Movimenti relativi ai conti correnti dei soci – Accertamento nei confronti della società (C.T. Reg. Milano 14.12.2015 n. 5512/67/15)

Le presunzioni di maggior reddito derivanti dalle movimentazioni bancarie non giustificate non possono valere, in automatico, nei confronti di contribuenti diversi dall’intestatario del conto corrente.
Per questa ragione, C.T. Reg. Milano 14.12.2015 n. 5512/67/15 ha sancito che è illegittimo l’accertamento emesso in capo alla società fondato su movimentazioni bancarie che il socio non era stato in grado di giustificare.
Occorre, a tal fine, la dimostrazione, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di una sorta di “complicità” tra socio e società, tale da poter consentire il meccanismo preventivo.
I giudici hanno pure censurato il fatto che, violando il principio del contraddittorio, l’atto era stato emesso solo otto giorni dopo il confronto con il contribuente

Fondo patrimoniale – Ipoteca iscritta su beni del fondo – Debiti contratti per esigenze estranee alla famiglia (C.T. II Bolzano n. 110/1/15)

Secondo la sentenza C.T. II Bolzano n. 110/1/2015, è legittima l’iscrizione di ipoteca anche in caso di costituzione di un fondo patrimoniale. Si ritiene, infatti, che i debiti tributari sorti prima dell’iscrizione del fondo e nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo abbiano origine da esigenze familiari.
Nel caso di specie, si presume che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri – Credito d’imposta in caso di successo del procedimento – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 rende permanente (in luogo dell’applicazione iniziale in via sperimentale) il credito d’imposta disciplinato dall’art. 21-bis del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Viene, quindi, posticipato al 30.3.2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito tale credito d’imposta.
Si ricorda che il credito d’imposta in commento:
– spetta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto i compensi oggetto dell’agevolazione (persone fisiche, titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa);
– è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.