Rateizzazione dei debiti contributivi – Profili operativi

Nel caso in cui un contribuente non abbia effettuato tutti i pagamenti dei contributi previdenziali all’INPS, può regolarizzare la propria posizione chiedendo una dilazione. In tal caso, per mantenere in essere la rateazione, occorrerà versare regolarmente le rate e la contribuzione corrente durante tutta la durata della dilazione (cfr. circ. INPS 12.7.2013 n. 108).
Tecnicamente, il contribuente riceverà tanti piani di ammortamento quante sono le gestioni INPS coinvolte ed effettuerà i versamenti delle rate con le codifiche previste dalle singole gestioni. Una volta approvato il piano ed effettuato il primo pagamento, si entra nella fase di “gestione” della dilazione. In pratica, il contribuente dovrà continuare a pagare regolarmente le rate e ad essere in regola con i versamenti correnti dei contributi per mantenere in essere la dilazione. Infatti, se il contribuente salta due rate mensili consecutive della rateazione, l’INPS revoca la dilazione e predispone l’avviso di addebito. Se, ad esempio, in dilazione ci sono i contributi dei dipendenti e quelli della Gestione separata e il contribuente si dimentica di versare due rate consecutive relative a quest’ultima, la rateazione verrà interamente revocata, anche per la parte relativa ai contributi dei dipendenti, malgrado i versamenti siano regolari.

Rifiuto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni presso un altro reparto aziendale – Illegittimità del licenziamento – Condizioni (Cass. 8.3.2016 n. 4502)

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’8.3.2016 n. 4502, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una dipendente che si era rifiutata di svolgere le proprie mansioni presso un altro reparto aziendale, lamentando un’inidoneità fisica non supportata da alcuna documentazione probante.
In questo caso, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che gravasse sul datore di lavoro l’onere di provare l’idoneità fisica della dipendente, sottoponendola alla visita del medico competente per verificarne lo stato di salute (in applicazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.), a fronte della deduzione, da parte della lavoratrice medesima, di una propria inidoneità all’attività lavorativa che, sia pur di pari livello, doveva essere resa in un altro reparto aziendale.

Consegna del plico a persona diversa dal contribuente – Raccomandata informativa a quest’ultimo (C.T. Prov. Campobasso 1.2.2016 n. 68)

La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che, in tema di notificazioni, se la consegna del plico avviene a persona addetta alla casa o a familiare convivente, l’omessa spedizione della raccomandata al contribuente non causa alcuna nullità (Cass. 18.2.2016 n. 3254).
Parte della giurisprudenza di merito, invece, appare di diverso avviso.
Vedasi, ad esempio, C.T. Prov. Campobasso 1.2.2016 n. 68, secondo cui, da un lato, è obbligatoria la procedura della L. 890/82 (ritenuta inoperante per gli atti fiscali dalla Corte di Cassazione), dall’altro, se il plico non è consegnato al contribuente occorre, e pena di nullità della notifica, la raccomandata spedita al contribuente stesso.

IVA – Misure allo studio della Commissione europea

In data 16.3.2016 è prevista la presentazione del “piano d’azione sull’IVA” elaborato dalla Commissione europea per il contrasto alle frodi. I temi principali affrontati dalla Commissione sono:
– la modifica del sistema di definizione delle aliquote IVA;
– il commercio elettronico;
– il regime definitivo di applicazione dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie, secondo il principio di “tassazione a destinazione”.
Il tema più controverso è quello delle aliquote: si propone di sostituire l’attuale sistema fondato sull’elencazione dei beni assoggettati ad aliquota agevolata, con un sistema fondato su una serie di criteri e principi in base ai quali definire le aliquote stesse. La proposta è fortemente osteggiata da chi teme che tale sistema possa comportare una “disarmonizzazione” delle aliquote nei diversi Stati membri, nonché uno spostamento dell’imposizione dai consumi ai fattori produttivi, in contrasto con la linea di indirizzo della Commissione UE.

Sostituzione a titolo di acconto – Ritenuta operata ma non versata – Responsabilità del sostituito d’imposta – Esclusione (C.T. Reg. Milano 1.1.2016 n. 23/49/16)

Con sentenza n. 23/49/2016, la C.T. Reg. Milano ha statuito che l’Agenzia delle Entrate non può pretendere il pagamento della ritenuta da parte del professionista che dimostra di avere già subìto la tassazione (egli non ha colpa se il sostituto opera la ritenuta, ma non la versa).
Secondo i giudici, una volta che è stata acquisita la prova che le ritenute sono state operate, unico obbligato è il sostituto.
Più precisamente:
– l’art. 35 del DPR 602/73 prevede l’iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettua le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non ha conseguentemente provveduto al versamento;
– se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente-sostituito ha incassato al netto delle ritenute subite, l’erario può agire solo verso il sostituto (come prevede l’art. 4 del DPR 322/98, il sostituito ha diritto allo scomputo sulla base delle «ritenute operate»).
Inoltre, è la stessa Agenzia delle Entrate (ris. 19.3.2009 n. 68) a ritenere il contribuente legittimato allo scomputo, a patto che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta esibendo la fattura e la relativa documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari), idonea a provare l’importo effettivamente percepito.

Assegno di disoccupazione (ASDI) – Disciplina (circ. INPS 3.3.2016 n. 47)

Con la circ. INPS 3.3.2016 n. 47, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative nel tentativo di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l’accesso all’Assegno di Disoccupazione (ASDI) ex art. 16 del DLgs. 22/2015 e quello del percorso di politica attiva dei percettori di NASpI.
Innanzitutto, mancando una disciplina ad hoc circa la conservazione dello stato di disoccupazione, l’Istituto previdenziale consente l’accesso all’ASDI anche a chi svolge un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichi la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. In seconda battuta, sebbene le disposizioni di legge dispongano diversamente, secondo l’INPS il “progetto personalizzato” per l’ASDI (cfr. DM 29.12.2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di Naspi e di altri strumenti di integrazione al reddito previsti dal DLgs. 150/2015.
In pratica, alla presentazione della domanda di ASDI, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della NASpI, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l’impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione e con cui ha stipulato il patto di servizio, oltre la data di sottoscrizione dello stesso. In seguito, l’erogazione dell’ASDI potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata per via telematica dal relativo Cpi. L’INPS procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei centri per l’impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell’attestazione.
In caso di risposta negativa, l’INPS non procederà all’erogazione dell’ASDI.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 12.2.2016 n. 7-2016/T, esamina la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA versata per l’acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dall’1.1 al 31.12.2016 (art. 1 co. 56 della L. 208/2016).
Viene, ad esempio, osservato che il beneficio potrebbe essere fruito, non solo se l’impresa cedente è quella costruttrice dell’immobile, ma, in forza di un’interpretazione sistematica, anche nei casi in cui il venditore sia un’impresa che effettua ristrutturazioni.
Quanto al presupposto oggettivo, lo studio rileva che la formulazione normativa risulta ampia in quanto il beneficio non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, nè sono previste esclusioni per gli immobili con classificazione catastale di lusso. Si ricorda che il co. 56 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) introduce una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA, per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B (sono interessati, quindi, all’agevolazione i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione IRPEF del 50% in commento spetta per i soli acquisti effettuati entro il 31.12.2016 e va ripartita in 10 quote annuali.

Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti del conservatorio – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (provv. 8.3.2016 n. 36294)

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che il provvedimento n. 35375 relativo alle modalità attuative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi è stato pubblicato il 7.3.2016, nel pomeriggio, sul sito ufficiale dell’Agenzia per mero errore in quanto si trattava di una versione non definitiva. L’Agenzia delle Entrate ha quindi pubblicato il provvedimento definitivo, con estremi differenti, e il relativo comunicato stampa.
Dunque, le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 984 della L. 208/2015, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo, sono disciplinate dal provvedimento 8.3.2016 n. 36294.

Organizzazione dell’attività dell’azienda in base a turni – Utilizzo del lavoro a tempo parziale – Novità del DLgs. 81/2015

Tra le disposizioni in materia di contratti di lavoro contenute nel DLgs. 81/2015, si evidenzia la possibilità prevista dall’art. 5 co. 2 di utilizzare il lavoro a tempo parziale anche se l’attività è organizzata a turni. Tuttavia, è necessario che i turni e le fasce orarie siano preventivamente conosciute dai lavoratori. Tale elemento di flessibilità è stato introdotto con la finalità di superare una rigida interpretazione derivante da specifici orientamenti giurisprudenziali, (Cfr. sentenza Corte Cost. 210/92) con cui, proprio in riferimento al contratto part time, si ritiene sia lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro subordinato possa derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile senza coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attività lavorativa.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che ogni modifica dell’orario part time non può essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti. Ora, invece, la nuova disposizione relativa al part time contenuta nel DLgs. 81/2015, stabilisce che l’obbligo di fornire una puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il tutto, peraltro, senza costi aggiuntivi legati alla variazione.

Autoveicoli usati – Quotazioni pubblicate sulle riviste specializzate – Utilizzo ai fini della prova del valore del bene compravenduto (Cass. 12.2.2016 n. 2800)

Ad avviso della Cass. 12.2.2016 n. 2800, le quotazioni degli autoveicoli usati pubblicate sulle riviste specializzate valgono come presunzioni semplici, utilizzabili in giudizio al fine di comprovare il valore del bene compravenduto.
La Suprema Corte, in riferimento ad una controversia fra l’Agenzia delle Entrate ed una società di intermediazione e commercio di autoveicoli usati, ha infatti sostenuto che in caso di compravendita di un autoveicolo usato, al fine di determinare il valore di cessione dello stesso, produrre e utilizzare in giudizio le riviste di settore specializzate contenenti le quotazioni di mercato deve ritenersi mezzo di prova idoneo a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo prova contraria.