Con la sentenza n. 1494 del 27.1.2016, la Cassazione ha statuito che:
– gli ostacoli al trasferimento della residenza anagrafica, purché non imputabili al contribuente, inevitabili e imprevedibili, escludono la decadenza dall’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa;
– l’agevolazione fiscale per l’acquisto in comunione spetta per l’intero acquisto e non soltanto per la quota “imputabile” all’unico coniuge residente, se l’immobile costituisce residenza della famiglia.
Più precisamente, secondo i giudici di legittimità:
– il trasferimento della residenza anagrafica rappresenta un obbligo del contribuente, salvo ostacoli nell’adempimento a lui non imputabili, imprevedibili e inevitabili, ma non costituisce ipotesi di forza maggiore l’impiego presso la base Nato, trattandosi di elemento già conosciuto al momento dell’atto;
– in caso di acquisto in comunione, per l’accesso al beneficio è sufficiente che l’immobile acquistato costituisca residenza della famiglia, anche ove uno dei coniugi non abbia posto la residenza anagrafica nel Comune.
Ici – Variante al piano regolatore restituita dalla Regione per gravi vizi – Revoca della stessa ad opera del Comune (C.T. Prov. Torino 27.4.2015 n. 669/8/15)
Per effetto dell’art. 36 co. 2 del DL 223/2006, un’area si considera edificabile quando è tale in base allo strumento urbanistico generale, a prescindere dall’adozione dei provvedimenti attuativi del medesimo nonchè dall’approvazione della Regione.
C.T. Prov. Torino 27.4.2015 n. 669/8/15 ha però sancito che, qualora la Regione abbia restituito al Comune il piano regolatore per gravi vizi insanabili, ciò ha effetto pure ai fini ICI, quindi l’area non può essere ritenuta edificabile.
Nel caso di specie, inoltre, il Comune, a seguito della restituzione del piano ad opera della Regione, lo aveva revocato.
I giudici affermano che una delibera viziata da irregolarità insanabili non è suscettibile di produrre effetti.
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti (circ. Assilea 26.1.2016 n. 2)
Assilea, nell’ambito della circ. 26.1.2016 n. 2 relativa alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in tema di leasing, fornisce ulteriori indicazioni in merito ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.
Secondo Assilea, possono beneficiare dell’agevolazione gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0″ a condizione che nella fattura d’acquisto il concessionario inserisca una dicitura:
– da un lato, che evidenzi che si tratta di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi);
– dall’altro, che sulla stessa non si sia mai beneficiato di agevolazioni fiscali.
Viene, altresì, precisato che, nonostante siano state aumentate le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall’art. 164 co.1 lettera b) del TUIR (per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro; per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro), restano invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% e dell’80%.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Assegnazione di immobili – Novità della legge di stabilità 2016
L’assegnazione agevolata di cui all’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 riguarda tutti gli immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione. Stando agli orientamenti resi in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi, i requisiti degli immobili vanno valutati alla data dell’assegnazione: se, quindi, un immobile viene utilizzato direttamente nel 2015 (avendo così il requisito della strumentalità per destinazione), ma non viene più utilizzato, o viene concesso in locazione, nel 2016, la relativa assegnazione può beneficiare delle agevolazioni.
L’imposta di registro, se proporzionale, è ridotta al 50%: pertanto, per gli immobili a destinazione abitativa l’aliquota passa dalla misura ordinaria del 9% a quella agevolata del 4,5%; se l’immobile assegnato va a costituire prima casa del beneficiario, l’aliquota passa dal 2% all’1%.
Abolizione degli studi di settore per i professionisti – Intervento del vice Ministro Casero
Nell’ambito di un’intervista trasmessa nel corso di Telefisco 2016 (che si terrà oggi, 28.1.2016), il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, annuncerà l’abolizione degli studi di settore per i professionisti.
In particolare, stando alle anticipazioni della stampa specializzata, l’esclusione dagli studi di settore:
– opererebbe già dal periodo d’imposta 2016;
– riguarderebbe i professionisti che determinano la funzione di compenso sulla base del numero degli incarichi (ad esempio, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, ingegneri).
Indagini finanziarie – Reddito d’impresa – Attività di carrozziere (C.T. Prov. Venezia 22.1.2016 n. 18/13/16)
C.T. Prov. Venezia 22.1.2016 n. 18/13/16 ha sancito che, pure per i possessori di reddito d’impresa (nella specie trattasi di un carrozziere), i prelevamenti bancari non giustificati non possono essere sintomatici, per effetto di presunzione legale, di ricavi non dichiarati.
I giudici hanno ritenuto corretta l’applicazione, anche in tal caso, del principio sotteso alla decisione della Corte Costituzionale 228/2014, ove la presunzione derivante dai prelevamenti finanziari è stata ritenuta illegittima per i possessori di reddito di lavoro autonomo. Nei confronti dei menzionati soggetti, non è rappresentativa l’asserzione secondo cui il prelievo sarebbe strumentale all’acquisto di merci, destinate, a loro volta, alla rivendita.
Alcuni soggetti, infatti, sebbene possiedano reddito d’impresa, esercitano la loro attività in maniera assai simile ai possessori di reddito di lavoro autonomo.
Presupposti dell’abuso del diritto e requisiti delle operazioni elusive (Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 151-2015/T)
Lo Studio n. 151-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato esamina l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente in base al quale “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.
Il primo parametro concerne il fatto che le operazioni siano “prive di sostanza economica” in termini di adeguatezza degli strumenti giuridici prescelti rispetto agli obiettivi e agli effetti economici che si intendano perseguire; la prova dell’eventuale incoerenza della qualificazione delle operazioni rispetto al loro fondamento giuridico deve essere fornita dall’amministrazione finanziaria.
La sussistenza di “vantaggi fiscali indebiti” attiene, invece, alla realizzazione di benefici realizzati formalmente in conformità a disposizioni fiscali, ma, nella sostanza, in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (circostanza che ricorre, ad esempio, in caso di oggettiva assenza di sostanza economica). Tali vantaggi, nella fattispecie in esame, sono perseguiti in via essenziale; pertanto, non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale, finalizzate al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.
Mediazione tributaria – Dazi doganali (circ. Agenzia Dogane 23.12.2015 n. 21/D)
A seguito del DLgs. 156/2015, il reclamo/mediazione è stato esteso anche alle cause di valore non superiore a 20.000,00 euro su atti emessi da enti diversi dall’Agenzia delle Entrate, tra cui rientrano quelli riconducibili all’Agenzia delle Dogane.
Tuttavia, l’Agenzia delle Dogane, nella circ. 23.12.2015 n. 21, esclude la mediazione per le risorse tradizionali dell’Unione Europea, quindi per i dazi. L’esclusione, comunque, non opera per gli atti irrogativi di sanzioni.
Redditometro – Rilevanza del nucleo familiare (Cass. 26.1.2016 n. 1332)
L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che, nell’accertamento sintetico, i fatti rappresentanti la prova contraria devono essere oggetto di dimostrazione, in relazione all’eventuale possesso dei redditi già tassati o non soggetti a imposizione nonchè alla loro durata.
Sebbene, in astratto, possa avere valore la dimostrazione circa l’elevato reddito della madre del contribuente accertato con lui convivente, ciò, di per sè, non costituisce prova contraria (Cass. 26.1.2016 n. 1332).
Infatti, occorre provare che il contribuente ha avuto la concreta disponibilità dei redditi imputabili alla madre, e per quanto tempo, pure se non in termini rigorosi.
Unicamente in questo modo è rispettato l’art. 38 del DPR 600/73 nella versione ante DL 78/2010, non avendo rilevanza il semplice fatto della convivenza, essendo necessario il “transito endofamiliare” del reddito.
Inarcassa – Proventi da attività riconducibile a competenze ingegneristiche – Assoggettamento a contribuzione (Cass. 1347/2016)
Con la sentenza 26.1.2016 n. 1347, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di contribuzione dovuta alla Casse private, stabilendo che i proventi da attività riconducibile a competenze ingegneristiche, come la convegnistica su sicurezza e prevenzione incendi, sono soggetti alla contribuzione Inarcassa. Con tale decisione, si osserva, si ritiene dunque superato il vecchio orientamento di legittimità che limitava la contribuzione per le somme ricavate dall’attività tipica della professione, quali il progetto e la stima dei lavori in edilizia, rilievi geometrici e di estimo.
Dunque, per la Suprema Corte, la proiezione delle attività di un ingegnere o di un architetto è ben più ampia delle competenze collegate alle riserve, come la progettazione. Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e di effettività sono dunque obbligati a iscriversi a Inarcassa e a versare i contributi sull’imponibile riferito non solo alle attività tipiche ma anche quelle “connesse”.