Con il messaggio 25.1.2016 n. 286, l’INPS ha indicato che, per usufruire dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 1 co. 77 della L. 190/2014, come modificata dalla L. 208/2015 (ossia della riduzione del 35% della contribuzione ordinaria alle Gestioni degli artigiani e commercianti), gli imprenditori forfetari devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28.2.2016. Tale adempimento riguarda anche i soggetti che avevano applicato il regime forfetario l’anno scorso (2015) e presentato allora domanda per l’esonero dai contributi minimi. Viene precisato che “tutte le domande presentate per il regime agevolato dall’art. 1 commi 77‐84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda”.
CIG in deroga e prestazioni del Fondo di integrazione salariale – Aziende con più di 15 dipendenti (nota Min. Lavoro 11.2.2016 n. 3223)
Con la nota 11.2.2016 n. 3223, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, operanti in settori privi di ammortizzatori sociali e senza un fondo di solidarietà, all’occorrenza possono scegliere se ricorrere alla CIG in deroga oppure alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale. Tale indicazione si è resa opportuna alla luce delle modifiche apportate, dal 2016, alla regolamentazione relativa al fondo di solidarietà residuale per volontà del DLgs. 148/2015, nonché per effetto del rifinanziamento della CIG in deroga, previsto dal co. 304 dell’art. 1 della L 208/2015 (legge di stabilità 2016). In particolare, si ricorda che l’art. 29 del DLgs. 148/2015 ha cambiato il nome del Fondo di solidarietà residuale che, dall’1.1.2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale, ed ha apportato alcune modifiche alla relativa disciplina, abbassando la soglia dimensionale aziendale da cui discende l’obbligo di iscrizione, prevedendo che la piena operatività del Fondo si realizzerà solamente dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. A regime, la generalità delle aziende che operano in settori non coperti da CIG e in cui non è vigente un fondo di categoria, confluiranno nel FIS che garantirà, ai dipendenti, un ammortizzatore sociale. In tale scenario, si colloca anche l’avvenuto rifinanziamento della CIG in deroga per mano della legge di stabilità 2016, in relazione al quale la nota ministeriale precisa che per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, vi è la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni del predetto Fondo. Sul punto, spetta all’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti in argomento non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
Incentivi agli investimenti in sicurezza – Inserimento dei progetti con il Bando ISI 2015
E’ stato pubblicato il Bando ISI 2015, con cui l’INAIL conferma il suo impegno ad incentivare le imprese che realizzano progetti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. I finanziamenti sono a fondo perduto e assegnati alle imprese, fino ad esaurimento, nell’ordine cronologico di arrivo delle domande.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
A partire dall’ 1.3.2016, fino alle ore 18 del 5.5.2016, le imprese registrate sul sito INAIL potranno procedere alla compilazione on line della domanda, utilizzando apposita procedura informatica, che consentirà di:
-effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, al fine di verificare il raggiungimento, da parte dello stesso, del c.d. “punteggio soglia” pari a 120 punti;
-salvare la domanda inserita;
-effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente nella procedura, premendo il tasto “invia”.
Dal 12.5.2016, le imprese il cui progetto abbia raggiunto la soglia di ammissibilità ed abbiano salvato definitivamente la propria domanda, potranno accedere al sito per scaricare il proprio codice identificativo, che dovranno utilizzare nella terza fase del procedimento, la fase del “click – day”; in quest’ultimo passaggio potrà essere inviata la domanda di ammissione al contributo, da trasmettere indicando il codice identificativo ottenuto in precedenza, negli orari di apertura dello sportello informatico (di cui sarà data comunicazione sul sito www.inail.it, a partire dal 19.5.2016).
Reverse charge – Estensione alle cessioni di laptop, tablet e console da gioco – DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 10.2.2016, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che, tra l’altro:
– estende il meccanismo del reverse charge alle cessioni di tablet, laptop e console da gioco (lettera c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72), a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto stesso e fino al 31.12.2018;
– estromette dall’ambito applicativo del reverse charge le cessioni di “componenti ed accessori” dei telefoni cellulari (ultima parte dell’art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72), nonché i personal computer;
Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Novità della legge di stabilità 2016
Secondo quanto chiarito dal Viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, durante il question time in Commissione Finanze dell’11.2.2016, in risposta all’interrogazione n. 5-07743, la nuova presunzione di detenzione e utilizzo di apparecchi televisivi, legata all’utenza elettrica e introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 152-164 della L. 208/2015), non opera ai fini dell’accertamento del canone RAI di annualità precedenti al 2016. In base a quanto riportato nel testo della risposta, infatti, per l’Agenzia delle Entrate “la richiamata presunzione opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016″.
Nella risposta, si anticipa, altresì, che è in corso di definizione il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate volto a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, in attuazione dell’art. 1 co. 153 della L. 208/2015.
Redditi fondiari da locazione di immobile posseduto dai coniugi in comunione legale – Contratto stipulato da uno solo dei coniugi – Imputazione al 50% (Cass. 11.2.2016 n. 2771)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.2.2016 n. 2771, ha affermato che i redditi derivanti dal contratto di locazione di immobile non abitativo, ricadente nella comunione legale dei coniugi, debbano essere imputati al 50% a ciascun coniuge a prescindere dal fatto che il contratto di locazione sia stato stipulato da un solo coniuge.
Infatti, secondo la Corte, il principio di imputazione dei redditi derivanti da beni in comunione legale, dettato dall’art. 4 del TUIR, è derogabile solo in presenza di convenzioni matrimoniali stipulate dai coniugi, che deroghino al regime legale della comunione, mentre a nulla rilevano accordi intervenuti con soggetti terzi come, ad esempio, il contratto di locazione.
La compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione con le cartelle di pagamento
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza del fatto che si estende anche al 2016, la possibilità, per imprese e professionisti di compensare i crediti maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Come chiarisce il comma 129 della Legge di Stabilità 2016, al fine di rendere operative le disposizioni, sarà tuttavia necessario attendere un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità.
Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi – Forza maggiore – Irrilevanza (Cass. 10.2.2016 n. 2616)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.2.2016 n. 2616, ribaltando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha affermato che, in materia di agevolazione “prima casa”, il verificarsi di un evento di “forza maggiore”, sebbene inevitabile, non imputabile e imprevedibile, non consenta di evitare la decadenza dal beneficio per il contribuente che, entro il termine di 18 mesi dall’atto, non ha trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato col beneficio.
Secondo la Corte, infatti, l’orientamento che ha finora ammesso l’operatività dell’esimente della forza maggiore poggia su un fondamento errato: il ritenere che il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi configuri un obbligo per il contribuente.
Invece, sostenendo che si tratti di un mero onere per il contribuente (cui non corrisponde, infatti, una pretesa del fisco e cui non sono riconducibili sanzioni, atteso che la decadenza, secondo la Corte, non ha natura sanzionatoria), conclude che in riferimento ad essa non possa operare alcun tipo di esimente, sicchè il mancato rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza determina immancabilmente la decadenza dal beneficio.
Tardiva fatturazione – Profili sanzionatori (Cass. 10.2.2016 n. 2605)
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2605 del 10.2.2016, ha confermato che l’emissione della fattura oltre il termine di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si considera tardiva, dando luogo alle sanzioni di cui all’art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97.
Non si rende applicabile nella fattispecie la causa di non punibilità di cui all’art. 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97, in virtù del quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Come stabilito dalla Cassazione, difatti, il ritardo nella fatturazione, in quanto comporta la violazione di un obbligo direttamente e strettamente strumentale alla determinazione e alla riscossione dell’imposta, è potenzialmente idoneo ad ostacolare il controllo e, di regola, incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento, non costituendo una mera violazione formale, anche ove non abbia comportato sottrazione di materia imponibile.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Assegnazione di immobili strumentali per natura, merce o patrimonio
Nell’ambito dei beni agevolabili ai fini dell’assegnazione agevolata rientrano tutti gli immobili, eccetto quelli strumentali per destinazione; al riguardo, dovrebbero valere i chiarimenti forniti dalla C.M. 21.5.99 n. 112, in base alla quale l’assegnazione (o la cessione) agevolata interessa gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” e gli “immobili patrimonio”. Inoltre, sempre in base alla C.M. 112/99, il momento in cui valutare le caratteristiche dell’immobile “deve essere individuato in quello in cui l’atto d’assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima”.
Valorizzando le modalità concrete di svolgimento dell’attività, resterebbero beni immobili non strumentali per destinazione, e quindi agevolabili, quelli posseduti dalle società la cui attività è caratterizzata in maniera essenziale e determinante dalla mera locazione degli immobili. Tuttavia, nei casi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva (mera percezione di canoni di locazione relativi a diversi immobili), la società svolge servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare (villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali), essenziali e determinanti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, gli immobili sarebbero considerati quali beni “utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa” e quindi non assegnabili.