legittima il provvedimento di diniego all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
Quanto deciso dai giudici milanesi non si applica alla nuova disciplina in materia di iscrizione alla banca dati VIES, come modificata a seguito del DLgs. 175/2014. La nuova disposizione ha, infatti, eliminato il decorso di 30 giorni per l’inclusione nel VIES del richiedente e, dunque, i soggetti passivi IVA possono effettuare operazioni intracomunitarie immediatamente, a decorrere dal momento in cui viene manifestata l’opzione, in sede di inizio attività, ovvero successivamente.

Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Novità della legge di stabilità 2016

Con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) viene reintrodotta la detassazione sui premi di produttività dopo la momentanea disapplicazione avvenuta lo scorso anno per mancanza di risorse. In particolare, la nuova misura prevede l’applicazione di un’imposta del 10% sostitutiva di IRPEF e addizionali, che troverà applicazione, salvo che il lavoratore non ci rinunci, solo sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. La norma prevede che l’importo massimo detassabile sia pari a 2.000 euro, elevabili a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione secondo regole che verranno specificate in un secondo momento. Le erogazioni devono essere previste da contratti aziendali o territoriali stipulati tra parti qualificate, intendendosi per tali le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, potranno beneficiare della detassazione i lavoratori occupati presso aziende private che, nell’anno precedente, hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Come per gli anni passati, se il datore di lavoro del 2016 è lo stesso del 2015, applicherà l’imposta sostituiva direttamente. Qualora, al contrario, vi sia stata una variazione, il lavoratore dovrà dichiarare per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.

DLgs. 24.9.2015 n. 158 – Decorrenza – Favor rei – Novità della legge di stabilità 2016 (nota Direzione Centrale Accertamento 24.12.2015)

L’Agenzia delle Entrate, in una nota della Direzione Centrale Accertamento del 24.12.2015 ha specificato che in merito alla riforma delle sanzioni apportata dal DLgs. 158/2015 si applica il favor rei.
Quindi, le nuove sanzioni, se più favorevoli al contribuente, devono operare anche se la violazione è stata commessa prima dell’1.1.2016, a condizione che la vertenza non sia ancora definitiva.
Il favor rei, tra l’altro, deve essere applicato in via autonoma dagli uffici finanziari, che, per questa ragione, dovranno provvedere al ricalcolo delle sanzioni.

Studi di settore e condizioni di marginalità economica – Orientamenti giurisprudenziali

Il soggetto che esercita un’attività in condizione di marginalità economica, così come definita nella circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2007 n. 38, si colloca al di fuori della condizione di “normalità economica” che costituisce il riferimento per la metodologia degli studi di settore. Pertanto, la condizione di marginalità, che consiste in una conduzione dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo improntata alla “sopravvivenza economica”, può giustificare la condizione di non congruità dei ricavi rispetto agli studi.  Tuttavia, essa va distinta dalla condizione di illogica antieconomicità (C.T. Prov. Pavia 11.11.2015 n. 598).
La stessa circ. 38/2007 elenca una serie di casi esemplificativi della marginalità economica, la quale può derivare da una situazione soggettiva dell’imprenditore (carente stato di salute; età avanzata) o da una situazione oggettiva (obsolescenza dei beni utilizzati). Tali casistiche, tuttavia, necessitano di essere contestualizzate nel mercato in cui si colloca l’attività presa in esame.
Inoltre, la condizione di marginalità può essere segnalata dal contribuente in sede di dichiarazione annuale nel campo “annotazioni” del modello relativo agli studi di settore.

DLgs. 24.9.2015 n. 158 – Decorrenza – Favor rei e disposizioni peggiorative – Novità della legge di stabilità 2016

L’art. 32 del DLgs. 158/2015, dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, stabilisce che la riforma delle sanzioni amministrative opera dall’1.1.2016, e non, come previsto nella formulazione originaria della norma, dall’1.1.2017.
Quindi, in ragione del favor rei, trovano applicazione le modifiche alle sanzioni, ove più favorevoli al contribuente e se l’atto di contestazione non è ancora definitivo.

Crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione – Compensazione tra le somme da ricevere e quelle iscritte a ruolo – Novità della legge di stabilità 2016

La L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso al 2016 la possibilità di compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
Ciò a condizione che questi ultimi siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, e siano stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.
E’ pure necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Spese per prestazioni di lavoro dipendente rese da un membro del CdA di società di capitali (C.T. Prov. Firenze 15.4.2015 n. 421/1/15)

La C.T. Prov. di Firenze, con la sentenza 15.4.2015 n. 421/1/15, ha sancito la deducibilità degli emolumenti corrisposti al dipendente-consigliere di amministrazione di una società di capitali, atteso che sia i compensi amministrativi, sia le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono costi della società caratterizzati da certezza ed inerenza e, pertanto, entrambi deducibili.
Nello stesso senso, si è pronunciata Cass. 25.9.2015 n. 19050, mentre in senso contrario si segnala Cass. 22.10.2014 n. 22403 (secondo la quale, non sono deducibili dal reddito d’impresa le spese per prestazioni di lavoro dipendente rese da un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, se non è compiutamente dimostrata la sussistenza di un vincolo gerarchico di tale dipendente rispetto all’organo di amministrazione della società nel suo complesso).