L’art. 48 del DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice di contratti”) ha reso strutturale la possibilità di impiegare in prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori, nel limite complessivo di 3.000,00 euro di compensi per anno civile, percettori di prestazioni di sostegno al reddito o integrative del salario.
Riferendosi, in particolare, ai percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI ed in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute dagli utenti e dalle sedi territoriali, l’INPS, con il messaggio 4.2.2016 n. 494, precisa che, nel caso di compensi per lavoro accessorio che rientrino nel limite di 3.000,00 euro annui:
– vi è la piena compatibilità degli stessi con l’ammortizzatore sociale di cui si tratta;
– il lavoratore interessato non è tenuto a trasmettere alcuna comunicazione all’Istituto.
Per contro, per i compensi che superino il suddetto limite, ad integrazione di quanto disposto nella precedente circ. 142/2015, si chiarisce che:
– si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale;
– il prestatore è tenuto a comunicare all’INPS l’ammontare dei compensi, anche se derivanti da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, in via preventiva, ossia prima che si realizzi il superamento del limite di 3.000,00 euro, pena la decadenza dall’indennità.
Accordo di riduzione del canone di locazione – Esenzione dalle imposte di registro e bollo – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco 2016, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sull’interpretazione dell’art. 19 co. 1 del DL 12.9.2014 n. 133 (conv. L. 11.11.2014 n. 164), relativo all’esenzione, dall’imposta di registro e di bollo, dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’esenzione spetta non solo nel caso in cui le parti pattuiscano la riduzione per tutta la durata residua del contratto, ma anche nel caso in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un limitato periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno).
Invece – prosegue l’Agenzia – l’esenzione non spetta nell’ipotesi in cui, successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, la misura del canone venga riportata al valore inizialmente pattuito. In tal caso, l’accordo dovrebbe essere assoggettato ad imposta di registro di 67,00 euro e ad imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio.
Inoltre, nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia ha illustrato le modalità di ripartizione, tra i genitori, della detrazione del 19% sui canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede. In particolare, l’Agenzia ha precisato che il limite di 2.633,00 euro annui, deve essere valutato come limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio, solo nel caso in cui vi siano due o più figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione a carico di entrambi i genitori. Invece, ove un solo figlio, a carico di entrambi i genitori, paghi un canone di 4.200,00 euro annui, la detrazione spetta ad entrambi i genitori in egual misura nel limite di 1.316,50 euro.
Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù – Requisiti per l’esenzione – Risposta del viceministro dell’Economia e delle Finanze Zanetti
Con la risposta fornita ieri, 4.2.2016, all’interrogazione n. 5-07643 presentata in Commissione Finanze alla Camera, il viceministro dell’Economia Zanetti ha chiarito che, al fine di riconoscere l’esenzione IVA sulle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, e sulle prestazioni didattiche di ogni genere (con particolare riferimento alle prestazioni relative all’aggiornamento professionale), non rilevano né le modalità né l’entità del finanziamento erogato alle scuole e agli altri istituti; rilevano, invece, le condizioni previste dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72 e dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2008 n. 22 per il riconoscimento degli stessi istituti da parte di Pubbliche amministrazioni. Il finanziamento pubblico deve considerarsi, infatti, una modalità alternativa al riconoscimento formale.
Debito IVA maturato durante il precedente incarico – Responsabilità dell’amministratore in carica (Cass. pen. 4.2.2016 n. 4631)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.2.2016 n. 4631, ha ribadito che il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) anche se il debito è maturato in vigenza dell’incarico assunto da un altro soggetto.
Ed, infatti, risponde del reato in questione, quanto meno in termini di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o di liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione IVA, ma prima della scadenza prevista per il versamento dell’imposta ai fini della commissione del reato (27 dicembre), ometta di versare all’Erario le somme dovute. Ciò in quanto è onere dello stesso quello di operare un adeguato controllo sugli adempimenti fiscali, diversamente esponendosi a tutte le conseguenze derivanti da pregresse inadempienze (cfr. Cass. n. 34927/2015).
Nel caso di specie, in particolare, il “nuovo” amministratore aveva assunto la carica nel settembre 2006, omettendo il versamento entro il successivo 27 dicembre.
Collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente – Conseguenze – Chiarimenti ministeriali (circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3)
Nel fornire, con la circolare 1.2.2016 n. 3, i primi chiarimenti interpretativi in ordine all’art. 2 del DLgs. 81/2015, il Ministero del Lavoro si sofferma, tra l’altro, sulle condizioni richieste dal co. 1 di tale norma al fine dell’applicazione a determinati rapporti di collaborazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
A tal fine – spiega la circolare – è necessario che detti rapporti si concretino in prestazioni di lavoro che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
– esclusiva personalità, nel senso di essere svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
– continuità, nel senso di ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
– “etero-organizzazione”, nel senso di comportare l’obbligo, per il collaboratore – operante all’interno di un’organizzazione datoriale – di rispettare determinati orari e svolgere l’attività in luoghi di lavoro individuati dal committente.
L’accertamento della contestuale presenza delle suddette condizioni comporta l’applicazione di “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”, nonché l’irrogazione delle sanzioni per l’inadempimento degli obblighi in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazione di assunzione).
Pertanto, anche se il Ministero conferma che il legislatore non dispone la conversione del rapporto (da collaborazione a lavoro subordinato), limitandosi a prevedere l’estensione del sistema di regole del lavoro dipendente, sul piano pratico ciò determina “le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione”.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco
In risposta ad un quesito, il Min. Economia e finanze ha affermato che fino all’1.3.2016 è possibile registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dall’1.1.2016 della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori.
Il chiarimento è intervenuto dopo la precisazione del MEF fornita nei giorni scorsi nel corso di Telefisco 2016 secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione. Proprio in seguito a questa precisazione, infatti, molti proprietari hanno “scoperto” di poter beneficiare dell’agevolazione.
Per chi ha redatto il contratto in forma scritta senza registrarlo, invece, resta fermo l’obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula. A tal proposito il MEF precisa che la data ultima per poter far valere l’agevolazione dall’1.1.2016 è il 16 del mese (e non il 15), il che sposta la data ultima per la registrazione al 5.2.2016.
Agriturismo – Benefici fiscali per l’acquisto del terreno – Applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie in misura fissa (Cass. 14.1.2016 n. 2105)
Con la sentenza n. 2105 del 14.1.2016, la Cassazione, sezione tributaria, ha statuito che l’attività agrituristica, essendo qualificabile sotto il profilo civilistico come attività agricola, non comporta la decadenza (ex art. 7 L. 604/54) dai benefici fiscali per l’acquisto del terreno a tassa fissa di registro e ipotecaria.
In particolare, i giudici, richiamando un precedente orientamento (Cass. n. 1948/2013), hanno affermato che la natura agrituristica dell’attività si pone in termini di complementarietà e connessione con quella di coltivazione diretta. Pertanto, le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (Ppc) spettano all’acquirente che riveste la qualifica di coltivatore diretto, ancorché l’attività di conduzione del fondo non sia esclusiva o prevalente in confronto ad altre attività di natura agricola esercitate, quale appunto, quella agrituristica.
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito le prime indicazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– l’agevolazione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IRAP;
– l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (15.10.2015 – 31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR;
– la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta conformemente a quanto previsto dall’art. 102 co. 1 del TUIR solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– considerando che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità della legge di stabilità 2016 – Principali adempimenti
La trasformazione in società semplice, agevolata dall’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015, rappresenta una trasformazione regressiva disciplinata dall’art. 2500-sexies c.c., deliberata con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
E’ in ogni caso richiesto il consenso dei soci che, per effetto della trasformazione, assumono responsabilità illimitata, fatto che farebbe propendere per una delibera di fatto assunta all’unanimità; tale responsabilità si estende alle obbligazioni sorte prima della trasformazione.
Si segnalano sporadiche prese di posizione di alcuni Registri delle imprese, i quali non iscrivono nella sezione speciale le società semplici di gestione immobiliare, sostenendo che le società di gestione immobiliare che perdono la natura commerciale rappresentano mere comunioni.
Enasarco – Attività di procacciamento di affari – Obblighi contributivi (Cass. 2.2.2016 n. 1974)
Con la sentenza n. 1974 del 2.2.2016, la Cassazione affronta il tema concernente l’individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia rispetto a quelli attinenti al rapporto di procacciamento d’affari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali da corrispondere all’Enasarco, previsto per gli agenti di commercio.
In particolare:
– in riferimento al contratto di agenzia, il rapporto che si instaura con l’imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità;
– il rapporto di procacciamento d’affari si sostanzia nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO si evince che il presupposto per l’iscrizione all’apposita gestione è l’esercizio, da parte degli agenti, delle attività di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c; rimangono, di conseguenza, esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento delle relative contribuzioni i soggetti che non rientrino in tali nozioni, quali appunto i procacciatori di affari.