La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda che, per avere effetto nel 2016, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2016.
Dividendi provenienti da srl agricola – Tassazione ordinaria
Le società a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricole possono optare per l’imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, ossia dichiarando il solo reddito fondiario degli immobili.
Considerato che né il DM 2.4.2008 (contenente disposizioni relative alla tassazione dei dividendi) né il DM 27.9.2007 n. 213 (recante le modalità applicative per l’opzione per il regime di tassazione su base catastale) prevedono deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi, è logico ritenere che sia applicabile il regime ordinario di imposizione degli utili distribuiti dalle imprese.
Pertanto, per le società a responsabilità limitata, il dividendo distribuito:
– concorre alla formazione del reddito complessivo dei soci nella misura del 49,72% (o 40%), in caso di partecipazioni qualificate;
– oppure diviene integralmente imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, in caso di partecipazioni non qualificate.
Fisioterapisti – Mancata istituzione dell’albo – Effetti sulla possibilità di costituzione di società tra professionisti (parere Min. Sviluppo economico 15.2.2016 n. 39343)
Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15.2.2016 n. 39343, ha rilasciato alcune indicazioni in ordine all’applicabilità ai fisioterapisti della disciplina delle società tra professionisti (STP).
La professione di fisioterapista è stata espressamente inclusa tra le professioni sanitarie riabilitative dal DM 29.3.2001 e tale inclusione è stata poi ribadita dall’art. 1 della L. 1.2.2006 n. 43, ma la delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (tra cui quello dei fisioterapisti) prevista dall’art. 4 della richiamata L. 43/2006 non è mai stata attuata.
Di conseguenza, il MISE osserva che, sino al momento dell’istituzione tramite decreto legislativo dell’Ordine o Collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo Albo, “non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti”.
I fisioterapisti possono, invece, essere ammessi nelle STP in qualità di soci come soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”).
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF)
Con la ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF sono stati forniti chiarimenti in relazione alla norma contenuta nel co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale. Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Con il documento in oggetto il Dipartimento delle finanze conferma sostanzialmente le indicazioni già fornite nel corso di Telefisco 2016 e con la nota 29.1.2016 n. 2472.
Le conferme riguardano il concetto di “immobile” che deve essere riferito alle sole unità immobiliari abitative. Secondo il Ministero la norma si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove questa richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
Tra le altre cose viene precisato anche che:
– l’agevolazione IMU/TASI decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella della registrazione;
– per i contratti verbali di comodato, al fine della decorrenza dell’agevolazione, occorre avere riguardo alla data di conclusione del contratto;
– anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, nei limiti comunque fissati dall’art. 13 co. 2 del DL 201/2011, secondo cui “Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”.
Bollo auto – Contratti di leasing – Soggetto obbligato al versamento (C.T. Prov. Milano 3.12.2015 n. 9878/24/15 e 7.1.2016 n. 52/36/16)
L’orientamento della C.T. Prov. Milano, in materia di riscossione della tassa automobilistica, sembrerebbe quello di ritenere che l’esclusione della responsabilità solidale per le società di leasing sui “bolli auto” non pagati dai propri clienti non sia retroattiva, ma operi solo per i periodi di imposta successivi ad agosto 2015 (data di entrata in vigore della L. 125/2015). Nello specifico i giudici hanno ritenuto che la norma introdotta dal DL 78/2015 non sia una norma interpretativa, ma innovativa, e come tale possa operare soltanto per il futuro.
Spedizione diretta di raccomandata postale da Equitalia – Onere probatorio – Esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 17.2.2016 n. 3036)
Con l’ordinanza 17.2.2016 n. 3036, la Cassazione ha indicato che, a fronte della contestazione della notifica della cartella di pagamento, avvenuta mediante spedizione diretta da Equitalia di raccomandata postale, l’incaricato della riscossione deve esibire soltanto l’avviso di ricevimento, e non anche matrice o copia della cartella, occorrente (assieme alla relata) nel sol caso della notifica a mezzo degli altri soggetti abilitati (messi, agenti, ecc.).
Neppure può invalidare la notifica la circostanza che sulla copia esibita in contenzioso dell’avviso di ricevimento sia illeggibile il codice della raccomandata con cui è stata spedita la cartella, atteso che è il giudice di merito che avrebbe dovuto richiedere ad Equitalia di esibire l’originale, al fine di desumere il numero apposto su di esso.
Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo – Novità della L. 190/2014 – Settore edile (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37)
Ai fini dell’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici” di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 37/2015 sembra aver valorizzato il “nesso funzionale” dell’intervento eseguito rispetto all’edificio.
In questo senso, l’Agenzia ha affermato che:
– se l’intervento su un impianto è funzionale all’edificio, si applica il reverse charge non rilevando il fatto che l’impianto sia ubicato al di fuori dell’edificio stesso (es. impianto di climatizzazione con motore esterno);
– se l’intervento su un impianto (integrato “fisicamente” con l’edificio) non ha come finalità il funzionamento dell’edificio, bensì di un’attività industriale, non si applica il meccanismo del reverse charge.
Meno coerente appare il chiarimento dell’Agenzia con riferimento agli interventi su impianti fotovoltaici, non accatastati autonomamente, ubicati “a terra” esternamente all’edificio al quale sono asserviti. Per questa fattispecie, viene valorizzata la “funzionalità” dell’impianto rispetto all’edificio, non tenendo però conto della connessione “fisica” quale ulteriore requisito per l’applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
Reverse charge – Acquisto di beni da un soggetto passivo comunitario identificato ai fini IVA in Italia – Adempimenti connessi
La cessione di beni da parte di un soggetto passivo IVA comunitario nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia è in ogni caso soggetta al reverse charge, a norma dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, anche se il cedente è identificato direttamente ai fini IVA in Italia (ovvero mediante un rappresentante fiscale). Considerando il caso del cedente comunitario identificato in Italia, se i beni partono dallo Stato in cui questi è stabilito, si configura un acquisto intracomunitario ex art. 38 del DL 331/93; se invece gli stessi beni sono stati precedentemente introdotti in Italia e partono da un magazzino ivi localizzato, si configura un’operazione interna.
In entrambe le ipotesi la fattura ricevuta dal cessionario deve riportare la partita IVA estera del cedente, e non quella italiana, non rilevando la circostanza che il cedente sia identificato in Italia. Il cessionario dovrà poi integrare la fattura ricevuta, ma soltanto nel primo caso sarà tenuto alla compilazione del modello INTRASTAT.
Assunzioni dal programma Garanzia Giovani – Chiarimenti (circ. INPS 16.2.2016 n. 32)
Con la circ. 16.2.2016 n. 32, l’INPS ha illustrato alcuni aspetti della disciplina dell’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al c.d. “Programma Garanzia Giovani”, focalizzandosi in particolar modo sulla possibilità di fruire del bonus oltre il limite degli aiuti de minimis ex Regolamento Ue 1407/2013, qualora l’assunzione in questione determini un incremento occupazionale netto. Si ricorda, in sintesi, che il “bonus occupazione” in argomento, fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, riguarda i datori di lavoro privati che risultino in possesso di determinati requisiti e che assumano giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, c.d. NEET (intendendosi per tali coloro che non studiano, non lavorano, né sono coinvolti in un percorso di formazione), i quali, a seguito di un determinato iter, siano stati inseriti nel suddetto programma, con attribuzione di una classe di profilazione, indicante il grado di difficoltà nella ricerca di lavoro.
Come evidenziato dall’Istituto previdenziale, il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 385/2015 ha confermato che tali limiti possono essere superati laddove l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto ex art. 2 del Regolamento Ue 651/2014, inteso come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento.
In più, il citato art. 2 stabilisce che i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente, va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno (ULA).
Regime forfetario – Esonero dall’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte – Profili critici
Per espressa previsione dell’art. 1 co. 69 della L. 23.12.2014 n. 190, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 – 30) del DPR 600/73. Più precisamente, la Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità per il 2015 specificava che “i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta”; conseguentemente, gli stessi non dovrebbero essere tenuti ad effettuare gli adempimenti ordinariamente posti a carico di tali soggetti.