Al fine di incentivare la diffusione del leasing abitativo, il legislatore è intervenuto sulla materia con la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, infatti, alcune disposizioni della citata legge riguardano:
– la disciplina civilistica (co. 76 – 81);
– l’introduzione di una nuova detrazione dall’IRPEF (co. 82);
– la modifica del trattamento impositivo indiretto (co. 83).
La nuova agevolazione introdotta dal citato co. 82 consiste in una detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
Sotto l’aspetto soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRPEF che hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Per quanto concerne i giovani di età inferiore a 35 anni, la detrazione IRPEF del 19% compete per un importo non superiore a 8.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing e per un importo non superiore a 20.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, la detrazione spetta per importi non superiori alla metà di quelli previsti per gli under 35 (4.000,00 euro per i canoni e 10.000,00 euro per il prezzo di riscatto).
Il co. 84 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di leasing conclusi dall’1.1.2016 al 31.12.2020.
Da una prima analisi sembrerebbe che sia fiscalmente più conveniente la nuova detrazione prevista per i contratti di leasing abitativo rispetto a quella relativa agli interessi passivi contratti per mutui ipotecari finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.
Le principali scadenze fiscali di Marzo
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza delle principali scadenze fiscali di Marzo.
Costituzione di una start up innovativa senza intervento del notaio
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il Decreto che introduce la possibilità di costituire una startup innovativa, definita ai sensi dell’articolo 25 del Decreto-Legge 179/2012 e successive modificazioni, mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Le novità per i contratti di locazione
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza del fatto che La Legge di Stabilità 2016, dal 2016 prevede che la registrazione del contratto di locazione deve essere effettuata dal locatore entro il termine perentorio di 30 giorni. Inoltre il locatore deve dare “documentata comunicazione” della citata registrazione, nei successivi 60 giorni, sia al conduttore che all’amministratore del condominio, anche ai fini degli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale, prevista dall’articolo 1130, numero 6), Codice civile.
Trasferimento d’azienda – Debiti contributivi dell’alienante – Estensione della responsabilità all’acquirente – Insussistenza (Cass. 24.2.2016 n. 3646)
Con la sentenza 24.2.2016 n. 3646, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di trasferimento d’azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento della cessione, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., senza che possa operare l’automatica estensione di responsabilità all’acquirente prevista dal co. 2 dell’art. 2112 c.c.
Sul punto, nella sentenza in esame si precisa, altresì, che tale solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, e che il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell’ipotesi prevista dal co. 2 dell’art. 2116 c.c.), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l’ente previdenziale e il datore di lavoro.
Credito d’imposta per gasolio per autotrazione – Chiarimenti (circ. Agenzia Dogane 23.2.2016 n. 4/D)
Con circ. Agenzia delle Dogane 23.2.2016 n. 4/D, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all’art. 6 del DLgs. n. 26/2007 (c.d. “caro petrolio”).
Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– la possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o locazione senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori, le quali utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi. In entrambe le fattispecie, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone l’osservanza del suddetto vincolo e la forma scritta del contratto. Nel caso del comodato, il titolo di disponibilità del veicolo è documentato da parte dell’esercente, oltreché dal contratto debitamente registrato, con l’esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile;
– nelle more dell’aggiornamento del software per la dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente annoterà nel Quadro A-1 della dichiarazione la lettera A (Proprietà) per indicare l’usufrutto, la lettera B (Locazione con facoltà di compera) per indicare l’acquisto con patto di riservato dominio, la lettera C (Locazione senza conducente) per indicare il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone.
Contributo addizionale sui licenziamenti – Proroga dell’esenzione dal pagamento per il 2016
Modificando l’art. 2 co. 34 della L. 92/2012, il DL milleproroghe dispone la proroga a tutto il 2016 dell’esenzione – originariamente prevista per il periodo 2013- 015 – dal pagamento del contributo addizionale sui licenziamenti (il c.d. “ticket sui licenziamenti”), di cui al precedente co. 31, delle aziende che interrompano rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza di cambi di appalto, allorchè i lavoratori interessati vengano assunti da altri datori di lavoro, in attuazione di “clausole sociali” che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al riguardo, va ricordato che la citata L. 92/2012, nell’istituire l’indennità di disoccupazione ASpI (ora sostituita dalla NASpI), ha introdotto, tra le fonti di finanziamento di tale prestazione, un contributo addizionale a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò, tuttavia, solo nei casi in cui si ricada in una delle ipotesi di licenziamento la cui causa dia diritto all’ASpI (ora NASpI) e non si rientri in una delle ipotesi esentate dal versamento del contributo.
Tra tali ipotesi figurano, appunto, i casi in cui, in attuazione delle c.d. “clausole sociali”, il datore di lavoro che subentra nell’appalto procede all’assunzione dei lavoratori già occupati dall’appaltatore uscente. In virtù della norma i cui effetti sono stati estesi dal DL milleproroghe, quest’ultimo, anche nel corso del 2016, non sarà tenuto a versare il contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Chiarimenti (risposte IFEL 24.2.2016)
Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le destinano ad abitazione principale ed al ricorrere di determinate condizioni.
Sul punto l’IFEL ha pubblicato sul proprio sito internet delle risposte a quesiti che nella sostanza confermano i chiarimenti forniti dal MEF nella ris. 17.2.2016 n. 1.
Fra le precisazioni più importati l’IFEL ha ribadito che:
– nel caso in cui un contribuente, oltre alla propria abitazione principale ed a quella concessa in comodato al figlio che la utilizza a sua volta come abitazione principale site nello stesso Comune, risulti nudo proprietario di una terza abitazione, l’agevolazione spetta in quanto il nudo proprietario non è soggetto passivo dell’imposta (IMU e TASI) (risposte nn. 2 e 8);
– in caso di comproprietà dell’immobile occorre verificare il rispetto di tutte le condizioni separatamente per i due coniugi. Pertanto, nel caso in cui l’immobile in comproprietà tra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta solo al comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma (risposta n. 3);
– se il comodante è proprietario di due abitazioni ed è titolare del diritto di abitazione come ex coniuge di una terza abitazione l’agevolazione non compete (risposta n. 7);
– se il comodante conduce in locazione un immobile nello stesso Comune dell’abitazione concessa in comodato l’agevolazione si applica in quanto sono soddisfatte le condizioni richieste dalla norma secondo cui il comodante ed il comodatario devono avere la residenza e la dimora abituale nello stesso Comune. Al contrario, se il comodante risiede in un altro Comune rispetto a quello dove è sito l’immobile concesso in comodato la riduzione del 50% non spetta (risposta n. 5).
Trasformazione agevolata in società semplice – Destinazione dei beni immobili a finalità estranee – Rilevanza dell’operazione ai fini IVA
La trasformazione in società semplice rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72, configurando una destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Il regime IVA dell’operazione è quello previsto per le cessioni dei singoli beni appartenenti alla società e, quindi, si dovranno applicare i regimi di imponibilità o di esenzione tipici di ciascuna tipologia di beni.
Se gli immobili sono stati acquistati dalla società detraendo la relativa imposta e la trasformazione avviene in regime di esenzione, occorre rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72; la rettifica non è necessaria se l’acquisizione è avvenuta da oltre dieci anni.
Anche se l’acquisizione è avvenuta da meno di dieci anni, è comunque da rettificare l’imposta relativa a spese incrementative del valore dell’immobile che non abbiano esaurito la loro utilità all’atto della trasformazione.
Certificazione Unica dei lavoratori autonomi – Principali novità della sezione
Il 29.2.2016 e il 7.3.2016 scadono i termini, per i sostituti d’imposta committenti, di consegna ai percipienti e trasmissione telematica della Certificazione Unica (CU) dei lavoratori autonomi. L’Agenzia delle Entrate ha altresì previsto, in occasione di Telefisco 2016, per l’invio della Cu ordinaria, la possibilità di trasmettere successivamente, entro il termine di presentazione del modello 770 semplificato (1.8.2016), quelle certificazioni che non sono utilizzabili per la predisposizione del modello 730 precompilato.
Le modifiche più importanti, tuttavia, hanno interessato la CU relativa al reddito di lavoro autonomo e ad alcune tipologie di redditi diversi, per le quali si prevedono:
-un’apposita sezione previdenziale, per i sostituti che agiscono come committenti anche dal punto di vista previdenziale, per alcune casistiche di lavoratori autonomi iscritti all’ENPAM e all’ENPAPI, accreditatisi presso l’Amministrazione finanziaria ai fini della certificazione. Inoltre, questa sezione potrebbe essere predisposta anche per certificare la contribuzione versata ad enti previdenziali diversi, che non si siano potuti accreditare entro la data in cui la Cu è stata approvata;
-l’utilizzo, per la prima volta, del modello della CU lavoro autonomo/redditi diversi per certificare le somme che sono state corrisposte a fronte di una procedura di pignoramento.