L’art. 19 del DPR 602/73, nella versione post DLgs. 159/2015, stabilisce che, presentata (e poi accolta) la domanda di dilazione, l’Agente della riscossione non può adottare nè l’ipoteca esattoriale nè il fermo delle auto; tuttavia, rimangono valide le misure cautelari già in essere.
Quindi, se il fermo fosse stato disposto, per la sua cancellazione è necessaria l’estinzione completa del debito.
In base ad indiscrezioni provenienti dalla stampa specializzata, l’amministratore di Equitalia Ruffini è in procinto di predisporre alcune linee operative per mitigare detta situazione. Nello specifico, si prevede, in via interpretativa, di consentire la circolazione del veicolo dopo il pagamento della prima rata, mediante una sorta di “liberatoria” da presentare al PRA, che avrebbe l’effetto di sospendere il
Regime per gli agricoltori – Aumento delle percentuali di compensazione – Novità della legge di stabilità 2016 – Bozza di DM
È stato firmato – e trasmesso alla Corte dei Conti – il decreto interministeriale che dispone l’aumento delle percentuali di compensazione forfettarie IVA previste dall’art. 34 del DPR 633/72 per le cessioni di alcuni prodotti agricoli. Le percentuali vengono innalzate:
– al 10%, in via permanente, per le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto e per la crema di latte non concentrata né zuccherata;
– al 7,65% (e non più al 7,7% come inizialmente prospettato) per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il bufalo;
– al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina.
Negli ultimi due casi l’aumento è circoscritto all’anno 2016.
Il decreto attua le disposizioni di cui all’art. 1 co. 908 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e fissa la decorrenza dell’aumento delle percentuali di compensazione all’1.1.2016.
Si ricorda che per le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e per i passaggi interni di beni dal socio alla società cooperativa, entrambi in regime speciale, le percentuali assumono anche la funzione di aliquote IVA. Pertanto, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2016 e assoggettate ad IVA secondo le vecchie percentuali di compensazione, sarà necessario rettificare l’imposta originariamente applicata mediante emissione di una nota di variazione IVA in aumento.
Credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici – Spese sostenute nel 2015 – Modalità e termini di presentazione delle istanze
L’istanza per accedere al credito d’imposta per i costi sostenuti nel 2015 relativi alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi e degli operatori turistici (art. 9 del DL 83/2014 e DM 12.2.2015) deve essere presentata in forma telematica, insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti https://procedimenti.beniculturali.gov.it.
Secondo il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la procedura di accesso all’agevolazione si distingue in:
– una fase di preparazione, dall’11.2.2016 (dalle ore 10:00) al 24.2.2016 (fino alle ore 16:00), in cui il legale rappresentante dell’impresa può procedere alla registrazione al portale (ove non sia già avvenuta) e alla compilazione e caricamento dell’istanza;
– una fase di presentazione vera e propria delle domande, dal 25.2.2016 (a partire dalle ore 10:00) al 26.2.2016 (fino alle ore 16:00), in cui viene inviata telematicamente l’istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.
Pertanto, il click day è fissato alle ore 10:00 del 25.2.2016.
Prescrizione della cartella di pagamento non impugnata – Termini (C.T. Prov. Caltanissetta 842/01/2015)
La C.T. Prov. Caltanissetta, nella sentenza 842/01/2015, ha stabilito che si prescrive in 10 anni il diritto alla riscossione di somme derivanti da cartella di pagamento non impugnata per crediti erariali (IVA e IRAP). Il credito diventa certo liquido ed esigibile per la sua definitività e inoppugnabilità nel merito.
Trova così applicazione ai crediti tributari vantati dall’Amministrazione finanziaria la prescrizione decennale prevista dalla norma generale di cu all’art. 2946 c.c.
Leasing avente ad oggetto la prima casa – Nuova aliquota imposta di registro
L’art. 1 co. 83-84 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la nuova aliquota dell’imposta di registro dell’1,5% da applicare al trasferimento, nei confronti della società di leasing, dell’immobile abitativo da concedere in locazione finanziaria all’utilizzatore che si trovi nelle condizioni agevolative di “prima casa”.
La nuova disciplina viene illustrata da Assilea nella circ. 2/2016.
Tra i chiarimenti più interessanti, si segnala quanto affermato in relazione all’applicabilità della medesima disciplina anche all’acquisto imponibile IVA. In tal caso, naturalmente, troverebbe applicazione l’aliquota del 4%. Purtroppo, il chiarimento non è stato confermato nel corso di Telefisco, mentre anche il Notariato, nello Studio n. 4-2016/T prospetta l’estensione all’IVA come una soluzione ipotizzabile, seppur passibile di violare la direttiva IVA 2006/112/CE.
Invece, sia Telefisco che Assilea concordano sul fatto che le dichiarazioni concernenti la presenza delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione possano essere rese dall’utilizzatore, sia nell’atto di locazione finanziaria che nell’atto di acquisto dell’immobile (nel qual caso egli dovrebbe volontariamente comparire in atto). Nel caso in cui, nel contratto di compravendita in cui interviene anche l’utilizzatore, si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, secondo quanto affermato nel corso di Telefisco, si verificherebbe un’ipotesi di enunciazione del contratto di leasing, con la conseguenza che, sebbene il contratto di leasing (non redatto per atto pubblico) sia soggetto a registrazione solo in caso d’uso, sarebbe dovuta l’imposta di registro fissa (in applicazione del principio di alternatività IVA-registro) sul contratto di leasing enunciato, a norma dell’art. 22 del DPR 131/86 (come interpretato dalla giurisprudenza, si veda Cass. n. 5946/2007).
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Intesa Sanpaolo 5.2.2016 n. 1)
Con la circ. 5.2.2016 n. 1, il Consorzio Studi e Ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo ha formulato alcune considerazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.
Tra le principali considerazioni, si segnalano le seguenti:
– la maggiore deduzione dovrebbe essere calcolata sul costo di acquisto del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110 del TUIR (es. trasporto, installazione, collaudo) e dell’IVA indetraibile;
– l’agevolazione dovrebbe spettare anche per i beni acquistati al di fuori del territorio dello Stato e per quelli utilizzati in strutture situate al di fuori del territorio dello Stato (ad esempio, beni acquistati ed impiegati dalle filiali estere);
– in caso di cessione del bene prima della fine del processo di ammortamento, la deduzione “maggiorata” dovrebbe cessare senza alcuna conseguenza per le quote già operate e dedotte, non essendo previsto alcun meccanismo di recapture;
– non costituisce causa di revoca o decadenza dall’agevolazione il trasferimento del bene (che non sia ancora stato completamente ammortizzato) nell’ambito di operazioni di fusione e scissione che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento.
Certificazione unica – Modalità e termini di consegna – Principali adempimenti
Per la certificazione dei redditi relativi al 2015, è previsto, in capo ai sostituti d’imposta, l’obbligo di predisporre:
– il modello “CU sintetico”, recante redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, da consegnare entro il 29.2.2016 ai lavoratori interessati, in formato elettronico, ove questi ultimi dispongano degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata, ovvero, in caso contrario, in forma cartacea;
– il modello “CU ordinario”, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2016, destinato a raccogliere, tra gli altri, dati che, fino allo scorso anno, venivano comunicati in sede di trasmissione del modello 770 Semplificato e, quindi, caratterizzato dall’ampliamento di alcune sezioni, quali quelle relative all’assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge (cui, rispetto alle 24 caselle del modello 2015, nel modello 2016 sono dedicati i punti da 51 al 333) e al trattamento di fine rapporto (cui, rispetto alle 13 caselle del modello 2015, ora sono dedicati i campi dal 801 al 916).
Modello 730/2016 – Rimborsi dell’IRPEF a credito – Novità della Legge di stabilità 2016
A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2016, i modelli 730 trasmessi con modifiche direttamente dal contribuente (anche tramite sostituto d’imposta), in presenza di elementi di incoerenza (i cui criteri saranno individuati da un provvedimento) e con una richiesta di rimborso superiore ai 4.000,00 euro (nuovo comma 3-bis dell’art. 5 del DLgs. 175/2014), potranno essere soggetti a un controllo preventivo con successivo rimborso a cura dell’Agenzia delle Entrate.
Il suddetto controllo sarà effettuato entro 4 mesi dal termine per l’invio della dichiarazione (7 luglio) e il rimborso sarà erogato entro il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello (7 gennaio dell’anno successivo).
Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli indicatori di incoerenza saranno collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta. Per i rimborsi eccedenti i 4.000,00 euro, diversamente dallo scorso anno, il controllo è effettuato a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.
Aliquota IVA agevolate (10%) per le ristrutturazioni edilizie – Beni significativi – Esclusione – Chiarimenti di Telefisco 2016
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata (nella misura del 10%) si applica non solo fino a concorrenza del valore dei beni significativi eventualmente forniti, ma anche del valore delle “parti staccate” dei suddetti beni, qualora intimamente collegate ai beni in questione.
Nella risposta fornita a Telefisco, l’Agenzia delle Entrate porta l’esempio delle tapparelle, che, in quanto intimamente legate all’infisso (bene significativo), si considerano parte integrante dello stesso e, quindi, il loro valore deve confluire in quello del bene significativo ceduto.
Circolazione contante: disciplina transitoria
Dal 1° gennaio 2016 è stato innalzato il limite per la circolazione del contante. Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che, in ogni caso, il nuovo limite trova applicazione soltanto dalla data sopra richiamata: ogni pagamento avente data antecedente di importo pari o superiore a 1.000 euro può comportare l’applicazione di sanzioni.