Certificazione unica – Regime sanzionatorio – Omesso/tardivo invio

Dall’1.1.2016 alla Certificazione Unica si applica il seguente sistema sanzionatorio:
– 100,00 euro per singola Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 50.000,00 euro;
–  nessuna sanzione se la Certificazione Unica, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi 5 giorni;
–  sanzione di 33,33 euro (1/3 di 100 euro) se la Certificazione Unica, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni, con un limite massimo complessivo per anno e per sostituto d’imposta di 20.000,00 euro.
Conseguentemente, decorsi 60 giorni dalla scadenza del 7 marzo, termine entro cui sarebbe comunque garantita la presentazione del 730, a fronte della correzione di una Certificazione Unica errata dovrebbe essere applicata la sanzione di 100,00 euro.

Certificazione unica – Approvazione definitiva dei modelli e delle relative istruzioni – Principali novità

Entro il 7 marzo 2016 i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i modelli ordinari di Certificazione Unica, completi dei dati fiscali che fino allo scorso anno venivano comunicati nel 770 semplificato entro il 31 luglio, con conseguente anticipo dei tempi per raccogliere i dati dell’amministrazione del personale gestiti nel 2015.
La nuova certificazione raccoglie infatti tutti i dati fiscali utili all’Amministrazione finanziaria per predisporre i 730 precompilati e per effettuare i controlli incrociati e gli accertamenti.
Nello specifico, nella Certificazione Unica 2016, che, accanto alla funzione di certificazione dei redditi (modello sintetico), ha assunto un nuovo valore dichiarativo (art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98), devono essere indicati i risultati del conguaglio dell’assistenza fiscale, i dati relativi ai redditi corrisposti da altri soggetti (anche per effetto di operazioni societarie straordinarie), nonché i dati relativi ai TFR e altre indennità. A tale ultimo riguardo, spetta al sostituto ricostruire le relative somme e la tassazione applicata, nonché fornire i dati sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate riliquida in via definitiva le imposte ai sensi dell’art. 19 del TUIR.

Unico cliente – Giustificazione dello scostamento (C.T. Reg. Torino n. 15/1/16)

La C.T. Reg. Torino n. 15/1/16 ha affermato l’inattendibilità dei risultati emergenti dagli studi di settore nel caso in cui il contribuente dimostri di operare:
– a favore di un solo cliente (nel caso specifico, era stato dimostrato che le tariffe ridotte erano state applicate al solo fine di mantenere quell’unico cliente);
– nell’ambito di un settore economico in crisi economica e oggetto di forte concorrenza tra i diversi operatori (nella specie, l’autotrasporto).

Verbale di ispezione INPS – Presunzione di compensi “neri” – Ore registrate sul Libro unico del Lavoro inferiori alla contrattazione collettiva (C.T. Prov. Palermo 29.9.2015 n. 5282/10/15)

Qualora la normativa fiscale e quella previdenziale non coincidano, l’accertamento emesso ai fini delle imposte sul reddito non può basarsi unicamente sul verbale di ispezione INPS (C.T. Prov. Palermo 29.9.2015 n. 5282/10/15).
Il caso origina dalla constatazione, ad opera dell’INPS, della registrazione sul Libro unico del lavoro di un numero di ore lavorate dai dipendenti inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Ai fini fiscali, tuttavia, il ragionamento non vale, posto che occorre dimostrare, per contestare la mancata esecuzione della ritenuta alla fonte, che, effettivamente, i dipendenti hanno lavorato “in nero”. Di contro, in ambito contributivo, esiste una norma (l’art. 1 del DL 338/89) che pone una strumentalità tra contribuzione e importi dovuti sulla base dei contratti collettivi.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Cumulabilità con i superammortamenti

I super-ammortamenti al 140% dovrebbero essere cumulabili con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015).
Al momento non esiste alcuna precisazione, né di norma né di prassi, che ostacoli la possibilità di beneficiare, a fronte degli stessi investimenti, di entrambi gli incentivi.
La norma istitutiva del credito di imposta specifica chiaramente che il bonus non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il super-ammortamento rappresenta però un’agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, non può costituire un aiuto di Stato.
Diversamente, non è possibile il cumulo del credito d’imposta con la Sabatini, posto che tale agevolazione costituisce un aiuto di Stato.

Collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto – Stabilizzazione dall’1.1.2016 – Risposte del Direttore generale del Min. Lavoro al Videoforum di Italia Oggi

Tra le risposte di maggior interesse fornite dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro durante il Videoforum di Italia Oggi, si segnalano alcuni chiarimenti relative alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative dopo l’intervento riformatore operato dall’art. 2 del DLgs. 81/2015.
In sintesi, a partire dall’1.1.2016 si configurano due profili delle collaborazione: da un lato c’è la co.co.co. che ripropone i caratteri tradizionali, antecedenti al DLgs. 276/2003, dall’altro vi è la collaborazione coordinata e continuativa con tempi e luoghi di lavoro fissati dall’azienda.
Con riferimento al secondo tipo, caratterizzato da prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente, i vertici del Ministero hanno precisato che la citata norma del Jobs act, pur prevedendo in tal caso l’applicazione del regime del lavoro subordinato, non prescrive un regime sanzionatorio, bensì un nuovo regime di tutela. In pratica, al collaboratore andranno riconosciute tutte le prerogative dell’intera disciplina del lavoro subordinato (CCNL, malattia, maternità, eccetera).

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (risposta interrogazione parlamentare 21.1.2016 n. 5-07445)

Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In relazione alla disposizione secondo cui, al fine di poter beneficiare della riduzione della base imponibile IMU/TASI, il soggetto passivo (comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011, il MEF ha precisato che, per l’anno 2016 (annualità a cui si riferisce il nuovo adempimento tributario connesso all’agevolazione relativa agli immobili in comodato in questione), il contribuente dovrà adempiere al proprio obbligo dichiarativo entro il 30.6.2017 attestando il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

Modello IVA 2016 – Principali novità

Le operazioni con applicazione del meccanismo del reverse charge trovano spazio, nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2015, in tre distinti quadri:
– nel quadro VE, dedicato alle operazioni attive, nel rigo VE35, differenziando le diverse fattispecie (cessioni di rottami, operazioni relative all’oro, prestazioni di servizi rese dai subappaltatori, cessioni di fabbricati, cessioni di telefoni cellulari, cessioni di microprocessori, prestazioni di servizi nel settore edile, operazioni nel settore energetico);
– nel quadro VJ, distinguendo tra acquisti in reverse charge “interno” e in reverse charge “esterno”; quest’ultima fattispecie è distinta tra il rigo dedicato alla generalità degli acquisti da fornitori non residenti, per i quali l’imposta è dovuta in Italia (rigo VJ3) e gli acquisti intracomunitari di beni (VJ9);
– nel quadro VX, al fine di soddisfare il requisito dell'”aliquota media” per il rimborso IVA annuale, in quanto le operazioni in reverse charge sono computate come operazioni ad “aliquota zero”.

Unico Società di capitali – Bozza dei modelli 2016 – Principali novità

Sono state pubblicate, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli UNICO 2016 SC, SP, ENC e CNM, nonché le relative istruzioni.
Tra le principali novità, si segnalano le seguenti:
– la quota del reddito escluso da tassazione per i contribuenti che hanno optato per il regime di “Patent box” deve essere indicata nei quadri RF e RG del modello, tra le variazioni in diminuzione (righi RF50 e RF55 di UNICO SC);
– i c.d. “super-ammortamenti” (righi RF18 e RF21 di UNICO SC);
– i costi “black list” (RF52 di UNICO SC);
– l’inserimento nel prospetto relativo alle società di comodo della casella deputata a segnalare l’eventuale accoglimento dell’interpello disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la risposta negativa all’interpello;
– nel quadro RQ, oltre alle sezioni relative alla facoltà di rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla L. 208/2015, la sezione relativa all’assegnazione e alla cessione agevolata dei beni ai soci.

Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Proroga del termine (comunicato stampa Agenzia Entrate 21.1.2016 n. 14)

Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 21.1.2016 ha anticipato ai contribuenti ed agli operatori la prossima introduzione di una proroga al 9.2.2016 per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate.
Entro detto termine, quindi, i seguenti soggetti dovranno inviare i dati relativi alle spese sanitarie del 2015:
– le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
– gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.