Agricoltori e credito d’imposta per l’e-commerce

Conto alla rovescia per il riconoscimento del credito d’imposta per lo sviluppo del commercio elettronico delle imprese agricole. Dal 20 febbraio al 28 febbraio 2016 le imprese agricole interessate potranno presentare al ministero delle politiche agricole apposita domanda per poter usufruire del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche.

Nuova soglia del contante e favor rei

Le violazioni alla normativa sulla circolazione del contante tra la vecchia soglia dei 1.000 euro e la nuova dei 3.000 compiute fino al 31 dicembre saranno mandate in soffitta. È in arrivo una circolare del ministero dell’economia che consentirà di applicare il principio del favor rei per il succedersi della normativa sull’innalzamento della soglia del contante contenuta nella legge di stabilità 2015 (legge208/2015).

Irap, stagionali meno costosi

La legge di Stabilità 2016 incentiva l’occupazione prevedendo nuove agevolazioni ai fini Irap. Con l’introduzione delle deduzioni per i lavoratori stagionali e con l’incremento delle deduzioni forfettarie per le imprese di minori dimensioni, il legislatore della manovra amplia la portata del dlgs 446/1997 a beneficio delle imprese e favorisce l’inserimento lavorativo di categorie più marginali di lavoratori.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione al coniuge ed al parente in linea retta dell’IAP – Novità della legge di stabilità 2016

La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto alcune novità in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, l’art. 1 co. 906 e 907 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso  l’applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
– del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (IAP o coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), purché il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
– di proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.

Disciplina del c.d. “invecchiamento attivo” – Novita della legge di stabilità 2016

Tra le diverse novità in materia di lavoro e previdenza contenute nella L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), si segnala anche la previsione, al co. 284 dell’art. 1, di un’apposita disciplina volta a introdurre elementi di flessibilità nello svolgimento del lavoro negli ultimi anni della carriera del lavoratore ultrasessantenne, consentendo, previo accordo con il datore di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell’attività lavorativa tra il 40% e il 60%.
L’ambito applicativo di tale misura, denominato “invecchiamento attivo”, risulta comunque relativamente limitato, trovando applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturino entro il 2018 i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia.
Inoltre, l’esercizio di tale opzione non è solo condizionato al raggiungimento di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, bensì anche all’ottenimento di un’apposita autorizzazione da parte dell’INPS e della DTL, da richiedersi a cura del datore di lavoro nel rispetto delle specifiche procedure che verranno individuate da un apposito DM.
Infine, si prevede che i minori introiti per il lavoratore siano parzialmente compensati dalla corresponsione in busta paga da parte del datore di lavoro di un importo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale, pari alla contribuzione ai fini pensionistici a carico dello stesso datore relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Al lavoratore verrà altresì riconosciuta la contribuzione figurativa per la prestazione non effettuata, non subendo, quindi, conseguenze in ordine alla prestazione che andrà a percepire una volta in quiescenza.

Regime forfetario – Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati – Accesso al regime – Condizioni

Dall’1.1.2016, l’utilizzo del regime forfetario è condizionato, tra l’altro, alla circostanza che, nell’anno precedente, non siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Particolare attenzione va posta all’ulteriore condizione secondo cui la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
In assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, nella nozione di “cessazione del rapporto” dovrebbero rientrare tutti quei casi in cui il rapporto viene a cessare per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (tipicamente, il licenziamento), nonché in caso di dimissioni (ad esempio, per giusta causa). A tali eventi consegue l’estinzione della fonte reddituale rilevante ai fini del requisito in esame.
Non si ritiene, invece, certa l’accessibilità al regime nell’ipotesi di pensionamento (in particolare, nell’ipotesi in cui, nell’annualità precedente, i redditi di lavoro dipendente abbiano superato la soglia) in quanto tale evento determina una cessazione “particolare” del rapporto, a seguito della quale il soggetto continua a percepire un reddito equiparabile fiscalmente a quello nascente dal rapporto (di lavoro) esaurito.

Licenziamento collettivo – Procedura di mobilità ex art. 4 della L. 223/91 – Numero dei lavoratori (Cass. 11.12.2015 n. 25048)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.12.2015 n. 25048, ha esaminato l’ipotesi in cui il numero dei dipendenti da avviare alla mobilità, individuati sulla base del solo criterio di selezione scelto coi sindacati, sia più elevato dei licenziamenti previsti.
Nello specifico, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva concordato con le organizzazioni sindacali il criterio della prossimità del pensionamento come unico ed esclusivo criterio per selezionare i dipendenti. Tuttavia, atteso che, sulla base di tale criterio, veniva individuato un numero di soggetti da licenziare più elevato di quello previsto, l’azienda comunicava che un determinato numero di soggetti sarebbe stato mantenuto in servizio più a lungo, senza ulteriori specificazioni.
Tale procedimento, secondo la Corte, non è corretto, nei limiti in cui, qualora si renda necessario mantenere in servizio alcuni lavoratori pensionabili, il datore di lavoro deve comunque fornire una puntuale indicazione:
– non solo del fatto che i dipendenti licenziati rispondevano al criterio concordato;
– ma anche del fatto che essi sono stai selezionati in una platea più vasta, secondo criteri ed obiettivi verificabili che escludano una valutazione meramente discrezionale (come, ad esempio, in presenza di personale che svolga mansioni fungibili, quelli legali previsti dall’art. 5 della L. 223/91, relativi a carichi di famiglia, anzianità di servizio ed esigenze tecnico produttive ed organizzative).

Visita fiscale – Reperibilità del lavoratore (DM 11.1.2016)

In data 22.1.2016 è entrato in vigore il DM 11.1.2016 – attuativo dell’art. 25 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 – in base al quale i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, sono esentati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nel caso in cui l’assenza sia riconducibile a una delle seguenti circostanze:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita, purché siano attestate da idonea documentazione, rilasciata da strutture competenti, che indichi la natura della patologia e la terapia da effettuare;
– stati patologici sottesi o connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta, posto che l’invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Istituzione della “NASpI” – Contributo per il funzionamento

In riferimento alla Naspi, l’art. 2 co. 34 della L. 92/2012 prevede, limitatamente al periodo 2013-2015, l’esclusione del versamento del contributo, a carico dei datori di lavoro, nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 anche le aziende soggette a “fisiologico” turnover di personale dovranno versare il contributo di cui alla L. 92/2012.

Accertamento con adesione – Decadenza dalla rateazione – Riammissione ex L. 208/2015 (risposte dell’Agenzia delle Entrate al Videoforum Italia Oggi del 21.1.2016)

Nel corso del Videoforum Italia Oggi del 21.1.2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per coloro i quali rientrano nella riammissione alla dilazione da adesione e acquiescenza, viene meno la sanzione del 60% di cui al “vecchio” art. 8 del DLgs. 218/97.
Infatti, fermo restando che, come dice la legge (art. 1 co. 134 e ss. della L. 208/2015), non ci sarà alcun rimborso, nella ricalcolo delle rate l’Agenzia delle Entrate terrà in considerazione le somme già versate a titolo di sanzione, scomputandole dal residuo.
Si rammenta che rientrano nel beneficio i contribuenti decaduti da una dilazione ex art. 8 del DLgs. 218/97 nei 36 mesi antecedenti al 15.10.2015, a condizione che la ripresa dei pagamenti avvenga entro il 31.5.2016.
L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che la disciplina dei “lievi inadempimenti” dell’art. 15-ter del DPR 602/73 (introdotto dal DLgs. 159/2015) opera solo per le ipotesi previste (in sostanza, adesione, conciliazione giudiziale e definizione degli avvisi bonari), e non per la tardività nel pagamento degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97).