Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– per l’applicazione della “cedolare secca” (art. 3 del DLgs. 23/2011), si deve tenere conto anche dell’attività del conduttore, restando, pertanto, escluso da tale regime il contratto di locazione stipulato con i conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla circostanza che gli immobili oggetto della locazione vengano utilizzati dal conduttore per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti (confermando quanto già illustrato nella circolare 26/2011);
– l’esenzione, dall’imposta di registro e di bollo, dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone spetta anche quando le parti concordino tale riduzione solo per un limitato periodo di durata del contratto (art. 19 co. 1 del DL. 133/2014).
Irap – Approvazione definitiva – Principali novità
Con il provv. 29.1.2016 n. 16341, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IRAP 2016, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2015 (soggetti “solari”).
Tra le principali novità, applicabili dal periodo d’imposta 2015, si ricordano:
– la deducibilità integrale dei costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato, prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 (inserito dall’art. 1 co. 20 della L. 190/2014);
– il credito d’imposta destinato ai soggetti passivi IRAP che non impiegano lavoratori dipendenti (ex art. 1 co. 21 della L. 190/2014);
– il c.d. “patent box”, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali.
Regime forfetario – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Tenuto conto della possibilità – riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 – di transitare, nel 2016, dal regime di vantaggio al regime forfetario, l’Autore rileva alcuni elementi che potrebbero orientare la scelta di permanere nell’uno, oppure transitare al nuovo regime.
Quanto ai requisiti di accesso, i limiti di ricavi o compensi risultano tendenzialmente più elevanti nel regime forfetario (anche se non per tutte le attività) rispetto all’unica soglia di 30.000,00 euro del regime di vantaggio. Risulta, invece, più elevato nel forfetario il limite ai beni strumentali, nonchè differente il criterio di computo.
Dal punto di vista reddituale, nel forfetario, il reddito è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nell’anno un coefficiente di redditività, mentre nel regime di vantaggio è calcolato analiticamente (differenza tra componenti positivi e negativi). È, inoltre, possibile usufruire, per i soggetti che avviano nuove attività, al ricorrere di determinate condizioni, la medesima aliquota d’imposta sostitutiva pari al 5% per una durata variabile in quanto, nel forfetario, questa può essere applicata solo per un quinquennio, mentre, nel regime di vantaggio, anche oltre l’ordinario quinquennio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Scontrino di chiusura giornaliera – Emissione al termine effettivo dell’attività – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
In risposta a un quesito posto in occasione di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli esercizi pubblici commerciali la cui attività si protrae oltre le ore 24 possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera (c.d. “scontrino di mezzanotte”) nel momento effettivo in cui ha termine l’attività, annotando i corrispettivi con riferimento alla data in cui la stessa ha avuto inizio.
In contrasto con quanto precedentemente affermato nella circ. 10.6.83 n. 60 e nella ris. 23.10.95 n. 253, l’Agenzia estende, così, la disciplina di cui all’art. 1 co. 4 del DPR 544/99, prevista per le discoteche, i teatri e i cinema, a tutti gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, ecc.).
Secondo i precedenti chiarimenti, gli esercizi pubblici, esclusi quelli che svolgono attività di spettacolo, sono tenuti a emettere il documento riepilogativo degli incassi giornalieri entro l’ultimo turno precedente la mezzanotte (per le attività svolte su più turni) ovvero entro le ore 24 della giornata di riferimento (per gli altri tipi di esercizi che protraggono l’attività oltre tale orario).
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Valore ai fini dell’imposta di registro (studio Consiglio Nazionale del Notariato n. 20-2016/T)
Secondo lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 20-2016/T, dovrebbe essere estesa alle cessioni o alle assegnazioni di immobili di qualunque categoria (e non solo, quindi, alle operazioni che coinvolgono gli immobili a destinazione abitativa attribuiti a persone fisiche non imprenditori) la possibilità di determinare l’imposta di registro sulla base del valore catastale. L’opzione per il valore catastale prevista dall’art. 1 co. 117 della L. 208/2015 non varrebbe, quindi, solo per le imposte sui redditi, ma anche per le imposte indirette.
Lo studio rileva, altresì, che la natura del bene deve essere valutata all’atto dell’assegnazione, anche se essa è nel frattempo mutata rispetto agli anni precedenti; occorrerà, al riguardo, prestare attenzione ai mutamenti di destinazione meramente strumentali a beneficiare delle agevolazioni, i quali potrebbero portare al disconoscimento della tassazione agevolata.
Trasmissione delle spese sanitarie – FAQ pubblicate sul sito del Sistema Tessera Sanitaria
Sono state pubblicate sul sito del Sistema tessera sanitaria e dell’Agenzia delle Entrate le risposte alle FAQ poste dagli operatori in merito all’invio dei dati che serviranno per la predisposizione del 730/2016 precompilato.
Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (anche operanti in uno studio associato).
Qualora questi ultimi esercitino la propria attività all’interno di una srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari.
Di conseguenza, per l’anno 2015, sono esclusi dall’obbligo anche fisioterapisti e logopedisti.
Nemmeno gli eredi devono inviare le fatture emesse dal de cuius, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al Sistema tessera sanitaria.