Spese di formazione e di aggiornamento professionale – Deducibilità integrale – Novità del Ddl. per la tutela del lavoro autonomo

l Ddl. per la tutela del lavoro autonomo propone la modifica dell’art. 54 co. 5 del TUIR, al fine di stabilire che le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro.
Il medesimo Ddl. prospetta altresì l’integrale deducibilità:
– delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente;
– degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Accesso ai fondi Ue per il sostegno delle imprese – Novità del disegno di legge sul lavoro autonomo

Nel disegno di legge sul lavoro autonomo, per le partite IVA e i professionisti, è stata prevista una disciplina a regime per l’accesso ai fondi europei.
In particolare, fra le altre novità, vi sarebbe l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese. Tale intervento risulta funzionale ai fini della partecipazione ai bandi collegati ai fondi strutturali, sia con riferimento alla programmazione nazionale, sia con riguardo ai piani regionali.
La norma così diventerebbe parte integrante dello Statuto del lavoro autonomo, senza la necessità di una legge specifica che preveda ogni anno il diritto di partecipare ai bandi.

Stabilità occupazionale e novità per le nuove assunzioni

L’art. 1 co. 178 – 181 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha confermato anche per il 2016 la possibilità, per il solo settore privato (tutti i datori di lavoro privati, comprese le Agenzie di somministrazione e le società cooperative), di ottenere l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. La norma citata, inoltre, ha apportato alcune modifiche relative alla portata dell’incentivo, disponendo che:
-i contributi previdenziali esonerabili sono ora del 40% (contro il 100% del 2015);
-il massimale annuo da applicarsi al beneficio passa da 8.060 a 3.250 euro;
-l’esonero non sarà più triennale, ma cesserà allo scadere del secondo anno di assunzione.
L’applicazione dell’esonero contributivo è, inoltre, soggetta a limitazioni, in quanto:
-è negata ai contratti di apprendistato, di lavoro domestico ed intermittente;
-è esclusa, altresì, per i lavoratori che, nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, o che siano stati in forza (a tempo indeterminato), nei tre mesi precedenti l’1.1.2016, in aziende collegate o controllate ex art. 2359 c.c., o comunque riconducibili alla stessa proprietà.
Si segnala, inoltre, che lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Resta invariata, invece, la possibilità di accedere all’incentivo grazie alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti quali la collaborazione coordinata continuativa (anche a progetto) e la partita IVA.

Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016

Nella nota 5-2016/T, il Consiglio Nazionale del Notariato ha commentato la recente novità, introdotta, in materia di agevolazione prima casa, dalla legge di Stabilità 2016.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208, aggiungendo il comma 4-bis alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha previsto che l’agevolazione prima casa possa applicarsi (in relazione agli atti posti in essere dall’1.1.2016), anche nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione agevolativa prevista dalla lettera c) della nota medesima (assenza di titolarità, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su abitazioni acquistate col beneficio), purché il “vecchio” immobile agevolato venga alienato entro 1 anno dal nuovo acquisto.
Nella nota 5-2016/T, il Notariato rileva che, incidendo solo sulla condizione di cui alla lett. c), la nuova norma fa sì che:
– la titolarità di immobili già acquistati con l’agevolazione (su tutto il territorio nazionale) non impedisce l’accesso al beneficio, purché entro 1 anno l’acquirente alieni il “vecchio” immobile agevolato;
– la titolarità di un immobile acquistato per successione/donazione o a titolo oneroso ma senza agevolazione, nel Comune in cui si intende acquistare il nuovo immobile, impedisce comunque l’accesso al beneficio, anche se il “vecchio” immobile venisse alienato entro 1 anno.

Regime per gli agricoltori – Novità della legge di stabilità 2016 – Percentuali di compensazione – Aumento

L’art. 1 co. 908 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l’aumento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo, mediante adozione di uno specifico decreto interministeriale entro il 31.1.2016.
Nello specifico, il decreto, sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, dovrà aumentare per l’anno 2016 le percentuali di compensazione applicabili:
– a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10% (fino al 2015 la percentuale è stata dell’8,8%);
– agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8% (fino al 2015 le percentuali sono state rispettivamente del 7% e del 7,3%).

Accise sui prodotti energetici – Agevolazioni

Il DPCM 29.9.2015 ha previsto la riduzione di alcune agevolazioni per l’acquisto di prodotti energetici destinati ai taxi e all’autotrasporto.
Per i taxi viene disposta una riduzione (pari al 49,41% per il 2015 e al 56,87% per il 2016) delle quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta previsti dal punto 12) della tabella A allegata al DLgs. 26.10.1995 n. 504, relativamente ai carburanti utilizzati per l’alimentazione delle autovetture da noleggio da piazza.
A partire dal 26.12.2015 è altresì disposta la riduzione (pari al 5,07%) dell’agevolazione prevista dall’art. 8 della L. 23.12.98 n. 448, in combinato disposto con l’art. 2 della L. 22.12.2008 n. 203, consistente in uno sconto applicato in fattura per l’acquisto di gasolio e gpl utilizzati negli impianti di riscaldamento situati in zone climatiche montane svantaggiate. Pertanto, il relativo sconto ammonta ora a 0,12255 euro al litro per il gasolio e a 0,15108 euro al kg per il gpl.
A partire dall’1.1.2016, inoltre, per gli automezzi di categoria fino a Euro 2 è precluso l’utilizzo del credito d’imposta previsto per il gasolio utilizzato dagli autotrasportatori di cose proprie e di terzi e dalle imprese di trasporto pubblico.

Spese di formazione e di aggiornamento professionale – Trattamento fiscale – Novità del disegno di legge sul lavoro autonomo

Nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri sarà esaminato il Ddl. recante alcune misure di riordino dei rapporti d’impiego dei professionisti, oltre alla disciplina del lavoro agile, ovvero il lavoro subordinato con prestazioni in parte svolte da “remoto”.
Per ciò che concerne il lavoro autonomo, secondo quanto anticipato, il Ddl. dovrebbe prevedere l’integrale deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale (entro il limite annuo di 10.000,00 euro) e l’integrale deducibilità delle spese sostenute per i servizi per il lavoro.
In caso di maternità, inoltre, i lavoratori autonomi avrebbero la possibilità di ricevere la relativa indennità pur continuando a lavorare; alla nascita del bambino, si avrebbe diritto a un congedo parentale di sei mesi (entro i primi tre anni di vita del bambino).
In aggiunta, a seguito di una riunione tecnica al Ministero dell’Economia di verifica sulle coperture, si è chiarito che le disposizioni di maggior tutela su congedi e malattie oncologiche sarebbero riservate ai soli professionisti iscritti alla gestione separata.

Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia – Spese relative alle parti comuni condominiali sostenute dai singoli condomini (C.T. Prov. Napoli 29.10.2015 n. 24003/41/15)

Ad avviso della C.T. Prov. Napoli 29.10.2015 n. 24003/41/15, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali spetta anche se è il singolo condomino a farsi carico di tutta la relativa spesa, pagata con bonifico speciale, a fronte di fattura emessa nei suoi confronti e di apposita certificazione dell’amministratore di condominio.
I giudici di merito hanno stabilito che, nel caso di specie, le modalità previste per la fruizione del beneficio fiscale erano state rispettate, avendo il condomino prodotto la documentazione relativa al bonifico bancario dimostrante il sostenimento delle spese per opere condominiali, un provvedimento del Tribunale di Napoli che attestava la sua attivazione nell’inerzia degli altri condomini, nonché la fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori nei suoi confronti per il medesimo importo considerato ai fini della detrazione e, infine, la certificazione dell’amministratore del condominio.

Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Intervento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

La Direttrice dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla prossima introduzione di una proroga al 9.2.2016 per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate.
Viene precisato che nel nuovo modello 730/2016 precompilato non saranno incluse alcune spese farmaceutiche: i farmacisti, infatti, non sono più in possesso dei dati relativi ai prodotti da banco senza prescrizione.

Diritto agli utili – Presentazione e approvazione del rendiconto – Danno diretto al socio (Cass. 25.1.2016 n. 1261)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 25.1.2016 n. 1261, ha precisato che nelle società personali il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. e, ove siano dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato. In particolare:
– per rendiconto delle società di persone deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di bilancio, e che è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (cfr. Cass. 28806/2013 e 1240/96);
– dal momento che le società di persone costituiscono un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché prive di autonoma personalità giuridica, riguardo ad esse è configurabile una responsabilità degli amministratori non solo verso la società, ma anche nei confronti dei singoli soci. Ciò in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in tema di spa, gli artt. 2393 e 2395 c.c. (cfr. Cass. 1045/2007 e Cass. 2846/96);
– la natura extracontrattuale ed individuale dell’azione del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non si presenti come il mero riflesso dei danni arrecati al patrimonio sociale, ma si sostanzi in danni direttamente causati al socio, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori (cfr. Cass. 16416/2007);
– l’omessa presentazione dei rendiconti, con conseguente mancata attribuzione degli utili al socio ex art. 2262 c.c., essendo un comportamento assunto in violazione di norme che stabiliscono diritti dei soci immediatamente azionabili, determina un danno diretto al socio e lo legittima al ricorso all’azione in questione (cfr. Cass. 2846/96).