Cass. 24.2.2016 n. 3611 ribadisce l’orientamento secondo cui, ai fini dello status di erede, non ha rilevanza la sola presentazione della dichiarazione di successione, adempimento che, peraltro, è circoscritto al tributo successorio.
Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate intende azionare la pretesa fiscale del contribuente defunto nei confronti dell’erede, deve dimostrare tale qualità, ad esempio producendo gli atti dello stato civile, rilevanti ai fini della successione legittima.
Fondo patrimoniale – Debiti tributari – Orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 24.2.2016 n. 3600)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24.2.2016 n. 3600, ha ribadito il suo orientamento (cfr. Cass. 11230/2003; Cass. 12998/2006 e Cass 3738/2015) in tema di possibile escussione del fondo patrimoniale per debiti tributari.
In particolare, secondo la Corte, anche il debito di natura tributaria, sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, potrebbe ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, il fondo potrebbe essere escusso per incassare il debito.
Il problema sorge dalla disposizione dettata dall’art. 170 c.c., a norma del quale l'”esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Se ne desume che l’escussione dei beni del fondo patrimoniale:
– non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per i scopi estranei ai “bisogni della famiglia”;
– può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia;
– secondo la Corte, può avvenire per debiti non conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Spese di sponsorizzazione – Accertamento fondato sull’antieconomicità della sponsorizzazione (C.T. Reg. Milano, sez. Brescia, 20.7.2015 n. 3421/67/15)
Con la sentenza 20.7.2015 n. 3421/67/15, la C.T. Reg. Milano, sez. Brescia, ha affermato che le spese di sponsorizzazione sostenute da una società di capitali a favore di un’associazione sportiva dilettantistica non possono essere disconosciute soltanto in base alla constatazione per cui, a seguito della sponsorizzazione stessa, la società non ha ottenuto maggiori ricavi.
Risulta, quindi, errata la metodologia di accertamento utilizzata dai verificatori, in base alla quale al costo sostenuto dovevano obbligatoriamente conseguire maggiori ricavi, pena l’antieconomicità dell’operazione.
Nel caso considerato, l’inerenza del costo sostenuto è stata ritenuta legittima:
– sia in base a riscontri fattuali (l’immagine dell’impresa risultava regolarmente esposta e pubblicizzata durante tutti gli eventi sportivi dell’associazione sportiva sponsorizzata);
– sia in base alle scritture contabili (al contratto di sponsorizzazione era, infatti, seguita la regolare fatturazione da parte del soggetto sponsorizzato e il regolare pagamento degli importi fatturati).
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Effetti sulle riserve in sospensione d’imposta
Nell’ambito dell’assegnazione agevolata di beni ai soci il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta esaurirebbe solo la posizione della società (se questa è una società di capitali), ma non coprirebbe invece la posizione dei soci, i quali sarebbero quindi tenuti a versare le imposte sul corrispondente valore secondo le ordinarie regole previste per i dividendi.
Dovrebbero però essere scomputate dalla base imponibile del socio le somme assoggettate alla predetta imposta sostitutiva in capo alla società.
Per quanto riguarda invece le società di persone, il prelievo del 13% esaurirebbe anche la posizione dei soci.
L’imposta sostitutiva del 13% avrebbe quale base imponibile la parte della riserva necessaria a “coprire” il valore di assegnazione del bene.
Redditometro – Dati statistici e coefficienti (C.T. Reg. Milano 15.1.2016 n. 139/49/16)
C.T. Reg. Milano 15.1.2016 n. 139/49/16 ha stabilito che le presunzioni derivanti dai decreti attuativi dell’accertamento sintetico hanno carattere semplice, e non legale relativo.
In virtù di quanto esposto, l’Agenzia delle Entrate non può imputare, in maniera acritica, il risultato proveniente dal coefficiente, ma deve vagliare ciò nel contraddittorio con il contribuente.
Si ritiene operante, in tema di accertamento sintetico, quanto da anni la giurisprudenza sostiene in merito agli studi di settore (con riferimento al redditometro, Cass. 17.6.2011 n. 13289).
SRL semplificata – Integrazione dell’atto costitutivo – Chiarimenti (comunicato CNDCEC 22.2.2016)
Il CNDCEC ha approvato un documento di approfondimento sulle srl semplificate di cui all’art. 2463-bis c.c., contenente un’analisi dell’attuale normativa e gli aspetti caratterizzanti la disciplina.
Il documento, a cura della Fondazione nazionale dei commercialisti, segue tre direttrici: l’analisi giuridica (costituzione e statuto, amministrazione e modifiche costitutive, trasformazione), l’analisi aziendalistica (sottocapitalizzazione e copertura delle perdite) e l’analisi statistica (evoluzione del fenomeno dalla sua introduzione nell’ordinamento giuridico).
Fermo restando il contenuto tipizzato del modello, adeguato alle modifiche successive all’art. 2463-bis c.c., sembrano consentite le integrazioni “peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell’atto costitutivo espresso nel modello standard, che si rendano necessarie in relazione all’esatta configurabilità dell’organizzazione della società qualora il modello standard taccia sul punto”.
Si tratterebbe di clausole, dunque, integrative con valore organizzativo, come l’indicazione della durata dell’esercizio sociale.
Altre clausole consentite sarebbero, poi, quelle relative alla durata della società.
Interessi per versamento, riscossione e rimborsi di ogni tributo – Tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti – Novità del DLgs. 159/2015
È in corso di approvazione il decreto, attuativo dell’art. 13 del DLgs. 159/2015, che dovrà stabilire una misura unica di interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.
Fino all’entrata in vigore del decreto, continuano ad essere applicate le misure vigenti degli interessi, che risultano di diversa misura e, tendenzialmente, favorevoli al Fisco (si consideri, ad esempio, che l’interesse sulle somme oggetto di rimborso è pari al 2%, mentre sui pagamenti di imposte iscritte a ruolo i contribuenti devono un interesse pari al 4% annuo).
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Estensione al coniuge ed al parente in linea retta dell’IAP – Novità della legge di stabilità 2016
Nel corso di Telefisco 2016, sono stati forniti chiarimenti sulla novità introdotta dall’art. 1 co. 906 e 907 della legge di stabilità 2016 in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall’art. 2 co. 4-bis del DL 30.12.2009 n. 194, conv. L. 26.2.2010 n. 25).
In base alla nuova norma, infatti, l’agevolazione in parola può trovare applicazione anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:
– del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi (ovvero IAP o coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale), purché però, il coniuge ed i parenti siano già proprietari di terreni agricoli e convivano col soggetto “titolare” dell’agevolazione;
– di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati.
Come chiarito da Telefisco, in questi casi, quindi, non è necessario che il soggetto acquirente sia iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale degli IAP o dei coltivatori diretti, purché siano rispettate le condizioni poste dalla nuova norma. Resta fermo, in ogni caso – precisa l’Agenzia – che si verifica la decadenza dal beneficio ove, prima del decorso di 5 anni dal trasferimento, i terreni vengano alienati volontariamente.
Opposizione alla comunicazione dei dati sanitari all’Agenzia delle Entrate
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che con la proroga al 9 febbraio del termine entro il quale effettuare la comunicazione al Sistema tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi del 2015 è slittata, di conseguenza la scadenza entro la quale il contribuente, via web può esprimere la sua opposizione alla comunicazione dei dati di spesa, anche in riferimento alla singola voce.
Macchinari imbullonati a terra – Determinazione della rendita catastale – Novità della legge di stabilità 2016 – Pannelli fotovoltaici e inverter (circ. Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2)
Il co. 21 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone che, dall’1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”).
A partire dall’1.1.2016, quindi, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2016, i pannelli fotovoltaici e gli inverter sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche fotovoltaiche, ad eccezione dei pannelli che costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
In altre parole, continuano ad avere rilevanza ai fini della determinazione della rendita i pannelli che siano integrati architettonicamente sui tetti o sulle pareti e che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
Per sfruttare il beneficio già a partire dal 2016, i contribuenti sono chiamati a presentare appositi atti di aggiornamento catastale, tramite la procedura Docfa, entro il 15.6.2016.