Reverse charge – Acquisto di beni da un soggetto passivo comunitario identificato ai fini IVA in Italia – Adempimenti connessi

La cessione di beni da parte di un soggetto passivo IVA comunitario nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia è in ogni caso soggetta al reverse charge, a norma dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, anche se il cedente è identificato direttamente ai fini IVA in Italia (ovvero mediante un rappresentante fiscale). Considerando il caso del cedente comunitario identificato in Italia, se i beni partono dallo Stato in cui questi è stabilito, si configura un acquisto intracomunitario ex art. 38 del DL 331/93; se invece gli stessi beni sono stati precedentemente introdotti in Italia e partono da un magazzino ivi localizzato, si configura un’operazione interna.
In entrambe le ipotesi la fattura ricevuta dal cessionario deve riportare la partita IVA estera del cedente, e non quella italiana, non rilevando la circostanza che il cedente sia identificato in Italia. Il cessionario dovrà poi integrare la fattura ricevuta, ma soltanto nel primo caso sarà tenuto alla compilazione del modello INTRASTAT.

Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese funebri – Chiarimenti

In attuazione dell’art. 3 co. 4 del DLgs. 175/2014, con il DM 13.1.2016 è stato introdotto l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni relative ai dati riguardanti le spese funebri:
– ai fini della precompilazione dei modelli 730;
– a partire dai dati relativi al 2015, da inserire nei modelli 730/2016 precompilati da rendere disponibili ai contribuenti entro il 15.4.2016.
Al riguardo, le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che “l’obbligo di comunicazione delle spese funebri all’Agenzia delle entrate riguardi esclusivamente i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti esercenti l’attività di servizi di pompe funebri e attività connesse”.

SRL semplificata – Cessione quote a soggetti diversi dalle persone fisiche – Chiarimenti (parere Min. Sviluppo economico 15.2.2016 prot. 39365)

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 15.2.2016 n. 39365, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti che coinvolgono le srl semplificate.
In particolare, è stato precisato che:
– è possibile cedere le quote a soggetti differenti dalle persone fisiche, con l’obbligo però di modificare la propria denominazione, eliminando il riferimento alla srl “semplificata”; ciò in quanto l’ingresso nel capitale sociale di soggetti diversi dalle persone fisiche fa perdere alla società lo status particolare di srl semplificata;
– in caso di modifiche dell’atto costitutivo/statuto, trova applicazione l’art. 2, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 2009/101/CE, ai sensi del quale, così come integrato dal MISE, “dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, [è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata”.

Leasing finanziario abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T)

Lo studio del Notariato n. 38/2016/C analizza la disciplina civilistica del leasing abitativo, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).
In particolare:
– si tratta di un contratto con il quale il soggetto concedente (e cioè una banca o altro intermediario finanziario) si obbliga, verso il proprio cliente, ad acquistare o a far costruire un edificio abitativo, secondo le istruzioni dell’utilizzatore, nonché a mettere l’edificio a disposizione di quest’ultimo, verso il pagamento di un canone (correlato al prezzo di acquisto – o al costo di costruzione – e alla durata del periodo di godimento del bene da parte dell’utilizzatore);
– l’edificio deve essere destinato dall’utilizzatore ad “abitazione principale” (definita dall’art. 15 co. 1 lett. b DPR 917/86);
– la stipula del contratto comporta che sull’utilizzatore gravano gli stessi rischi che sul medesimo graverebbero se egli fosse il diretto acquirente del bene (ad esempio, il rischio di perimento dell’edificio);
– al termine del periodo di godimento, l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene utilizzato verso il pagamento di un prezzo stabilito nel contratto di leasing.
Inoltre, il nuovo contratto di leasing abitativo può avere ad oggetto le pertinenze di un’abitazione (dato che il regime giuridico del bene principale “trascina” quello delle sue pertinenze, ex art. 818 c.c.).

Associazioni sportive – Violazione della tracciabilità – Rilevanza dei pagamenti eseguiti dall’associazione (C.T. Prov. Bologna 9.1.2015 n. 23/9/15)

Per effetto dell’art. 25 co. 5 della L. 133/99, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche se è violata la tracciabilità dei pagamenti eseguiti a favore dell’associazione o dei versamenti da questa effettuati.
L’art. 4 del DM 26.11.99 n. 473, peraltro emanato ai sensi del “vecchio” co. 7 dell’art. 25 della L. 133/99 ante L. 342/2000, prevede il disconoscimento se non sono tracciate tutte le movimentazioni, sia in entrata che in uscita.
C.T. Prov. Bologna 9.1.2015 n. 23/9/15 ha sancito che ciò è illegittimo, siccome una fonte del diritto secondaria non può introdurre cause di decadenza ulteriori alla legge.
Evidenziamo che, a seguito del DLgs. 158/2015, la violazione della tracciabilità causa la sanzione fissa dell’art. 11 del DLgs. 471/97, e non più la decadenza dal regime, e in merito a ciò non dovrebbe essere negato il favor rei.

Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) – Aziende con meno di 15 addetti – Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – Effetti

Con un comunicato del 15.2.2016, il Min. del Lavoro si è espresso in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI (DLgs. 4.3.2015 n. 22) nel caso in cui il lavoratore di un’azienda con meno di 15 dipendenti venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La risposta del Ministero è negativa, poiché l’art. 3 co. 2 del DLgs. 22/2015 riconosce la possibilità di accedere alla NASpI a coloro che risolvano consensualmente il rapporto, a condizione che ciò avvenga nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione ex art. 7 della L. 604/66. Tale procedura, tuttavia, è obbligatoria per le sole aziende che occupino più di 15 dipendenti, mentre le altre, non solo non hanno l’obbligo di svolgerla, ma non possono nemmeno espletarla su base volontaria perché non raggiungono il requisito dimensionale prescritto dalla norma.

Ricorso contro la cartella di pagamento per vizi formali e non di merito – Termine (Cass. 10.2.2016 n. 2647)

In caso di notifica della cartella di pagamento portante a riscossione (solo o anche) contributi previdenziali, il ricorso va presentato, secondo il costante orientamento della giurisprudenza ribadito da Cass. 10.2.2016 n. 2647:
– entro 40 giorni dalla notifica, per contestare il ruolo, quindi il merito della pretesa (art. 24 del DLgs. 46/99);
– entro 20 giorni dalla notifica, per censurare vizi formali della cartella di pagamento (art. 617 c.p.c.).
Posto che nelle “avvertenze” alla cartella di pagamento spesso è indicato unicamente il termine dell’art. 24 del DLgs. 46/99, sarebbe opportuna la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., in caso di contestazione tardiva dei vizi della cartella di pagamento.

Abrogazione da parte del DLgs. 81/2015 – Requisiti delle “nuove” collaborazioni coordinate e continuative dall’1.1.2016

Con la circ. 1.2.2016 n. 3, il Ministero del Lavoro ha fornito al proprio corpo ispettivo i primi chiarimenti interpretativi con riferimento alle nuove regole in materia di collaborazioni autonome introdotte dall’art. 2 del DLgs. 81/2015, ed entrate a regime dall’1.1.2016.
L’aspetto più interessante riguarda le indicazioni su quando e come determinare quella “applicazione della disciplina del lavoro subordinato” che scatta in presenza della cosiddetta etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuatività della prestazione. Sul punto, il Ministero spiega che il confine tra coordinamento ed etero-organizzazione sta nel fatto che il collaboratore “è tenuto” a rispettare un orario e a svolgere la prestazione all’interno dell’azienda. Quindi non il fatto in sé che la prestazione si svolga in determinati orari o nei locali aziendali, ma l’imposizione di tali modalità di effettuazione della prestazione da parte del committente. Questo lascerebbe intravedere un possibile spazio residuo per un coordinamento che non sconfini nell’etero-organizzazione, e quindi nel lavoro subordinato.
Secondo esperti della materia, il coordinamento compatibile con l’autonomia del rapporto potrebbe essere quello concordato tra le parti in sede di regolamento contrattuale. In altre parole, le modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente necessarie per il raggiungimento del risultato della prestazione possono essere ritenute genuinamente autonome, quando siano predeterminate consensualmente tra le parti, senza pregiudizio per l’autonomia del collaboratore nello svolgimento della prestazione.
In tale direzione, sembrerebbe muoversi anche il Ddl per la tutela del lavoro autonomo, il quale si propone di integrare l’art. 409 c.p.c., specificando che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

Irap – Autonoma organizzazione – Elevato valore dei beni strumentali (Cass. 15.1.2016 n. 573)

Con la sentenza 15.1.2016 n. 573, la Corte di Cassazione ha affermato che una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione.
Tale circostanza si verifica tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulta ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima; come tale, il capitale è inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.

Invio dei modelli INTRASTAT – Nuovo rilascio 17.0.0.0 del software Intr@web

L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile, a partire dal giorno 15.2.2016, la nuova release 17.0.0.0 del software Intr@web.
Intr@web è un programma, realizzato dall’Agenzia delle Dogane con il contributo di Eurostat, che offre agli operatori economici interessati una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.
Il software è fruibile tanto dagli operatori economici che decidono di inviare autonomamente i modelli Intrastat, quanto dai “soggetti delegati” (es. commercialisti e spedizionieri) che predispongono e trasmettono i modelli per conto di terzi.
Il software Intr@web consente all’utente di:
– procedere alla compilazione degli elenchi Intrastat sia attraverso imputazione di tipo manuale, sia attraverso l’acquisizione automatica di file con l’utilizzo del modulo “compilazione”;
– effettuare il controllo formale degli elenchi riepilogativi Intrastat su file prodotti, anche con altri software, attraverso il modulo “controllo”;
– effettuare la trasmissione telematica (Servizio telematico doganale e/o Entratel) dei modelli Intrastat prodotti, anche con altri software, attraverso il modulo “telematico”