Detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche e scolastiche – Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 2.3.2016 n. 3)

Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad alcuni oneri detraibili.
In particolare, in materia di spese sanitarie è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR:
– la detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l’educatore professionale, la mesoterapia e l’ozonoterapia;
– non sono detraibili le spese per il pedagogista e le grotte di sale.
Per quanto riguarda le spese di istruzione, inoltre, è precisato che:
– i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) e all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lett. i-octies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR riguardante la detrazione IRPEF del 19% prevista per le erogazioni liberali senza alcun limite massimo;
– le tasse (es. di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica), nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla suddetta lett. i-octies), rientrano nella previsione della precedente lett. e-bis) dello stesso art. 15 che prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di scuole d’infanzia nel limite annuo non superiore a 400,00 euro per studente.

Costituzione di start-up innovative

Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto, con il comunicato 19.2.2016, che sarà facilitata la nascita delle start up innovative, consentendone la costituzione mediante un modello standard tipizzato con firma digitale. Si consentirà comunque la costituzione della società per atto pubblico.
È in corso di emanazione il decreto direttoriale con l’approvazione del modello informatico e della modulistica relativi alla trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile on-line. La conformità dell’atto sottoscritto digitalmente al modello standard è condizione necessaria per l’iscrizione della start-up innovativa nel Registro imprese.

Società tra avvocati – Disposizioni in materia di governance – Emendamento al Ddl. concorrenza

Con un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza approvato l’1.3.2016 in commissione Industria al Senato, vengono definiti i limiti nella governance della società fra avvocati. In particolare, viene previsto che:
– la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
– i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato s.o. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale 1.3.2016, il DM 4.2.2016 n. 23, che contiene il regolamento per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Nell’elenco vi sono anche gli appartenenti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Contratto preliminare di compravendita di casa di abitazione “non di lusso” – Promissario acquirente in possesso dei requisiti “prima casa” – Aliquota IVA applicabile

Nel settore immobiliare è frequente la circostanza in cui una società costruttrice stipuli, con una società commerciale, un contratto preliminare di compravendita per un’unità abitativa “non di lusso”, riconoscendo al promissario acquirente la facoltà di nominare un terzo come acquirente definitivo. La società commerciale potrebbe aver versato una caparra confirmatoria alla stipula del preliminare (importo fuori campo IVA) e successivi acconti sul prezzo (aliquota IVA del 10%).
Nell’ipotesi in cui sia nominato un acquirente in possesso dei requisiti per fruire dei benefici “prima casa”, tale soggetto potrà richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%. Quest’ultima potrà riguardare sia il saldo prezzo, sia quanto già corrisposto dalla società commerciale, se l’acquirente rimborsa le somme versate da quest’ultima. Il punto è stato chiarito con ris. Agenzia delle Entrate 11.8.2009 n. 212 e ris. DRE Emilia Romagna 9.5.2002 n. 909-20845.
La società commerciale, che non ha potuto detrarre l’imposta sulla quota parte di corrispettivo imputata ad acconto (in quanto afferente ad un immobile abitativo ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72), dovrebbe poter beneficiare della rettifica della detrazione IVA “a proprio favore” recuperando l’IVA assolta sull’acconto, non detratta in precedenza.

Plafond IVA – Superamento – Effetti

Alcune violazioni commesse in materia di IVA possono risultare “neutre” per il contribuente (fermi restando gli interessi e le sanzioni), in quanto al pagamento dell’imposta non versata corrisponde la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso.
Per esempio, nel caso in cui l’esportatore abituale abbia effettuato acquisti non imponibili oltre il limite del plafond IVA (c.d. “splafonamento”) e abbia provveduto al pagamento dell’imposta (unitamente agli interessi e alle sanzioni) mediante ravvedimento operoso, ovvero a seguito della definizione dell’accertamento, può comunque esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, o il diritto al rimborso, sempre che non vi siano contestazioni in merito all’inerenza degli acquisti (si veda, in tal senso, C.T.Reg. Milano 22.2.2016 n. 1044/67/2016).
Inoltre, come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento dell’imposta, anche se a seguito di accertamento.
Anche nell’ipotesi in cui il rimborso IVA sia stato eseguito in assenza dei requisiti previsti e sia stato emesso un atto di recupero delle somme rimborsate, l’imposta diviene nuovamente detraibile a seguito della definizione del provvedimento, salvo contestazioni in merito all’inerenza.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – Calcoli di convenienza

La valutazione di convenienza dell’assegnazione agevolata di beni ai soci deve tenere conto anche di aspetti quali:
– il passaggio dalla tassazione tendenzialmente basata sulla differenza tra costi e ricavi a quella forfetaria basata sul canone di locazione ridotto del 5%;
– la possibilità, per gli immobili locati ad uso abitativo, di beneficiare del regime della cedolare secca (inibito alle società semplici);
– la possibilità, per gli assegnatari, di accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– nel caso di utilizzo dell’immobile come abitazione principale, l’esenzione da IMU e TASI.
Occorre, sotto un diverso aspetto, tenere conto dei vincoli da rispettare, relativi:
– alla conformità urbanistica e catastale dei beni trasferiti;
– alla necessità di produrre l’attestato di prestazione energetica;
– al diritto di prelazione eventualmente spettante ai conduttori di immobili locati.

SRL – Natura – Trasformazione – Chiarimenti (comunicato CNDCEC 22.2.2016)

Nel documento di approfondimento sulle srl semplificate di cui all’art. 2463-bis c.c., a cura della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e approvato dal CNDCEC (comunicato 22.2.2016), sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle operazioni sul capitale e all’ipotesi di trasformazione.
Alla luce della normativa vigente esistono tre (sotto)tipi o tre varianti di srl, che si caratterizzano per la misura del capitale e per la possibilità di fruire di maggiore flessibilità nella costituzione e nella organizzazione della società:
– srl ordinaria, con capitale non inferiore a 10.000 euro;
– srl con capitale inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro (srl ordinaria a capitale minimo);
– srl semplificate, con capitale pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro.
La natura di varianti/sottotipi dell’unico tipo societario “srl” potrebbe determinare, in generale, in caso di passaggio dall’uno all’altro, solo una modifica dell’atto costitutivo, senza comportare una vera e propria trasformazione (con conseguente disapplicazione delle disposizioni e delle regole procedimentali di cui agli artt. 2498 ss. c.c.).
Per il CNDCEC, se si aderisce alla tesi della srl semplificata come forma societaria destinata alla fase di costituzione, qualche dubbio potrebbe riservare il passaggio alla forma finale di srl semplificata.

Leasing finanziario abitativo – Novità della legge di stabilità 2016 (Guida MEF – Assilea – Notariato)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la “Guida al leasing prima casa”, redatta in collaborazione con Assilea e il Consiglio Nazionale del Notariato, ha confermato:
-l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% (anziché del 10%), qualora la società di leasing acquisiti l’immobile, oggetto del contratto di leasing abitativo, da un costruttore soggetto passivo IVA, in presenza delle condizioni di “prima casa” in capo all’utilizzatore;
-che, per valutare la soglia dei 55.000,00 euro di reddito rilevante per la detrazione IRPEF, basta tenere conto del reddito complessivo, dichiarato dall’utilizzatore nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Inoltre, la disciplina del leasing abitativo (introdotta dalla legge di stabilità 2016), utilizzabile per l’acquisto di una unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna:
-consente la detrazione del 19% dei canoni e del riscatto, nonché l’applicazione agevolata dell’imposizione indiretta;
-introduce tutele per l’utilizzatore circa la possibilità di sospendere i canoni di locazione (per un massimo di 12 mesi), in caso di difficoltà a seguito di licenziamento e nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto.
Infine, in questo contratto l’utilizzatore non paga l’imposta sostitutiva gravante sui mutui (0,25%), non ci sono costi per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno di esercizio.

Assegnazione agevolata di beni ai soci – Terreni agricoli – Determinazione della plusvalenza

L’assegnazione agevolata di beni ai soci coinvolge anche i terreni posseduti dalle società. La prassi ministeriale (C.M. 21.5.99 n. 112/E) aveva però ritenuto di escludere dai benefici i terreni agricoli utilizzati direttamente (per la coltivazione o l’allevamento di animali), riconoscendone le strumentalità per destinazione.
Le modalità di determinazione delle plusvalenze relative ai terreni agricoli sono comuni a quelle che caratterizzano gli altri beni agevolati, e pertanto:
– in via ordinaria, si contrappongono il valore normale di ciascun terreno e il suo costo fiscalmente riconosciuto;
– su opzione della società, si assume in luogo del valore normale il valore catastale.
L’imposta di registro dovuta è ordinariamente pari al 15% (misura così prevista dall’1.1.2016), ed è ridotta al 50% in virtù delle disposizioni agevolative; le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa.

ISEE – Pensioni legate a situazioni di disabilità e indennità di accompagnamento – Inclusione nel reddito disponibile – Illegittimità (Consiglio di Stato 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842)

Confermando quanto in precedenza statuito dal TAR Lazio, il Consiglio di Stato, con tre pronunce depositate in data 29.2.2016, ha affermato che le indennità di accompagnamento erogate alle persone con disabilità non concorrono a formare il reddito utile per il calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Centrale, tra gli argomenti addotti a sostegno di tale conclusione, risulta essere la considerazione secondo cui “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare alcunché, né all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva e ontologica … situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.
Il sistema ISEE non può, dunque, considerare reddito un’indennità.
Il Ministro del Lavoro Poletti, nel commentare la sentenza, ha dichiarato che il Governo, preso atto della decisione, provvederà ad agire in coerenza con la stessa.