Con un DM datato 30.12.2015 il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha prorogato al 30.6.2016 i termini per la tenuta in forma telematica dei registri nel settore vitivinicolo.
A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 8 del DM 20.3.2015 la disciplina ha ora la seguente tempistica:
– fino al 30.6.2016, in via transitoria, il registro telematico è reso disponibile nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale;
– dall’1.4.2016 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il registro telematico;
– dal 30.6.2016 gli operatori tengono esclusivamente il registro telematico.
Si ricorda che l”obbligo telematico non scatta per alcuni soggetti quali, ad esempio, i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, gli esercenti l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione ed i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto.
Novità del disegno di legge sul lavoro autonomo
Lo scorso giovedì 28.1.2016 è stato varato il disegno di legge del Jobs act sui lavoratori autonomi e alcune delle novità in esso contenute riguardano la maternità.
Infatti, per le collaboratrici e le partita IVA iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS non sarà più obbligatoria l’astensione dal lavoro, perché l’indennità di maternità sarà comunque riconosciuta per 5 mesi senza che sia necessario interrompere la carriera; inoltre, è previsto anche che la gravidanza non comporti l’estinzione del rapporto di lavoro svolto in maniera continuativa, ma solo la sospensione fino ad un massimo di 150 giorni.
Sul fronte del welfare, tra le nuove disposizioni, c’è anche l’estensione del congedo parentale riconosciuto ai genitori fino a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – Novità del “Jobs act”
Il 12.3.2016 sarà operativa la nuova procedura per la presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale, disciplinata dall’art. 26 del DLgs. 151/2015; con questa nuova e dettagliata procedura, esclusivamente telematica, il lavoratore, anche con l’assistenza di un soggetto abilitato, dovrà compilare un modulo (disponibile sul sito www.lavoro.gov.it) e trasmetterlo al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente. La compilazione del modulo, inoltre, è differente a seconda che il rapporto di lavoro sia iniziato prima o dopo il 2008.
La procedura telematica di presentazione delle dimissioni non si applica nei casi di:
-dimissioni e risoluzione consensuale in gravidanza e in caso di figlio minore di tre anni (o nei primi tre anni dall’adozione);
-rapporti di lavoro domestico;
-dimissioni o risoluzione consensuale previste dall’art. 2113 c.c. (in sede protetta) o presso le commissioni di certificazione.
La revoca delle dimissioni è possibile entro il termine di sette giorni da quando è stato inviato il modulo che le ha ufficializzate; dal momento in cui la risoluzione del rapporto sarà effettiva, il datore di lavoro avrà tempo cinque giorni per comunicare al centro per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro, pena il pagamento di una sanzione da 100 a 500 euro.
Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’IMU e della TASI al 75% – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco 2016
I co. 53 e 54 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevedono una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
In occasione di Telefisco 2016 le Finanze hanno chiarito che:
– la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato si applica sull’aliquota deliberata dal Comune (anche se inferiore a quella ordinaria) e non sull’aliquota ordinaria;
– per tali immobili bisogna presentare la denuncia IMU/TASI nel 2017 poiché i Comuni non sono in grado di reperire l’informazione sulle singole unità affittate a canone concordato. Tale adempimento, tuttavia, non è posto a pena di decadenza dell’agevolazione (la mancata presentazione della denuncia, quindi, non determinerà il venir meno della riduzione, ma comporterà l’irrogazione della sola sanzione fissa);
– se la locazione riguarda fabbricati di interesse storico-artistico è possibile cumulare l’agevolazione del 25% sull’imposta con la riduzione a metà dell’imponibile, prevista per tali tipologie immobiliari.
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali – Esenzione da imposta – Risposte del MEF a Telefisco 2016
In occasione di Telefisco 2016, il dipartimento delle Finanze ha confermato che l’esenzione dall’IMU sui terreni agricoli di pianura coincide con i casi in cui fino allo scorso anno la base imponibile si determinava moltiplicando il reddito dominicale rivalutato per il coefficiente 75 (ovviamente se le condizioni non sono nel frattempo cambiate).
Infatti l’esenzione da IMU sui terreni agricoli di pianura compete nella ipotesi in cui tali immobili siano posseduti e coltivati da soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritti nella gestione previdenziale agricola.
Invece i soggetti che determinavano la base imponibile con il coefficiente 135 continueranno ad assolvere l’IMU, a meno che i terreni non siano situati in zone montane (Comuni indicati nella circ. 14.6.93 n. 9) o nelle isole minori.
Imposta sulla pubblicità – Cartelloni abusivi (C.T. Prov. Caltanissetta 972/1/15)
La C.T. Prov. Caltanissetta 972/1/15 ha stabilito che anche l’impianto pubblicitario abusivo è soggetto all’imposta sulla pubblicità, in quanto il presupposto impositivo di cui all’art. 5 del DLgs. 507/93 è collegato alla semplice esposizione del messaggio promozionale, indipendentemente dalla presenza, o meno, dell’autorizzazione alla sua diffusione.
Nel caso di specie, il tributo si riferiva a impianti pubblicitari la cui autorizzazione all’installazione, a suo tempo rilasciata dal Comune, era scaduta. La ricorrente, considerato che l’Ente locale, nonostante le richieste in sanatoria presentate, non aveva ancora provveduto al suo rinnovo, riteneva che l’imposta non fosse dovuta.
Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016
Il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.
La detrazione IRPEF del 50% in commento spetta per i soli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– il presupposto dell’agevolazione è l’acquisto di immobili nuovi venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Di conseguenza sono escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio (ad esempio di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo);
– l’agevolazione non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2015 e la vendita è stipulata nel 2016 in quanto, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016 considerato che la detrazione è in vigore dall’1.1.2016;
– l’agevolazione non compete se è stata versata dell’IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017 in quanto la norma si applica agli acquisti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2016;
– la detrazione compete anche se, in attesa di vendere l’unità immobiliare, l’impresa costruttrice l’ha concessa in locazione.
Innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante – Novità della legge di stabilità 2016 – “Favor rei” – Risposte del MEF a Telefisco 2016
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in occasione di Telefisco 2016, ha fornito primi chiarimenti in relazione alle novità in materia di contanti poste in essere dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che, si ricorda, con l’art. 1 co. 898, ha modificato l’art. 49 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007, elevando da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite previsto per l’utilizzo del denaro contante.
In particolare è stato precisato che:
-resta esclusa la possibilità di detenere un libretto al portatore con saldo corrispondente alla nuova soglia. Resta, infatti, invariato il comma 12 dell’art. 49 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale “il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille”;
-la nuova soglia di 2.999,99 euro riguarda anche il “trasferimento” di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, ancorché ogni strumento, singolarmente, dovrà essere inferiore a 1.000,00 euro. Non sembra, quindi, dar luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso soggetto il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900,00 euro, in quanto l’importo complessivamente trasferito (2.700,00 euro) non supera la soglia di circolazione del contante attualmente fissata a 2.999,99 euro;
-il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e la dottrina prevalente, escludono in materia di sanzioni amministrative, in assenza di una specifica indicazione normativa, l’applicazione del principio del “favor rei”. Si applica invece il disposto di cui all’art. 1 della L. 689/81, che prevede l’assoggettamento della condotta addebitata alla legge del tempo in cui è stata posta in essere. Si tratta di una norma che ha superato anche l’esame di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. 28.11.2002 n. 501). Restano, quindi, sanzionabili i trasferimenti di denaro contante, di titoli e di libretti al portatore effettuati entro il 31.12.2015 in misura superiore al limite allora in vigore (1.000,00 euro), ma non oltre il nuovo limite di 2.999,99 euro.
Acquisto della prima casa prima di aver alienato l’abitazione già acquistata col beneficio – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
L’art. 1 co. 55 della L. 208/2015 ha disposto l’applicabilità dell’agevolazione prima casa anche a chi sia titolare, al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che il contribuente la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
In proposito, nel corso di Telefisco 2016, è stato confermato come la novità trovi applicazione non solo alle cessioni, poste in essere dall’1.1.2016, soggette ad imposta di registro (cui si applica l’aliquota del 2%), ma anche:
– alle cessioni di abitazioni imponibili IVA (a norma del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), alle quali si applica l’aliquota IVA del 4%;
– ai trasferimenti di abitazioni a titolo gratuito operati mortis causa o inter vivos (nel qual caso, tuttavia, l’agevolazione implica l’applicazione delle sole imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre le imposte sulle successioni e donazioni restano dovute in misura ordinaria), purché nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione con cui si acquista il nuovo immobile si esprima l’impegno a trasferire entro 1 anno l’immobile preposseduto.
La decorrenza della novità normativa (cessioni poste in essere dall’1.1.2016) implica che non sia possibile richiedere il rimborso dell’imposta corrisposta in misura ordinaria per un acquisto operato ad ottobre 2015, anche se l’altra abitazione preposseduta venisse alienata entro settembre 2016.
Inoltre, è stato chiarito che, sebbene non sia stato modificato anche l’art. 7 della L. 448/98, che disciplina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, la coerenza del sistema e la ratio della novella inducono a ritenere che pure il credito di imposta possa trovare applicazione, oggi, non solo ove il riacquisto segua l’alienazione (e purché avvenga entro 1 anno da essa), ma anche nel caso in cui l’alienazione della “vecchia” prima casa segua il nuovo acquisto (purché avvenga entro 1 anno da esso).
Contribuzione artigiani e commercianti – Contribuzione alla Gestione separata – Anno 2016 (Circolari INPS 29.1.2016 nn. 13 e 15)
Con le circolari 29.1.2016 nn. 15 e 13, l’INPS ha fornito le istruzioni valevoli per il 2016 ai fini della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, nonché di quella dovuta alla Gestione separata ex L. 335/95. In particolare, la circ. 15/2016 rende noto che, per gli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, l’aliquota “base” 2016 è pari al 23,10%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Ad esempio, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,09% (23,19%,) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, mentre sono confermate le riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti). Viene altresì confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 co. 1 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili. Inoltre, il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato a quota 15.548 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 76.872 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1.1.1996, ovvero a 100.324 se iscritti successivamente. Invece, la circ. 13/2016 indica le aliquote e gli importi di riferimento per quest’anno per gli iscritti alla Gestione separata. In particolare, si ricorda che l’art. 2 co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2016 si attesti al 31% (più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre l’art. 1 co. 203 della L. 208/2015 ha confermato al 27% (più lo 0,72%) anche per l’anno 2016 l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. Per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1 co. 491) ha fissato l’aliquota per il 2016 al 24%. Per quanto riguarda i minimali e i massimali di reddito, per il 2016 i valori rimangono invariati, così come stabiliti per artigiani e commercianti.