Con la circolare 1.2.2016 n. 3, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”), nella parte in cui:
– dispone l’abrogazione, a partire dal 25.6.2015, del lavoro a progetto, facendo salva la possibilità, da un lato, di proseguire i contratti a progetto in corso a tale data fino alla scadenza e, dall’altro, di stipulare nuovamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personali ai sensi dell’art. 409 c.p.c. (art. 52);
– prevede, dall’1.1.2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione (sia le co.co.co. stipulate dal 25.6.2015 che le collaborazioni a progetto in atto a tale data e transitoriamente ancora in essere, con l’eccezione delle collaborazioni elencate dall’art. 2 co. 2 del DLgs. 81/2015) che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed “etero-organizzate” dal committente in relazione ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2 co.1).
Il Ministero, in particolare, spiega che:
– l'”etero-organizzazione” ricorre ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare orari e a svolgere l’attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente. Per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti, mentre sono “continuative” le prestazioni che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
– l’accertamento della contestuale ricorrenza di tali condizioni determina l’applicazione di “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato”, nonché l’irrogazione delle sanzioni per l’inadempimento degli obblighi – anch’essi attinenti a tale disciplina – in materia di collocamento (comunicazioni e dichiarazione di assunzione).
L’ultima parte della circolare è dedicata alla procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e dei titolari di partita IVA prevista dall’art. 54 del DLgs. 81/2015, il ricorso alla quale – chiarisce la circolare in commento – consente, ove vengano rispettate le prescritte condizioni, di godere non solo dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto, ma anche dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, previsto dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Estraneità del socio alla gestione sociale (Cass. 2.2.2016 n. 1932)
Cass. 2.2.2016 n. 1932, pur ribadendo l’ammissibilità, nelle società di capitali “ristrette”, della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati, ha sancito che si tratta di presunzione semplice, che ammette pacificamente la prova contraria.
Essa, tra l’altro, si può concretizzare nella dimostrazione circa l’estraneità del socio alla gestione sociale.
Non può essere sostenuta, come invece preteso dalla parte resistente, la necessità di dimostrare la “destinazione (diversa dalla distribuzione tra i soci) degli utili extrabilancio accertati in capo alla società”.
Bonus alberghi
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14/01/2016 ha comunicato le modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 10, del Decreto Legge 31 maggio 2014 a favore delle imprese alberghiere ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 maggio 2015.
Riscossione dei crediti contributivi INPS tramite avviso di addebito – Vizi di forma e notificazione – Termine per l’impugnazione (Cass. n. 835/2016)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 835/2016, ha stabilito che:
– in caso di vizi di forma e notificazione dell’avviso di addebito finalizzato al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, notificato dall’Istituto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, sempre più spesso, tramite PEC, ex art. 30 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), il termine per proporre opposizione non è quello ordinario di 40 giorni prescritto dall’art. 24 co. 5 del DLgs. 46/99, ma quello di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c.;
– le eccezioni formali sull’atto dell’INPS e sulle modalità della sua notificazione, se presentate oltre il suddetto termine, devono essere senz’altro ritenute tardive e non possono più essere fatte valere.
Lavorazioni intracomunitarie – Beni temporaneamente movimentati all’interno della UE – Novità della L. 115/2015 (circ. Assonime 1.2.2016 n. 2)
Assonime, con la circolare n. 2 pubblicata l’1.2.2016, ha affrontato la disciplina in tema di trasferimenti intraUe di beni, per essere sottoposti a perizie o lavorazioni, come modificata dall’art. 13 della L. 115/2015.
In base alla nuova disciplina, non costituiscono acquisti intracomunitari le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA in tale Stato, solo “qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”.
Non costituiscono, invece, cessioni intracomunitarie i soli trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA italiano, se “i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato”.
Con riferimento al nuovo regime, Assonime ha quindi chiarito che i criteri di tassazione modificati si rendono applicabili anche nelle ipotesi in cui, per sopravvenute esigenze commerciali, venga mutata la destinazione finale dei beni trasferiti in un altro Stato membro rispetto a quanto originariamente previsto.
Ad esempio, nel caso in cui alcuni beni, introdotti in Italia per essere sottoposti a perizie o lavorazioni per essere restituiti al committente nello Stato Ue di provenienza, siano invece inviati in un diverso Stato membro o al di fuori della Ue, l’originario mero trasferimento di beni non soggetto ad IVA assume natura di “acquisto intracomunitario” soggetto ad imposta in Italia.
Lavoro dipendente prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2016 (DM 25.1.2016)
Il DM 25.1.2016 ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero che, rispetto all’anno precedente, sono aumentate dell’1%. Le retribuzioni convenzionali sono utilizzate ai fini previdenziali per i lavoratori che operano in Paesi che non hanno convenzioni in materia di sicurezza sociale con l’Italia; inoltre, vengono utilizzate a fini fiscali per determinare il reddito da lavoro subordinato svolto all’estero.
Con il messaggio 995/2012 l’INPS ha chiarito che le norme di riferimento (L. 398/87 e TUIR) si applicano sia ai dipendenti di Paesi comunitari, sia a quelli extracomunitari soggiornanti per lungo periodo o in possesso di un permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.
L’ammontare delle retribuzioni convenzionali è determinato facendo riferimento (e in misura non inferiore) ai contratti collettivi nazionali di categoria e viene fissato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, all’art. 3 del DM 25.1.2016 è prevista la frazionabilità giornaliera degli imponibili forfettari. A proposito, l’INPS si è espresso, con circolare 45/2007, chiarendo che, al di fuori dei casi menzionati dalla norma, non è possibile procedere al frazionamento dei valori in questione (es. in caso di rapporto di lavoro part-time); l’Agenzia delle Entrate è invece favorevole alla possibilità di ridurre i valori convenzionali proporzionalmente alla contrazione dell’orario part-time.
Locazione finanziaria – Leasing abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 e risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 4-2016/T esamina le novità in materia di leasing immobiliare introdotte dalla legge di stabilità 2016.
Come evidenziato dai redattori dello Studio, la novità è motivata dalla volontà di agevolare l’utilizzo del leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell’acquisto dell’abitazione con mutuo ipotecario.
La legge di stabilità ha quindi previsto che dalla stipula di un contratto di leasing abitativo tra l’1.1.2016 ed il 31.12.2020 consegue, per il soggetto utilizzatore che abbia un reddito non superiore a 55.000,00 euro, la possibilità di detrarre dalla sua IRPEF lorda il 19%:
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 8.000,00 euro) e del prezzo di riscatto (fino all’importo di 20.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non superiore a 35 anni;
– dei canoni di leasing (fino ad un importo di 4.000,00 euro) e del presso di riscatto (fino all’importo di 10.000,00 euro) se si tratta di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.
La data del 31.12.2020 costituisce la data ultima entro cui deve essere stipulato il contratto di leasing, che può protrarsi anche oltre.
Per quanto concerne, invece, le norme concernenti l’imposta di registro, è stata prevista la possibilità di applicare l’agevolazione “prima casa”, applicando l’imposta di registro con l’aliquota dell’1,5%, in presenza delle condizioni in capo all’utilizzatore, al contratto di acquisto dell’immobile operato dalla società di leasing. Secondo il Notariato, con un’interpretazione adeguatrice del dettato normativo, si può ipotizzare che la novità trovi applicazione anche all’IVA, che, nelle medesime condizioni, potrebbe trovare applicazione con l’aliquota del 4%.
La base imponibile dell’imposta di registro – precisa il Notariato – deve essere applicata sul prezzo pattuito, non potendo trovare applicazione il “prezzo valore”.
Disponibile la circolare 2/2016
La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla comunicazione dati IVA per il 2015, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 29.2.2016.
Regime forfetario: le principali novità della legge di stabilità 2016
Tassazione al 5% per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, aliquota contributiva Inps ridotta al 35% e conferma delle semplificazioni contabili e fiscali previste dalla legge di Stabilità 2015. Sono le principali novità introdotte dal legislatore della manovra 2016 a favore dei contribuenti che optano per il regime forfetario, peraltro esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016
Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Fino a giovedì 4.2.2016 è possibile registrare senza sanzioni un contratto di comodato che riporti il 15.1.2016 come data di stipula, affinché l’agevolazione IMU e TASI si possa applicare dall’1.1.2016.
Sul tema, nel corso di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle abitazioni non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta). Può ottenere lo sconto IMU e TASI, infatti, anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge il possesso di una quota di un terreno o di un negozio, per esempio, non bloccano l’agevolazione.
Rientrano anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per la disciplina dell’IMU e della TASI, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.