Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Modalità e termini (circ. Min. Lavoro 4.3.2016 n. 12)

Il Min. Lavoro ha pubblicato la circ. n. 12 del 4.3.2016 sulle nuove modalità di presentazione della comunicazione delle dimissioni da parte dei lavoratori subordinati che, dal prossimo 12 marzo, dovranno seguire le forme telematiche definite dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 e dal DM del 15.12.2015.
La circolare, in particolare, ha ribadito l’ambito di applicazione della nuova disciplina, chiarendo che:
-le modalità telematiche di presentazione delle dimissioni non devono essere attuate nell’ambito del pubblico impiego, estraneo al fenomeno delle dimissioni in bianco;
-resta ferma la disciplina prevista in materia di preavviso;
-il lavoratore potrà disporre telematicamente la revoca delle dimissioni o del consenso prestato per la risoluzione consensuale, entro sette giorni dalla trasmissione del modulo.
Il Ministero, tuttavia, nulla chiarisce nel caso in cui il lavoratore dimissionario rassegni le sue dimissioni senza presentare l’opportuno modello telematico; in questi casi, il datore di lavoro sarà costretto a contestare al lavoratore l’assenza ingiustificata e procedere al licenziamento per giusta causa, assumendosi però tutti gli oneri e i rischi connessi a una procedura di licenziamento.

Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 158 – Gestione del contenzioso pendente – Favor rei (circ. Agenzia delle Entrate 4.3.2016 n. 4)

Nella circ. Agenzia delle Entrate 4.3.2016 n. 4 si forniscono chiarimenti generali sulla gestione del contenzioso pendente in merito alle modifiche al sistema sanzionatorio apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158.
Opera, infatti, il favor rei di cui all’art. 3 del DLgs. 472/97, quindi se la nuova legge ha ridimensionato la sanzione in senso favorevole al contribuente, ciò trova applicazione nelle vertenze pendenti, salvo l’atto impositivo sia già definitivo.
Se l’atto è stato emesso prima dell’1.1.2016 (data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015), e le sanzioni, quindi, sono state irrogate nella vecchia misura, il contribuente può presentare apposita istanza.
A seguito di ciò, l’ente impositore comunica il ricalcolo delle sanzioni, e il contribuente potrà fruire della definizione delle stesse, tenendo però presente che l’istanza non sospende i termini per il ricorso.

Impresa familiare – Disciplina civilistica e fiscale (studio Consiglio Nazionale del Notariato 227-2015/T)

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 227-2015/T relativo a “Le vicende giuridiche dei rapporti nell’impresa familiare: profili nelle imposte sui redditi”, ha osservato che la configurazione del carattere individuale dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) nel sistema tributario permette di individuare nell’imprenditore persona fisica il soggetto al quale imputare le obbligazioni e gli obblighi tributari.
Le conseguenze ricadono anche sui collaboratori.

Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini”) – Modifiche alla disciplina (DM 25.1.2016)

Il DM 25.1.2016, anticipato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, individua la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “Nuova Sabatini”).
Tale decreto è emanato in attuazione dell’art. 8 del DL 3/2015, il quale ha previsto che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa Depositi e Prestiti.
Prevedendo una disciplina transitoria, il decreto in commento dispone che le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e il procedimento per la concessione dei benefici continuano ad essere disciplinati dal DM 27.11.2013 fino al termine individuato con apposita circolare di prossima emanazione.

Assegno di disoccupazione (ASDI) – Disciplina (Circ. INPS 3.3.2016 n. 47)

Con la circ. 3.3.2016 n. 47, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni circa la fruizione dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI) introdotto dall’art. 16 del DLgs. 22/2015, attuativo del Jobs act (L. 183/2014) per quanto concerne il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. Tale strumento, si ricorda, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della NASpI, che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31.12.2015.
Tra le precisazioni più interessanti fornite dall’INPS, si segnala quella afferente al trattamento fiscale. Sul punto, nella circolare in esame si  osserva che l’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI, privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. Per l’INPS, tenuto conto che l’art. 3 co. 2 del DM 29.10.2015 stabilisce che l’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, è da ritenersi che la prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34 del DPR 601/73.
Dopo aver riepilogato i punti salienti della disciplina, L’INPS ricorda, infine, che i soggetti interessati possono presentare l’istanza in via telematica, direttamente via web (previo possesso del PIN dispositivo INPS), oppure recandosi presso un patronato o chiamando il Contact Center Integrato INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 o con telefono cellulare, a pagamento, il numero 06164164.

Reverse charge – Estensione alle cessioni di laptop, tablet e console da gioco – Pubblicazione in G.U. del DLgs. 24/2016

Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato ieri (3.3.2016) in Gazzetta Ufficiale, modifica l’ambito di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72:
– alla lettera b) viene eliminato il riferimento ai componenti e accessori delle apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre;
– la lettera c), che prevedeva l’applicazione del reverse charge alle cessioni di personal computer e loro componenti e accessori, viene sostituita per includervi esclusivamente le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (tali disposizioni sono applicabili a partire dal 2.5.2016);
– le lettere d) e d-quinquies), riguardanti le cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere, nonché le cessioni nei confronti di supermercati, ipermercati e discount alimentari, vengono abrogate.
Si precisa che l’applicazione delle nuove disposizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, così come di quelle riguardanti i trasferimenti nel settore dell’energia di cui alle lettere d-bis), d-ter) e d-quater) del medesimo comma, è limitata alle operazioni effettuate fino al 31.12.2018.

Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini”) – Modifiche del DL 3/2015 – Provvedimento attuativo

Secondo alcune anticipazioni, il nuovo decreto interministeriale relativo ai finanziamenti agevolati per l’acquisto di beni strumentali per l’impresa (c.d. “Nuova Sabatini”) ha ricevuto il via libera nei giorni scorsi dalla Corte dei conti ed è quindi di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento attua quanto disposto dall’art. 8 del DL 3/2015 convertito (c.d. Investment compact), che ha previsto l’apertura della Sabatini anche a fondi diretti delle banche.

Mancata comunicazione del reddito alla Cassa di previdenza – Verifica della continuità dell’esercizio professionale (Cass. 2.3.2016 n. 4092)

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2.3.2016 n. 4092 ha dichiarato che, qualora l’avvocato non comunichi ogni anno alla Cassa di previdenza l’importo dei redditi di riferimento, non possa pretendere che la verifica di quest’ultima sulla continuità dell’esercizio professionale sia limitata agli ultimi cinque anni. Sulla base di questo principio i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un avvocato, operante con continuità dal 1973 – anno di iscrizione all’Albo – in qualità di socio amministratore di società semplice al quale, la Cassa forense, aveva rifiutato la domanda di pensione di anzianità per l’omessa comunicazione annuale dell’importo dei redditi di riferimento. La Corte, in particolare, ha dichiarato che:
– la Cassa forense è tenuta per legge a verificare l’esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione. In mancanza, non si può ottenere la pensione, ma si ha solo il diritto a farsi rimborsare le somme versate;
– in base all’art. 17 della L. 576/1980, gli iscritti ogni anno devono comunicare il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e il volume complessivo di affari dichiarato ai fini IVA. Solo a fronte di questo adempimento, il periodo che la Cassa di previdenza può prendere in considerazione nell’attività di verifica è limitata al quinquennio precedente.

Indicazione del credito IVA in dichiarazione – Diritto al rimborso – Presentazione dell’istanza – Termine di prescrizione decennale (Cass. 2.3.2016 n. 4145)

Con la sentenza n. 4145 del 2.3.2016, la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di rimborsi IVA, precisando che occorre distinguere fra la domanda di restituzione del credito maturato e l’adempimento necessario per attivare il procedimento di restituzione.
Il diritto al rimborso, infatti, sorge con la presentazione tempestiva della dichiarazione annuale nella quale è riportato l’importo del credito IVA. La presentazione successiva dell’istanza di rimborso (modello VR) non può, pertanto, ritenersi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92; dovendo, piuttosto, considerarsi assoggettata al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Si ricorda, in proposito, che l’Agenzia delle Entrate si era impegnata ad abbandonare i contenziosi pendenti in tutte le ipotesi di omessa presentazione del modello VR, limitandosi a rilevare la sussistenza dei presupposti per la spettanza del diritto al rimborso.

Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3)

Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, al c.d. “bonus mobili” collegato ad interventi di recupero introdotto dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 ed alla deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014.
In particolare, è stato precisato che:
– in caso di interventi effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50% è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa;
– la sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca da bagno con sportello apribile (o con box doccia) rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria e conseguentemente la detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR non compete;
– è possibile beneficiare del c.d. “bonus mobili” anche in conseguenza della sostituzione della caldaia in quanto l’intervento è qualificabile come “manutenzione straordinaria”;
– per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale, non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto (sono così superati i documenti della stessa Agenzia, ris. 27.8.2015 n. 74 e circ. 21.5.2014 n. 11).
Infine, in relazione alla deduzione IRPEF del 20% per l’acquisto di immobili da locare di cui all’art. 21 del DL 133/2014, l’Agenzia ha chiarito che:
– il limite di 300.000,00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione (dall’1.1.2014 al 31.12.2017), sia con riferimento all’abitazione che al contribuente (rimane fermo il limite di 300.000,00 euro anche in caso di acquisti di più unità abitative da locare);
– sono deducibili gli interessi passivi pagati e dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da locare (rilevano pertanto le quietanze di pagamento).