La nuova regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative introdotta dal DLgs. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”) ha sollevato numerose incertezze tra gli operatori e le aziende, incertezze che, nemmeno dopo l’intervento dei primi chiarimenti contenuti nella circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3, risultano del tutto superate.
Una delle questioni più dibattute riguarda le conseguenze dell’applicazione dell’art. 2 del suddetto DLgs., nel caso in cui venga accertata la contestuale sussistenza, nel rapporto di collaborazione sottoposto a verifica, delle caratteristiche dell’esclusiva personalità, della continuità e dell’etero-organizzazione.
Al riguardo, la circolare ministeriale risulta aderire all’impostazione secondo cui, nell’ipotesi di cui sopra, non avrà luogo una vera e propria riqualificazione delle collaborazioni organizzate dal committente, bensì, semplicemente, l’equiparazione delle stesse – che continueranno ad essere giuridicamente co.co.co. – ai rapporti di lavoro subordinato sotto il profilo della disciplina applicata.
Resta, tuttavia, ferma la possibilità, per i lavoratori, di adire il giudice al fine di far accertare la sussistenza, in concreto, dei caratteri propri della subordinazione (in particolare, l’etero-direzione di cui all’art. 2094 c.c.) ed ottenere la conversione giudiziale del rapporto.
Studi di settore – Riduzione dei ricavi conseguiti per effetto dell’esercizio di una seconda attività – Nullità dell’avviso di accertamento (Cass. 10.2.2016 n. 2623)
La Cassazione, con la pronuncia 10.2.2016 n. 2623, ha affermato che non ha fondamento l’accertamento emesso sulla base dello scostamento dallo studio di settore applicato, qualora sia stato provato dal contribuente lo svolgimento di ulteriori attività lavorative rispetto a quella soggetta al parametro presuntivo.
Il caso specifico riguardava la posizione di un geometra che, oltre all’attività professionale esercitata in misura ridotta, svolgeva anche l’attività di amministratore di condominio.
Comodato IMU e TASI e registrazione del contratto dopo i chiarimenti del MEF
Con la stesura del presente documento intendiamo informarvi sui chiarimenti forniti dal MEF riguardo i termini per la registrazione del contratto di comodato, necessaria per godere dell’agevolazione IMU e TASI per immobili concessi in comodato tra genitori e figli ed introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Registazione_contratto_di_comodato_e_chiarimenti_MEF
Fondo di integrazione salariale – Obbligo di contribuzione – Modalità di verifica – Computo degli apprendisti nella base occupazionale (messaggio INPS 548/2016)
A partire dall’1.1.2016, gli apprendisti devono essere conteggiati nella base occupazionale ai fini della verifica dell’obbligo di contribuzione al Fondo integrazione salariale (Fis). Sotto questo profilo, l’INPS, con il messaggio n. 548/2016 e sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la nota n. 457/2016, spiega che i datori di lavoro che, nel mese di gennaio, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti considerando gli apprendisti, qualora non abbiano ancora provveduto, dovranno regolarizzare il pagamento del contributo dovuto al Fis (per la mensilità di gennaio 2016) entro il mese di maggio, procedendo al relativo versamento per la contribuzione entro il 16.6.2016.
L’INPS, inoltre, con il messaggio n. 306/2016 ha dato il via libera alla contribuzione al Fis (operativo dall’1.1.2016 in sostituzione del Fondo di solidarietà residuale) e, d’accordo con il Ministero del lavoro, ha stabilito che sono tenuti alla contribuzione, nella nuova misura dello 0,65% tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti e che erano già iscritti all’ex Fondo di solidarietà residuale. La nuova regola di calcolo della forza lavoro (inclusione degli apprendisti) è immediatamente applicabile; pertanto, spiega l’INPS, a decorrere da febbraio 2016, la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Credito di imposta per il riacquisto della prima casa – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
Nel corso di Telefisco 2016, è stato chiarito che il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98, a seguito delle novità introdotte (in materia di agevolazione “prima casa”) dall’art. 1 co. 55 della Legge di Stabilità 2016, trova applicazione anche ove il contribuente, in prima istanza acquisti la “nuova” prima casa ed, in un secondo momento (entro 1 anno dall’acquisto), alieni la “vecchia” prima casa.
Questa interpretazione adeguatrice consente di rendere compatibili le discipline:
– del credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”, in base alla quale, a chi compra a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’abitazione acquistata col beneficio, una nuova abitazione con le medesime agevolazioni, spetta un credito pari alla tassazione subita sul primo acquisto;
– dell’agevolazione “prima casa” che, come novellata dalla legge di stabilità 2016, può spettare anche ove il contribuente, al momento del “nuovo” acquisto della “prima casa”, non si sia ancora liberato della “vecchia” abitazione acquistata col beneficio.
In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che, in questo caso, il credito di imposta può essere speso all’atto di acquisto del nuovo immobile, senza aspettare di aver già venduto il precedente.
Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Condizioni – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte del MEF a Telefisco
In risposta ad un quesito, il Min. Economia e finanze ha affermato che, fino all’1.3.2016, è possibile registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dall’1.1.2016 della riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori. Nel caso in cui il contratto sia scritto, è obbligatorio registrarlo entro 20 giorni. Dovrebbe essere possibile tuttavia registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso, previsto per l’omessa dichiarazione, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97; la circ. 180/E/98, infatti, ha equiparato la nozione di atto/denuncia a quella di dichiarazione.
Il chiarimento si aggiunge a quello fornito dallo stesso MEF secondo cui il possesso di altri immobili non abitativi (come ad esempio negozi, aree fabbricabili e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione.
In pratica, quindi, la riduzione al 50% della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede (a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione) al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune. La norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede anche soltanto lo 0,1% di una terza abitazione, l’agevolazione non spetta.
Per il MEF, poi, la riduzione al 50% della base imponibile è cumulabile con l’altra riduzione al 50% della base imponibile prevista per gli immobili storici, quindi qui lo sconto arriva al 75% dell’imposta.
Detrazione IRPEF del 50% delle spese per l’acquisto di mobili – Possibilità di fruire del beneficio nel 2016 per gli interventi edilizi terminati nel 2012 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016
L’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 (conv. L. 3.8.2013 n. 90) ha introdotto una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento” o “bonus mobili”).
Tale agevolazione è stata da ultimo prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016 dall’art. 1 co. 74, lett. c) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
Requisito indispensabile per poter beneficiare del bonus mobili è l’aver effettuato, nell’unità immobiliare nel quale gli arredi o gli elettrodomestici vengono posizionati, degli interventi di recupero edilizio per i quali si è beneficiato della detrazione con l’aliquota al 50%. Ciò significa che possono beneficiare del “bonus arredamento” soltanto coloro che hanno sostenuto spese volte al recupero dal 26.6.2012.
A seguito di una risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita nel corso di Telefisco 2016 è stato precisato che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma, la detrazione IRPEF del 50% dei mobili può essere fruita anche nel 2016 per degli interventi edilizi ultimati nel 2012.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Novità della legge di stabilità 2016 – Destinatari dell’agevolazione e benefici per il socio
Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione dei beni contenute nell’art. 1 co. 115-120 della L. 208/2015 competono a tutti i soci che erano tali al 30.9.2015 (o che sono stati iscritti al libro soci, o presso il Registro delle imprese, entro il 31.1.2016 in forza di un titolo avente data certa anteriore all’1.10.2015).
Come a suo tempo chiarito dalla C.M. 21.5.99 n. 112/E, i benefici competono indipendentemente:
– dalla natura del socio (che può essere indifferentemente persona fisica o giuridica);
– dalla residenza fiscale del socio stesso.
La stessa circolare aveva, peraltro, chiarito:
– che, in caso di morte del socio dopo il 30.9.2015, subentrano nelle agevolazioni gli eredi che hanno accettato l’eredità;
– per le azioni o quote gravate dal diritto di usufrutto, le agevolazioni competono al nudo proprietario;
– che, in caso di mutamento delle quote di partecipazione tra soci dopo il 30.9.2015, rileva la quota alla data dell’atto di assegnazione.
Superamento della soglia dei 15.000 € – Mancata apposizione del visto di conformità – Compensazione dei crediti infrannuali
Le eccedenze di credito IVA, annuali e infrannuali, possono essere utilizzate alternativamente in compensazione o presentando istanza di rimborso. Le due modalità di utilizzo del credito IVA non sono allineate:
– per i rimborsi IVA, il superamento della soglia di 15.000 euro (oltre la quale è necessario il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero la prestazione della garanzia patrimoniale) va verificata tenendo conto di tutte le richieste relative al medesimo anno;
– per l’utilizzo in compensazione “orizzontale”, il superamento della soglia di 15.000 euro non richiede il visto di conformità.
Per quanto riguarda i rimborsi IVA infrannuali, è stata la circolare Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32 ad indicare che, ai fini del superamento della soglia di 15.000 euro devono essere considerate tutte le istanze/dichiarazioni presentate in relazione al medesimo periodo d’imposta.
Per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti IVA, invece, sussiste una soglia diversa per i crediti emergenti dal modello TR e quelli emergenti dalla dichiarazione annuale. L’apposizione del visto di conformità è richiesta per i soli crediti “compensati” indicati in dichiarazione, mentre l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale non richiede l’apposizione del visto di conformità (circ. Agenzia delle Entrate 15.1.2010 n. 1).
Inoltre, per chi intenda compensare una parte dell’eccedenza di credito IVA e richiedere a rimborso la parte restante, deve verificare il superamento della soglia separatamente per utilizzo in compensazione e rimborso, con l’effetto che se sono richiesti 10.000 euro a rimborso e 8.000 “compensati” non sarà necessario il visto di conformità (circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014).
Fondo di integrazione salariale – Richiesta delle prestazioni – Modalità operative (circ. INPS 4.2.2016 n. 22)
L’INPS, con la circ. 4.2.2016 n. 22, ha conferito operatività al Fondo di integrazione salariale (FIS), fornendo le prime indicazioni sulla sua operatività e sulle modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Il Fondo di integrazione salariale (che dal 2016 sostituisce il Fondo di solidarietà residuale), infatti, prevede l’erogazione di un sostegno al reddito per tutte le attività lavorative nei settori non coperti dalla cassa integrazione o dai fondi di solidarietà bilaterali, che siano interessate da una riduzione o sospensione dell’attività. La procedura per richiedere l’assegno ordinario è già online; la domanda può essere presentata solo da aziende con più di 15 dipendenti, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività previsti:
– dalla normativa della CIGO, escluse le intemperie stagionali;
– dalla normativa della CIGS, nelle sole ipotesi di riorganizzazione o crisi aziendale.
L’INPS indica le modalità di presentazione della domanda, che dovrà essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la richiesta avvenga prima di 30 giorni, il sistema informatico ne impedirà l’invio, mentre, in caso di ritardo, l’assegno verrà riconosciuto solo a partire dal lunedì della settimana precedente la domanda. La circolare, inoltre, prevede una deroga in questa prima fase, facendo decorrere il termine di 15 giorni partire dal 4.2.2016 (data di pubblicazione della circolare).
Infine, i criteri per l’approvazione della richiesta sono stati disposti con il DM 8.2.2016 n. 94033, in vigore dal 9.2.2016.
Per la fruizione dell’assegno di solidarietà, invece, si dovranno attendere disposizioni, da parte dell’Istituto, circa l’implementazione della procedura online.