Scissione proporzionale di ramo d’azienda e successivo trasferimento della partecipazione – Interpello Agenzia Entrate

In base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello, non è elusiva la scissione proporzionale di uno o più rami d’azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni della società beneficiaria, posto che, nel caso esaminato, la scissione non è volta all’assegnazione dei beni della scissa attraverso la formale attribuzione degli stessi beni a società di mero godimento.
La risposta è stata fornita in base all’abrogato art. 37-bis del DPR 600/73, vigente al momento di presentazione dell’istanza di interpello, ma i principi contenuti nella risposta dovrebbero operare anche con riferimento all’abuso del diritto (menzionato dall’Agenzia).

Fatto illecito del terzo – Violazione dell’amministratore di società (Cass. 20.1.2016 n. 1024)

Gli organi sociali, come gli amministratori e, in certi casi, i direttori generali, agiscono sempre per conto della società in virtù del principio di immedesimazione organica.
Per questa ragione, la società, per contestare l’atto irrogativo di sanzioni, non può eccepire l’esimente dell’art. 6 co. 3 del DLgs. 472/97, qualora la condotta sia imputabile a costoro (Cass. 20.1.2016 n. 1024).
Infatti, non può trattarsi, tecnicamente, di fatto addebitabile a terzi, in virtù della richiamata immedesimazione organica.

Redditometro – Immobile acquistato solo per la nuda proprietà – Valenza del giudicato esterno (Cass. 20.1.2016 nn. 930 e 943)

Due recenti sentenze della Cassazione si sono espresse in tema di accertamento fondato sull’incremento patrimoniale, sancendo che:
– l’esborso monetario vale in quanto sia effettivo, per cui, se dal rogito emerge l’acquisto della sola nuda proprietà, al contribuente non può essere addebitato l’intero costo dell’immobile solo per il fatto che, nell’atto, sia presente una mera clausola di stile, del tipo “il prezzo è stato nei termini corrisposto dall’acquirente al venditore” (Cass. 20.1.2016 n. 930);
– l’insensibilità del giudicato esterno rispetto al principio di autonomia dei periodi d’imposta opera pure in tal caso; quindi, se sono pendenti due processi sull’imputazione a ritroso del reddito per quinti, e uno termina con sentenza passata in giudicato ove è contenuto un accertamento giudiziale sul merito della pretesa, il secondo deve essere “paralizzato in rito” a seguito della relativa eccezione, in quanto il giudicato formatosi sull’altra causa ha pieno valore (Cass. 20.1.2016 n. 943).

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria – Interventi di integrazione salariale – Competenza territoriale dell’INPS (circ. INPS 20.1.2016 n. 7)

Con la circolare n. 7 del 20.1.2016, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e i criteri da adottare per individuare le strutture competenti per territorio, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), che dall’1.1.2016 vengono concessi dalla sede dell’INPS territorialmente competente (ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 148/2015, attuativo del Jobs Act per quanto riguarda il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).
In particolare, la struttura territorialmente competente è individuata in base ai seguenti criteri:
-se l’unità produttiva è ubicata nella medesima Provincia dove è iscritta l’azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda stessa;
-se l’unità produttiva è ubicata in una Provincia diversa, la sede INPS competente a ricevere la domanda sarà quella ove è ubicata l’unità produttiva;
-se l’unità produttiva, oltre ad essere “fuori Provincia” rispetto alla sede INPS (presso cui è iscritta l’azienda di riferimento), è ubicata in un’area metropolitana o in una Provincia con almeno un’Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata la predetta unità produttiva.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria

Nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, la direttrice dell’Agenzia delle Entrate ha trattato il tema del 730 precompilato e della richiesta di proroga per l’invio dei dati sanitari, che attualmente scade il 31.1.2016.
Ad avviso della direttrice, concedere una proroga di 10-15 giorni potrebbe significare contrarre i tempi a disposizione di Sogei per il trattamento dei dati e rischiare che non siano pronti per il 15 aprile, creando un ritardo nell’erogazione dei rimborsi.
Inoltre, è stato dichiarato che le spese per prodotti farmaceutici potrebbero anche non entrare nella dichiarazione precompilata

“Indagini a tavolino” – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 co. 7 della L. 212/2000 (C.T. Reg. Firenze 18.1.2016 n. 736/1/15)

C.T. Reg. Firenze 18.1.2016 n. 736/1/15, discostandosi da quanto detto da Cass. SS.UU. 9.12.2015 n. 24823, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 co. 7 della L. 212/2000, nella parte in cui tale norma, almeno così come interpretata, circoscrive la necessità del “PVC” ai controlli caratterizzati da accessi presso la sede del contribuente.

Abrogata la tassa sulle unità da diporto

Il co. 366 dell’art.1 della legge di stabilità 2016 ha abrogato la tassa sulle unità da diporto introdotta dal D.L. 201/2011. La tassa era dovuta su tutte le navi e imbarcazioni possedute da soggetti residenti Italia e con scafo di lunghezza superiore a 14,01 metri. L’abrogazione decorre dal 1/1/2016.

Agevolazione prima casa – Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi – Forza maggiore (Cass. 19.1.2016 n. 864)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 19.1.2016 n. 864, esprimendosi in relazione al principio di “forza maggiore”, precisa che il verificarsi di un evento inevitabile, imprevedibile e non imputabile al contribuente, che impedisca a quest’ultimo di trasferire la residenza nell’immobile acquistato nei 18 mesi successivi all’acquisto, evita la decadenza dall’agevolazione, a nulla rilevando la considerazione secondo la quale in tal caso il contribuente potrebbe comunque soddisfare la condizione agevolativa (che impone di trasferire la residenza nel Comune, non precisamente nell’immobile acquistato) trasferendo la residenza in un altro immobile in quel Comune.
Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, tale impostazione si risolve nell’imposizione in capo all’acquirente dell’immobile agevolato, di un comportamento ulteriore rispetto a quelli già enunciati dalla norma agevolativa, ovvero il reperimento di un altro immobile nel medesimo Comune, al solo scopo di trasferirvi la residenza fintantoché non diventi possibile utilizzare l’immobile già acquistato con l’agevolazione.

Dimissioni del lavoratore – Modalità di comunicazione – Novità del DLgs. 151/2015

Come evidenziato da esperti in materia, la nuova disciplina delle dimissioni introdotta dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 – in vigore dal 12.3.2015 – presenta una rilevante lacuna, soprattutto nel caso in cui il dipendente dimissionario ometta di utilizzare la nuova procedura telematica per comunicare il proprio recesso dal rapporto di lavoro. Infatti, la predetta norma stabilisce in modo categorico l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali nel caso in cui esse vengano comunicate senza l’apposito modulo telematico introdotto dalla nuova normativa, salvo alcune eccezioni.
Questa disposizione rischia pertanto di produrre effetti paradossali, dal momento che, se il dipendente si dimette con una semplice lettera, senza usare il modulo telematico, il rapporto non si interrompe e quindi il datore di lavoro deve attivarsi per chiudere formalmente il rapporto, licenziando il lavoratore dimissionario. Peraltro, si evidenzia che la procedura telematica prevista dal provvedimento in esame non è certo di immediata fruibilità. Il dipendente, infatti, deve prima registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it, acquisendo delle credenziali di accesso (username e password), poi deve chiedere all’INPS il proprio PIN personale e, dopo averlo ricevuto per posta ordinaria, dovrà registrarsi sul sito dell’Istituto previdenziale e solo allora potrà compilare – sul sito del Ministero del Lavoro – il modulo delle dimissioni inserendo i propri dati personali, quelli del datore di lavoro e alcune informazioni riguardanti il rapporto intercorso.

Dati riguardanti le spese universitarie e funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – Invio all’Agenzia delle Entrate

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il DM 13.1.2016 che definisce le modalità attuative per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative ai dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, che saranno utilizzati nella precompilazione dei modelli 730.
Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi all’Anagrafe tributaria dalle banche e da Poste Italiane per le previste finalità di controllo, viene stabilito l’obbligo di invio in via telematica all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Le comunicazioni relative ai bonifici contengono:
– l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente;
– i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Il termine per la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza per trasmettere i dati relativi al 2015 sarà il prossimo 29.2.2016, considerando che il giorno 28 cade di domenica.
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.