Dall’1.3.2016 sono operative alcune misure finalizzate a migliorare l’inserimento lavorativo dei giovani che partecipino al programma “Garanzia Giovani”.
Tra di esse, si segnala, in particolare, l’attivazione di un “super bonus per la trasformazione di tirocini”:
– a favore di qualsiasi datore di lavoro che assuma, dall’1.3.2016 al 31.12.2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del suddetto programma e avviato entro il 31.1.2016;
– di importo variabile (da 3.000,00 a 12.000,00 euro) in base alla fascia di profilazione in cui sia stato collocato il giovane al momento della presa in carico da parte dell’operatore dei servizi per l’impiego;
– subordinato al rispetto del regime “de minimis”, potendo essere fruito oltre a tali limiti per l’assunzione di giovani tra 16 e 24 anni in caso di realizzazione di un incremento occupazionale netto. Per le assunzioni dei giovani tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto, è richiesta l’osservanza di ulteriori condizioni ;
– cumulabile, nei limiti del 50% dei costi salariali, con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi carattere selettivo e, senza limiti, con gli incentivi non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (tra cui l’esonero contributivo biennale previsto dalla L. 208/2015).
Disciplina in materia di pesca e acquacoltura – Tributi locali – Novità del DLgs. 4/2012
Il DLgs. 4/2012 stabilisce le misure di attuazione per il riassetto della disciplina in materia di pesca e acquacoltura.
Si evidenzia che:
– sotto il profilo fiscale, l’art. 3-ter del DL 106/2005, al co. 1, prevede che, per quanto concerne l’attività di acquacoltura per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di soggetti diversi dalle società commerciali, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale e quello agrario sono determinati (a decorrere dal 1.1.2006) applicando la tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza (o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino). In tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate (ris. 142/2006) ha ravvisato la volontà del legislatore di estendere, ai soggetti che svolgono l’attività di acquacoltura su aree demaniali, l’applicazione del regime forfettario di determinazione del reddito previsto all’art. 32 TUIR (in precedenza tale regime trovava applicazione solo per coloro che svolgevano attività di acquacoltura su aree censite in Catasto);
– sul fronte dei tributi comunali, con l’istituzione della categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), prevista all’art. 1 co. 5 del DPR 139/98, e con la sostituzione dell’ICI con l’IMU, i fabbricati rurali strumentali sono sottoposti a tassazione (in passato, le vasche e i bacini utilizzati negli impianti a terra di acquacoltura non erano assoggettati all’ICI, perché considerati parte integrante del terreno agricolo).
Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali da parte di studenti del conservatorio – Novità della legge di stabilità 2016 (provv. Agenzia Entrate 7.3.2016 n. 35375)
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 7.3.2016 n. 35375, ha definito le modalità applicative per l’attribuzione del contributo una tantum di 1.000,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 984 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e del correlato credito di imposta, di pari importo, spettante a quest’ultimo.
Si segnala, tuttavia, che al momento della chiusura del quotidiano il provvedimento non era più disponibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
Plusvalenza sulla cessione di azienda agricola (C.T. Reg. Potenza 13.1.2016 n. 5/1/16)
Ad avviso della C.T. Reg. Potenza 13.1.2016 n. 5/1/16, la cessione di un’azienda agricola, comprensiva dei relativi terreni, non produce alcuna plusvalenza tassabile ex art. 86 co. 2 del TUIR e neppure reddito soggetto a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. g) del TUIR.
I giudici regionali, dopo aver constatato che l’atto notarile si riferiva ad “azienda agricola costituita da terreni e fabbricati rurali, da scorte vive e morte, automezzi ed attrezzature e quant’altro in azienda esistente”, hanno stabilito che, nel caso di specie, si trattasse di cessione di azienda agricola nel suo complesso, indirettamente giustificata dallo stesso certificato urbanistico rilasciato dal Comune, attestante la destinazione esclusivamente agricola dei terreni, escludendo, così, qualsiasi ipotesi speculativa.
Inoltre, l’acquirente era una società agricola regolarmente iscritta nel Registro delle imprese.
Contributi INPS artigiani e commercianti – Omesso versamento contributivo – Emissione avviso bonario – Disciplina
Nel caso in cui l’iscritto ad una delle Gestioni artigiani o commercianti dell’INPS non effettui alla scadenza prevista il versamento dei contributi previdenziali, riceverà dallo stesso Istituto previdenziale un avviso bonario (cfr. art. 24 del DLgs. 46/99) e, qualora non ottemperi a tale obbligo in tempi successivi, riceverà un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e la partita del recupero del credito verrà affidata ad Equitalia.
Sul punto, si ricorda che da alcuni anni l’INPS ha scelto di “dematerializzare” l’avviso bonario, non utilizzando più il formato cartaceo ma depositando la richiesta direttamente all’interno del “cassetto bidirezionale” artigiani e commercianti e inviando un avviso (alert) al debitore. Il percorso on line previsto per accedervi, una volta presenti sulla home page del sito www.inps.it, è: Accedi ai servizi – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. In particolare, nella sezione “Posizione Assicurativa” – Avvisi Bonari saranno visualizzabili gli avvisi bonari, mentre nella sezione “Avvisi bonari generalizzati” sarà presente la comunicazione in pdf.
Nel caso l’iscritto avesse in realtà già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sempre nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti utilizzando la funzione “Invio quietanza di versamento”.
Operazioni con Paesi black list – Modalità e termini di comunicazione
Nella comunicazione delle operazioni con Stati o territori a fiscalità privilegiata dovuta per il 2015, da effettuarsi nel quadro BL del modello polivalente, risulteranno di fatto improduttive di effetti le revisioni delle black list effettuate nel corso del 2015 stesso.
La comunicazione è, infatti, dovuta se la controparte risiede in uno Stato o territorio ricompreso in una delle liste contenute nel DM 4.5.99 e nel DM 21.11.2001; gli Stati espunti dal DM 21.11.2001 (ad esempio, la Malaysia e Singapore) continuano a far parte della black list del 4.5.99, sicché le transazioni con questi Stati devono continuare ad essere monitorate. Analogamente, devono continuare ad essere monitorate le transazioni con la Svizzera, anch’essa menzionata dal DM 4.5.99.
Conto termico – Disciplina applicabile dall’1.6.2016 (DM 16.2.2016)
Dall’1.6.2016 entra in vigore il nuovo conto termico, approvato con il DM 16.2.2016.
Il conto termico 2.0 è destinato anche a privati e famiglie che devono sostituire un vecchio impianto di climatizzazione con una caldaia a pompa di calore, ibrida o alimentata a fonte rinnovabile, installare collettori per il solare termico o cambiare un vecchio scaldacqua elettrico con un boiler a pompa di calore.
Fra le principali novità si segnalano:
– una rata unica di rimborso fino a 5.000,00 euro (in precedenza 600,00 euro);
– la possibilità di pagare con carta di credito o online;
– il catalogo degli apparecchi domestici. Si tratta di uno strumento che riguarda gli apparecchi fino a 35 kW o 50 mq di superficie e che è aperto ad accogliere tutti gli impianti che rispondono ai requisiti di efficienza posti dal conto termico stesso.
Sede del concessionario locale diversa dal domicilio del contribuente/ubicazione dell’immobile – Illegittimità costituzionale
L’art. 4 del DLgs. 546/92 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che la competenza del giudice tributario sia radicata con riferimento alla sede del concessionario locale, e non alla sede dell’ente locale che ha affidato in concessione l’attività di accertamento e di riscossione.
Relativamente ai processi pendenti, dovrebbe derivarne che:
– se l’eccezione di incompetenza, ex art. 5 del DLgs. 546/92, è stata eccepita in primo grado e rigettata in sentenza, ora il giudice di appello dovrebbe rimettere la lite in primo grado disponendo la translatio iudicii;
– se il contribuente ha instaurato il contenzioso presso il giudice radicato con riferimento alla sede dell’ente locale, il processo è destinato a proseguire dinanzi a quest’ultimo.
Costituzione di un fondo patrimoniale – Integrazione del reato – Condizioni (Cass. pen. 4.3.2016 n. 9154)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 4.3.2016 n. 9154, ha affermato che, in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000), quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del tributo.
E non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore. Ed, infatti, la scelta di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare, dovendosi escludere le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. n. 40561/2012).
A ciò deve aggiungersi la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. E, quindi, qualora in sede cautelare sia prospettata l’esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, il giudice ha l’onere di fornire una sia pur sommaria motivazione circa la ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale.
Obbligo di iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali – Condizioni (Cass. 26.2.2016 n. 3835)
Con la sentenza n. 3835/2016, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento agli obblighi di iscrizione alle Gestioni speciali dell’INPS, respingendo la tesi del medesimo Istituto previdenziale secondo cui, per il socio accomandatario della Sas, l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti scatta automaticamente in ragione della posizione rivestita all’interno della compagine societaria, essendo tale tipologia di socio l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società in argomento.
In particolare, i giudici di legittimità precisano che l’obbligo dell’iscrizione sorge per i singoli soci non soltanto quando è presente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, bensì è altrettanto necessaria la presenza di un’ulteriore condizione, quale la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Sul punto, si osserva che, alla luce di tale pronuncia, resta ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 3240/2010 hanno evidenziato che l’assicurazione alla Gestione commercianti è posta a protezione non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, ma per il fatto che i soci sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente all’interno dell’impresa.