Regime per gli agricoltori – Novità della legge di stabilità 2016 – Percentuali di compensazione – Aumento

Nella giornata di ieri, 15.2.2016, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che il decreto interministeriale che innalza le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di alcuni prodotti agricoli, firmato dal Ministro dell’Economia e dal Ministro delle Politiche agricole in data 26.1.2016, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, inizialmente atteso per il 31.1.2016, attua l’art. 1 co. 908 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e dispone che, a partire dall’1.1.2016, le percentuali di compensazione IVA applicabili dai produttori agricoli a norma dell’art. 34 del DPR 633/72 sono innalzate al 10% per le cessioni di latte fresco; al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina e al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina. Nel primo caso, l’aumento è stabilito in via permanente; negli ultimi due casi, invece, è circoscritto al solo anno 2016.
Si ricorda che per le cessioni effettuate da produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) e per i passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa (entrambi in regime IVA speciale), le percentuali di compensazione coincidono con l’aliquota IVA applicabile. Pertanto, una volta che il decreto sarà entrato in vigore, tali soggetti saranno tenuti ad emettere apposita nota di variazione IVA in aumento per rettificare la fattura o l’autofattura relative alle operazioni effettuate nell’anno 2016.

Agevolazioni per l’edilizia convenzionata – Novità della legge di stabilità 2016 (Studio del Consiglio nazionale del Notariato 22.1.2016 n. 17-2016/T)

Nello Studio n. 17-2016/T, il Consiglio Nazionale del Notariato illustra la novità, introdotta dall’art. 1 co. 58 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in materia di agevolazioni per l’edilizia convenzionata.
In particolare, con una norma di interpretazione, autentica, avente portata retroattiva, la legge di Stabilità 2016 ha disposto che le agevolazioni per “l’edilizia convenzionata”, di cui all’art. 32 co. 2 del DPR 601/73 trovano applicazione a prescindere dal titolo di acquisizione dell’immobile da parte del Comune.
Secondo il Notariato, tale norma legittima un’applicazione dell’agevolazione indipendente non solo dal “tipo” di titolo acquisitivo (gratuito o oneroso, ad esempio, come era già stato affermato in sede interpretativa, anche dall’Amministrazione finanziaria, cfr. la ris. n. 17/2015, la ris. n. 68/2014 e la circ. n. 2/2014), ma anche dai modi e dalle forme con cui l’acquisizione si perfeziona.
Pertanto, secondo lo Studio, per effetto della legge di stabilità, il regime agevolato si applica a prescindere:
– dalla formalizzazione di un titolo acquisitivo a profitto del Comune nelle forme del decreto di esproprio:
– anche dall’espletamento di una procedura espropriativa, e quindi a seguito di contrattazione tra proprietario e Comune.
Infine, il Notariato giunge ad ipotizzare l’applicazione del regime impositivo al caso di trasferimento diretto di una delle aree in questione dal proprietario attuale al soggetto interessato all’investimento produttivo o all’intervento edilizio.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Proporzionalità dei valori di assegnazione alle quote di partecipazione

L’operazione di assegnazione comporta la necessità di attribuire ai soci beni il cui valore risulta proporzionale alle quote di partecipazione detenute. Se ciò non è il risultato sperato dell’operazione, in quanto ciascun socio intende risultare proprietario di un bene il cui valore non è proporzionale alla quota di partecipazione, le alternative che si pongono sono le seguenti:
– assegnazione dei beni in comproprietà secondo le rispettive quote di partecipazione e successivo atto di divisione;
– assegnazione non proporzionale, con corresponsione di un conguaglio da un socio alla società, o con accollo di un debito della società da parte del socio stesso;
– assegnazione non proporzionale, con corresponsione di un conguaglio da un socio all’altro socio;
– assegnazione proporzionale, comprendente anche beni non agevolati (tipicamente denaro);
– variazione delle quote di partecipazione dei soci per adeguare le stesse ai valori degli immobili da attribuire, con cessioni o donazioni prima dell’atto di assegnazione;
– assegnazione non proporzionale, senza alcun conguaglio tra i soci ma con apposite riduzioni di capitale;
– abbandono della strada dell’assegnazione in favore della cessione di beni ai soci.

Prospetto informativo sulle assunzioni di personale diversamente abile e di altre categorie protette – Trasmissione entro il 29.2.2016

Il prossimo 29.2.2016, per i datori di lavoro scade il termine previsto per presentare in via telematica ai competenti servizi provinciali il prospetto informativo che indica la situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità o appartenente ad altre categorie protette.
Sul punto si ricorda che ormai da 5 anni l’invio del prospetto informativo è solamente telematico e scatta solo se nell’anno precedente alla trasmissione c’è stata una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (7% dei lavoratori occupati con più di 50 dipendenti, 2 lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti, 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti).
Ai fini della determinazione della base di calcolo, non si dovrà tener conto dei lavoratori appartenenti a specifiche tipologie quali, ad esempio: i dipendenti avviati in base alla stessa L. 68/99, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all’estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, le collaborazioni coordinate e continuative, le associazioni in partecipazione, mentre i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota.
Si possono invece computare i lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro adatta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro. Una novità introdotta dall’art. 34 del DLgs. 81/2015 è quella di considerare il lavoratore somministrato computabile nella quota di riserva, purché la durata della missione non sia inferiore a 12 mesi.

Società non operative – Disapplicazione della normativa (C.T. Reg. Milano 26.1.2016 n. 486/24/2016)

Secondo la C.T.Reg. Milano 486/2016, sezione 24, depositata il 26.1.2016, una società non può essere considerata di comodo ex art. 30 della L. 724/94 se dimostra che è stata svolta un’effettiva attività economica e che non sussiste alcun vantaggio per i propri soci.
Nel caso di specie, la società, avente attività di realizzazione, costruzione e gestione di centri commerciali, residenziali, turistico-alberghieri, ha impugnato l’interpello, ritenuto inammissibile, a fronte di perdite fiscali conseguite in un triennio e derivanti da canoni di leasing relativi a un’operazione immobiliare.
Con la pronuncia in esame, la Commissione tributaria regionale conferma che la disciplina in esame si sostanzia in una presunzione di non operatività della società; se quest’ultima fornisce la prova contraria di svolgere un’effettiva attività economica, non opera alcuna penalizzazione.
Nella specifico, in base a quanto riportato nelle conclusioni della pronuncia “la società ha dimostrato di aver svolto una effettiva attività economica” e che la stessa non risultava mero “strumento al fine di garantire vantaggi fiscali ai propri soci”. Inoltre, quanto ai contratti di affitto e di locazione relativamente alle aziende e agli immobili di proprietà, si sottolinea l’impossibilità di modifica al rialzo posto che “l’affittuario non è disponibile a corrispondere canoni maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti all’origine”.

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Terreno concesso in affitto a società semplice – Mantenimento delle agevolazioni (Cass. 27.1.2016 n. 1565)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.1.2016 n. 1565, ha chiarito che il terreno agricolo acquistato applicando le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposta di registro ed imposta ipotecaria fisse) può essere concesso in affitto (prima del decorso di 5 anni dall’acquisto) ad una società di persone di cui l’acquirente sia socio anche se gli altri soci non risultano legati da vincolo di parentela con l’acquirente.
Si ricorda, a questo proposito, che si verifica la decadenza dalle agevolazioni per la PPC ove l’acquirente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, smetta di coltivare direttamente il fondo. Tuttavia, a norma dell’art. 11 del DLgs. 228/2001, la decadenza non si configura ove, prima del quinquennio, l’acquirente conceda in godimento il fondo al coniuge o ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo purché essi lo destinino all’esercizio dell’attività agricola.
Nel caso di specie, l’applicazione di tale norma non avrebbe consentito di conservare l’agevolazione, atteso che il fondo viene affittato ad una società semplice di cui sono soci l’acquirente stesso ed i suoi cugini (perenti di quarto grado).
Tuttavia, la Corte di Cassazione, argomentando sulla base della ratio del beneficio, ritiene che l’agevolazione nel caso di specie potesse essere conservata facendo applicazione dell’art. 9 del DLgs. 228/2001 che consente l’applicazione dell’agevolazione ai soci delle società di persone esercenti attività agricola in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto, a prescindere dal rapporto di parentela esistente con gli altri soci.

Collocamento obbligatorio – Novità del DLgs. 151/2015

Come nelle previsioni del DLgs. 151/2015, la riforma delle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili dovrebbe completare il suo iter entro il 23.3.2016, ossia entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto attutivo del Jobs act, avvenuto il 24.9.2015. Nel frattempo, tale provvedimento ha introdotto alcune novità che cambieranno gli adempimenti delle aziende, come ad esempio nel caso del collocamento dei lavoratori disabili nelle imprese con 15 dipendenti, per le quali, a partire dall’1.1.2017, l’assunzione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo. Sul punto, si osserva inoltre che la riforma ha generalizzato la chiamata nominativa del lavoratore disabile, rendendo residuale l’avviamento numerico da parte dei servizi competenti, solo in caso di inadempimento delle aziende nei 60 giorni da quando sorge l’obbligo di assunzione. Per quanto concerne gli incentivi previsti per le assunzioni di disabili, si segnala che dall’1.1.2016 non sono più le Regioni a erogarli ma l’INPS, con il sistema del conguaglio contributivo. La durata totale sarà di 36 mesi nella misura del 70% della retribuzione imponibile a fini previdenziali se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un soggetto con handicap fisico superiore al 79%. La misura scende al 35% quando la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 67% e il 79%.
L’incentivo potrà essere del 70% nel caso di assunzione di disabile intellettivo o psichico con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In questa ipotesi, l’agevolazione è riconosciuta per 60 mesi, mentre se l’assunzione avviene con contratto a termine di almeno 12 mesi il beneficio è riconosciuto per la durata del contratto.

Contratti di locazione – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1 co. 59, modifica l’art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i “patti contrari alla legge”, nell’ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
– di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
– una volta avvenuta la registrazione, di dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio.
Di fatto, con la novità normativa, la comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore di condominio è funzionale e collegata agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale (art. 1130 c.c. co. 6).
In assenza della registrazione entro 30 giorni dalla stipula, i contratti di locazione non esistono.
Chiarimenti ufficiali dovrebbero essere forniti sulla natura della sanzione che va a colpire il contratto non registrato e sulla possibilità o meno di sanarlo con una registrazione tardiva.

Reverse charge – Estensione dell’ambito applicativo – Novità della L. 190/2014 – Settore edile (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37)

La circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2015 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge nel settore edile, per le operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
In particolare, si osserva che la precedente circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 aveva delimitato l’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla suddetta lettera a-ter) dell’art. 17 alle prestazioni riconducibili ai codici di attività (Ateco 2007) specificamente individuati. Con la più recente circolare vengono invece incluse, fra le prestazioni soggette a reverse charge, anche le manutenzioni e riparazioni relative agli “Altri lavori di costruzione e installazione” (codice Ateco 43.29.09), sebbene queste non siano comprese nel relativo codice.
Anche la disciplina riguardante le prestazioni su impianti fotovoltaici non appare ispirata a criteri univoci, in quanto, per gli impianti collocati a terra, sembra che debba essere seguito il criterio della funzionalità a servizio dell’edificio; mentre per gli impianti integrati o semi-integrati sembra si debba considerare un criterio differente, valutando se gli stessi costituiscano, o meno, parte integrante dell’edificio.
La circ. 22.12.2015 n. 37 appare più chiara nel punto in cui precisa che l’agevolazione prevista per i beni significativi, in materia di aliquota, è incompatibile con l’applicazione del reverse charge, in quanto la prima disciplina si applica soltanto nelle ipotesi in cui il cessionario o committente è un soggetto privato, mentre la seconda si applica soltanto se il destinatario è un soggetto passivo IVA.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni – Diritto di precedenza di altri lavoratori (interpello Min. Lavoro e politiche sociali 12.2.2016 n. 7)

Con l’interpello 12.2.2016 n. 7, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni per fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, previsto:
– per il 2015, dall’art. 1 co. 118 ss. della L. 190/2014 (recante la previsione della possibilità di essere esonerati dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060,00 euro annui);
– per il 2016, dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015 (recante la previsione della possibilità di essere esonerati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 3.250,00 euro annui).
L’accesso all’agevolazione di cui si tratta è subordinato al rispetto sia di condizioni specifiche, introdotte ad hoc, che di condizioni attinte dalla disciplina generale degli incentivi all’occupazione (art. 31 del DLgs. 150/2015), risultando precluso, tra l’altro, nei casi in cui l’assunzione violi il diritto di precedenza riconosciuto ai lavoratori a termine dall’art. 24 del DLgs. 81/2015. Quest’ultima norma prevede, infatti, che i lavoratori che abbiano lavorato presso la stessa azienda, in esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, per più di 6 mesi, abbiamo la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi per l’espletamento delle stesse mansioni.
Tuttavia – ricorda il Ministero nell’interpello in commento – detto diritto non opera in via automatica, ma può essere esercitato solo a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto al datore di lavoro la propria volontà di avvalersene entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
In mancanza o nelle more della manifestazione di volontà del lavoratore avente diritto (cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso), la condizione in discorso non si applica e, quindi, il datore di lavoro può assumere a tempo indeterminato altri lavoratori (o trasformare a tempo indeterminato di altri rapporti a termine in essere), fruendo dell’esonero dal versamento dei contributi.