Disponibile la circolare 1/2016

La presente Circolare riepiloga le aliquote contributive applicabili nel 2016 nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, tenendo conto degli incrementi stabiliti dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche.
In particolare, vengono riepilogate:
– le aliquote applicabili nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
– le aliquote applicabili nei confronti dei soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
– le modalità di ripartizione dell’onere contributivo.
Le precedenti aliquote contributive rimangono applicabili in relazione ai compensi:
– corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto;
– relativi al 2015, se corrisposti fino al 12.1.2016 (compreso).

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Rinuncia del socio a crediti di finanziamento – Imponibilità – Condizioni – Novità del DLgs. 147/2015

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 147/2015, che ha inserito nell’art. 88 del TUIR il co. 4-bis, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 la rinuncia del socio al credito determina, in capo alla società beneficiaria, una sopravvenienza imponibile per la parte del credito rinunciato che eccede il relativo valore fiscale.
Se il valore nominale del credito e il suo valore fiscale coincidono, non emergono mai componenti di reddito imponibili. Se, invece, il valore fiscale è inferiore al valore nominale, la differenza è tassata in capo alla società; ciò può avvenire, tipicamente, se il credito è stato svalutato con effetto fiscale, o se esso è stato ceduto da un soggetto che, per effetto della cessione stessa, ha realizzato una minusvalenza deducibile.

Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica – Interventi sulle parti comuni – Novità della legge di stabilità 2016

Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e 5 lett. a) del TUIR che si trovano nella no tax area, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione del corrispondente credito (intendendosi per tale la detrazione spettante) ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
La nuova norma consente quindi di cedere il credito maturato ai fornitori (cioè all’impresa che ha effettuato i lavori), ma le modalità per il trasferimento della detrazione, ad oggi sconosciute, saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro l’1.3.2016.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016

Il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B (sono interessati, quindi, all’agevolazione i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10), cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione IRPEF del 50% in commento spetta per i soli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.

Dichiarazione precompilata – Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Termine – Richiesta di proroga da parte della FNOMCeO

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) ha chiesto formalmente al Governo di valutare l’opportunità di concedere una proroga del termine del 31.1.2016 entro il quale deve essere effettuato l’invio, al Sistema Tessera Sanitaria, delle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, utili per la precompilazione del 730/2016.
La Federazione, inoltre, suggerisce di inserire l’eventuale proroga durante l’iter di discussione del Ddl. di conversione del DL 210/2015 (“c.d. Milleproroghe”).

Software di magazzino – Utilizzabilità ai fini dell’accertamento (C.T. Reg. Perugia 26.3.2015 n. 198/2/15)

C.T. Reg. Perugia 26.3.2015 n. 198/2/15 ha sancito che l’accertamento presuntivo può basarsi sulla discordanza tra le rimanenze di magazzino così come risultanti dalle scritture contabili e i dati emergenti dal software di gestione del magazzino stesso.
Trattasi, in sostanza, di dati che, in assenza di spiegazioni convincenti ad opera del contribuente, possono essere sintomatici di una contabilità “parallela”.

IRAP – Modello 2016 – Pubblicazione delle bozze sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Principali novità

In data 13.1.2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le bozze del modello di dichiarazione IRAP 2016, con le relative istruzioni, che recepiscono le novità applicabili al tributo regionale dal periodo d’imposta 2015.
Tra queste, si ricordano:
– la deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato, prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 (inserito dall’art. 1 co. 20 della L. 190/2014);
– il credito d’imposta destinato ai soggetti passivi IRAP che non impiegano lavoratori dipendenti (ex art. 1 co. 21 della L. 190/2014);
– il c.d. “patent box”, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali.

IMU – Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Novità della legge di stabilità 2016

Modificando il co. 3 dell’art. 13 del DL 201/2011, il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
–  il contratto sia registrato,
–  il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in altre parole, il beneficio spetterebbe al padre proprietario dell’immobile sito in Torino e concesso in comodato al figlio che lo destina ad abitazione principale. Il padre non perde il beneficio fiscale se possiede un altro immobile purché questo sia situato nello stesso Comune di Torino e sia dallo stesso adibito a propria abitazione principale). Il possesso di ulteriori immobili, anche a destinazione non abitativa e per quote, preclude l’accesso all’agevolazione.
Al fine di poter beneficiare dell’esenzione, il soggetto passivo (si tratta del comodante) dovrebbe attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9 co. 6 del DLgs. 23/2011.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Assegnazione di immobili – Novità della legge di stabilità 2016

Le assegnazioni di beni immobili ai soci possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti relativi:
– alle società (che devono essere snc, sas, srl, spa o sapa);
– ai soci (che devono essere tali al 30.9.2015);
– ai beni (che non devono avere natura di beni strumentali per destinazione).
Se, come presumibile, verranno confermati gli orientamenti della C.M. 21.5.99 n. 112/E, le agevolazioni non vengono meno se la compagine sociale si è modificata dopo il 30.9.2015: in questi casi, infatti, i benefici si produrranno in capo ai soci che erano tali al 30.9.2015, mentre per i soci subentrati successivamente si applicheranno le regole ordinarie sia per la fiscalità della società, sia per la fiscalità dei soci.
Per quanto riguarda invece la trasformazione in società semplice, essa è condizionata al fatto che, alla data dell’atto, la compagine sia formata dagli stessi soci che erano tali al 30.9.2015; le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano nel frattempo le quote di partecipazione.

Dimissioni – Modalità di comunicazione da parte del lavoratore – Novità del DLgs. 151/2015

Con il DM 15.12.2015, il Ministero del Lavoro ha fornito il modello e le istruzioni per consentire ai lavoratori interessati di poter effettuare (anche tramite un soggetto abilitato) la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le nuove modalità indicate dall’art. 26 del DLgs. 151/2015. In particolare, il citato decreto ministeriale individua nel “sistema informatico SMV” la procedura telematica da utilizzare per effettuare le comunicazioni in argomento. Tale procedura, si precisa nel documento tecnico, è stata realizzata tenendo conto della necessità di garantire il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento, l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione, la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione (così come stabilito dal co. 2 dell’art. 26 del DLgs. 151/2015), nonché l’intervento di un soggetto abilitato (patronato, sindacato, ente bilaterale, eccetera) a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
In particolare, per quanto riguarda il soggetto che effettua la comunicazione, nel documento tecnico si specifica che l’identità certa è garantita innanzitutto dalla necessità di essere in possesso dell’apposito PIN rilasciato dall’INPS, e di aprire una propria utenza sul portale “ClicLavoro”. In pratica, l’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di “ClicLavoro”, per il riconoscimento della tipologia dell’utente, e dunque sull’autenticazione tramite il PIN dell’INPS, per il suo riconoscimento certo.