A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attuata dal DLgs. 148/2015, è previsto che alle aziende aventi più di 5 e sino a 15 dipendenti possano essere riconosciute le seguenti tutele:
– in caso di costituzione dei Fondi bilaterali di settore, un assegno che assicuri prestazioni analoghe alla CIGO e alla CIGS, nonché prestazioni aggiuntive legate ad esigenze di prepensionamento nei 5 anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione;
– in mancanza di fondi bilaterali, il contratto di solidarietà fino all’1.7.2016 e, a seguito dell’abrogazione di tale istituto – che decorrerà dalla suddetta data – l’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale INPS.
Per le imprese con più di 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione di CIGS e CIGO, è prevista la possibilità di ottenere le tutele sopra descritte, oltre ad una prestazione aggiuntiva erogata dal suddetto Fondo di integrazione.
Le imprese con più di 15 dipendenti rientranti nel campo di operatività della copertura INPS relativa a CIGS e CIGO , invece, sono escluse dalla fruizione delle prestazioni ordinarie dei Fondi bilaterali o delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, potendo i Fondi bilaterali costituirsi solo per erogare le prestazioni di prepensionamento e quelle integrative di CIGS, CIGO e solidarietà, già assicurate dall’Istituto di previdenza.
Riforma del diritto fallimentare – Novità dello schema di disegno di legge delega (commissione Rordorf) – Stato di crisi
Nell’ambito delle novità dello schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, si segnala l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 del RD 267/42, fondata sull’esistenza di “inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
È, inoltre, ipotizzata l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o insolvenza, ispirato al vigente art. 15 del RD 267/42, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo.
Penali previste da contratto per interruzione di servizi – Deducibilità (C.T. Prov. Napoli 24.11.2015 n. 26033/29/15)
Pronunciandosi in riferimento alle penali previste da un contratto per l’interruzione di servizi di raccolta per l’accettazione di scommesse, la C.T. Prov. Napoli 24.11.2015 n. 26033/29/15 ha stabilito che, ancorché il principio generale in materia, sostenuto da consolidato orientamento di legittimità (Cass. 27.9.2011 n. 19702), preveda la deducibilità delle penali contrattuali, in quanto inerenti all’attività dell’impresa, è comunque a tal fine necessario che il contribuente fornisca la prova dell’avvenuto pagamento delle somme, nonché la relativa documentazione di supporto da cui sia possibile cogliere gli elementi certi e precisi che giustificano la deduzione.
Nel caso di specie, tali elementi certi e precisi non sarebbero sussistiti, poiché non era stata fornita dalla società alcuna prova in merito all’effettiva interruzione del servizio, alla sua tempistica, alla richiesta da parte del cliente della corresponsione della penale contrattualmente stabilita, nonché all’effettivo pagamento di tale penale.
Termini di impugnazione del licenziamento – Eccezione di decadenza ex L. 92/2012 (Cass. 11.12.2015 n. 25046)
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.12.2015 n. 25046, ha stabilito che, nell’ambito del c.d. “rito Fornero” di cui all’art. 1 co. 47 ss. della L. 92/2012, l’eccezione di decadenza dei termini di impugnazione del licenziamento può essere presentata durante la fase di opposizione, non dovendo necessariamente intervenire nella precedente fase dell’impugnazione giudiziale.
Al riguardo, va ricordato che il rito speciale di cui si tratta si caratterizza per la suddivisione del primo grado di giudizio in due fasi:
– una prima fase necessaria, di natura sommaria, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o rigettare, con ordinanza, il ricorso del lavoratore;
– una seconda fase eventuale, di cognizione ordinaria, che consegue all’opposizione proposta dall’interessato contro l’ordinanza ed è destinata a concludersi con sentenza.
Secondo la Suprema Corte, l’opposizione – inserendosi nel medesimo grado di giudizio della fase di impugnazione giudiziale e ponendosi in rapporto di prosecuzione con la stessa – può investire nuovi profili soggettivi e oggettivi, tra cui anche le eccezioni in senso stretto, quale quella di decadenza, non sollevata dal datore di lavoro durate la fase sommaria, “non configurandosi quest’ultima quale impugnazione, ovvero come istanza di revisione del precedente giudizio, inidonea ad introdurre nuovi temi della disputa”.
Regime forfetario ex L. 190/2014 – Disciplina agevolata di determinazione dei contributi (circ. INPS 19.2.2016 n. 35)
L’INPS, con la circ. 19.2.2016 n. 35, ha fornito indicazioni in merito all’agevolazione contributiva utilizzabile dai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015 (ossia la riduzione del 35% dei contributi – sul reddito minimale e su quello eccedente – dovuti alle Gestioni INPS artigiani e commercianti).
La circolare conferma la natura opzionale dell’agevolazione e la sua accessibilità tramite apposita domanda da presentare, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016.
Per quanto concerne l’accredito della contribuzione versata ai sensi dell’art. 2 co. 29 della L. 335/95, si precisa che “nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%”.
Start up innovative – Modalità di costituzione – Semplificazioni (comunicato Min. Sviluppo economico 19.2.2016)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il comunicato 19.2.2016, ha reso noto l’emanazione di un decreto che consentirà di costituire start up innovative mediante l’utilizzo di un atto costitutivo e uno statuto standard, senza dover ricorrere al notaio.
Tali atti saranno reperibili gratuitamente online, tramite una piattaforma web che il Ministero stesso sta predisponendo con Infocamere.
Rimarrà ferma la possibilità di costituire la società start up per atto pubblico.
Il testo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Disegno di legge di riordino del lavoro autonomo – Misure allo studio del Governo
E’ al vaglio del Senato un disegno di legge sul lavoro autonomo sul quale si è tenuto, in data 18.2.2016 a Roma, un convegno organizzato da Confprofessioni Lazio, nel corso del quale si sono analizzati punti di forza e criticità del provvedimento.
Il disegno di legge introdurrà garanzie e tutele invocate da tempo dai lavoratori autonomi, costituendo così un notevole passo avanti, ma dovrà essere migliorato nel corso del suo iter di approvazione. Si renderà necessario, infatti, risolvere altre questioni importanti che, ad oggi, sono rimaste fuori dal testo sottoposto all’attenzione parlamentare, quali ad esempio:
– l’equo compenso;
– il tema della continuità lavorativa;
– l’individuazione di quegli aspetti che vanno a definire esattamente le caratteristiche del lavoratore (che rimane un lavoratore anche se non ha un rapporto di lavoro dipendente);
– i mancati pagamenti da parte della clientela;
– il tema della previdenza che riguarda, da un lato, quella relativa agli autonomi non ordinistici (per i quali si dovrà arrivare ad una stabilizzazione dell’aliquota contributiva), dall’altro, le Casse private.
Prospetto informativo disabili – Nuovo termine per la presentazione (Nota Min. Lavoro 17.2.2016 n. 970)
Con la nota 17.2.2016 n. 970, il Ministero del Lavoro ha comunicato il rinvio al 15.5.2016 del termine per la presentazione del prospetto informativo sul collocamento disabili ex art. 9 della L. 68/99, relativo all’anno 2015. Tale rinvio si è reso necessario per consentire ai tecnici ministeriali di adeguare le procedure telematiche – che saranno disponibili dal 15.4.2016 – alle rilevanti novità introdotte in materia dal Jobs act. In riferimento a tali novità, si segnala, ad esempio, l’esclusione dalla base di computo di alcune categorie di lavoratori, ossia:
– i somministrati, che non si computano nell’organico dell’utilizzatore;
– i lavoratori in telelavoro, i quali non vanno computati se tale modalità lavorativa è adottata per conciliare i tempi di vita e di lavoro e per l’intero orario di lavoro;
gli apprendisti.
Un’altra novità di rilievo è rappresentata dalla possibilità, in presenza di determinate condizioni, di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili prima dell’assunzione che, però, non sono stati assunti per il tramite del collocamento obbligatorio.
Infine, per quanto riguarda le assunzioni dei disabili, si segnala che esse avvengono con richiesta nominativa, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, a meno che il datore di lavoro non intenda fare richiesta numerica. Quest’ultima è obbligatoria, una volta spirato il termine di 60 giorni. In mancanza di richiesta, è il prospetto informativo a valere da richiesta nominativa o numerica, a seconda che siano trascorsi o meno i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)
Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla norma contenuta nel co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Tra l’altro, con il documento in oggetto, viene precisato che:
– a decorrere dall’anno 2016, i Comuni non possono più assimilare l’unità immobiliare concessa in comodato all’abitazione principale, ma possono stabilire un’aliquota agevolata (non inferiore allo 0,46%) ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011;
– l’agevolazione IMU/TASI decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella della registrazione;
– per i contratti verbali di comodato, al fine della decorrenza dell’agevolazione, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto;
– il possesso da parte del comodante di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
– alle pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione nei limiti fissati dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011;
– l’agevolazione non si perde se oltre all’immobile ad uso abitativo concesso in comodato un soggetto possiede un fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93;
– il comodatario non deve versare la TASI in quanto, a decorrere dal 2016, è stato escluso il pagamento sia per il possessore che per l’occupante dell’immobile adibito ad abitazione principale non accatastata in A/1, A/8 e A/9 (art. 1 co. 14 della L. 208/2015).
Note di variazione in caso di risoluzione per indempimento – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Assonime 10.2.2016 n. 5)
L’art. 26 del DPR 633/72, così come riformulato dall’art. 1 co. 126 della legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208), contiene ora, al comma 9, una norma di interpretazione autentica che permette di superare le incertezze sorte in passato circa la possibilità di recuperare l’IVA a seguito della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica avvenuta di diritto, per l’attivazione di una clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente.
In tale fattispecie, secondo le nuove disposizioni, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa per i corrispettivi non pagati, qualora la risoluzione conseguente all’inadempimento abbia effetto retroattivo a partire dalle forniture di beni e servizi per le quali il corrispettivo non è stato pagato, nonostante il cedente o prestatore abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi.
Tale norma interpretativa è applicabile anche alle operazioni eseguite anteriormente all’1.1.2017.