Con le circolari 29.2.2016 n. 44 e 45, l’INPS ha fatto il punto su alcune delle novità in materia previdenziale contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). In particolare, con la circ. 44/2016, l’Istituto previdenziale ha ricordato che l’art. 1, co. 298 del citato provvedimento, abrogando il co. 2 dell’art. 14 del DLgs. 503/92, ha reso possibile la cumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso legale di laurea e quella di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Sul punto, si osserva che la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento a periodi antecedenti all’1.1.2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere da quest’anno, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data. Viceversa, il regime di incumulabilità e alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate prima del 2016, in quanto ricadenti sotto le regole vigenti all’epoca. Invece, tra le novità di maggior rilievo esaminate nella successiva circ. 45/2016, si segnala la proroga al prossimo 31.12.2016 – in luogo dello scorso 30.6.2015 – del termine per la presentazione all’INPS delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge.
IMU – Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” – Approvazione dei coefficienti per il 2016 (DM 29.2.2016)
Con il DM 29.2.2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell’IMU e della TASI, dovute per l’anno 2016, relative ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per i fabbricati in questione, infatti, la base imponibile IMU e TASI si determina alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti del DM 29.2.2016.
Agevolazioni per le vendite giudiziarie immobiliari – Imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse – Novità del DL 18/2016
L’art. 16 del DL 18/2016 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovino applicazione in misura fissa (200 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell’ambito di vendite giudiziarie, a condizione che l’immobile sia rivenduto entro due anni.
L’agevolazione trova applicazione dal 16.2.2016 al 31.12.2016.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione della disciplina agevolativa, essa si applica agli atti ed ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell’ambito di:
-una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV c.p.c.;
-una procedura di vendita di cui all’art. 107 del RD 267/42 (Legge fallimentare), ovvero una vendita immobiliare fallimentare.
La sola condizione di applicazione del beneficio è stata fissata nel “ritrasferimento” dell’immobile, entro 2 anni dall’acquisto agevolato. In proposito, la norma prevede che ove la condizione del “ritrasferimento” non si realizzi nel termine biennale, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.
Infine, la norma opportunamente precisa che dalla scadenza di due anni decorre il termine, triennale, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie.
SNC a ristretta base familiare – Movimentazioni dei conti correnti personali dei soci – Legittimità dell’accertamento (C.T. Reg. Milano 21.1.2016 n. 355/45/16)
La C.T. Reg. Milano, con la sentenza 21.1.2016 n. 355/45/16, ha affermato che, in difetto di prova contraria, possono essere imputate alla società (nel caso specifico, una snc) le movimentazioni in entrata e in uscita dai conti correnti bancari personali dei soci quando sia fondatamente presumibile la sovrapposizione sostanziale degli interessi economici personali dei soci e quelli societari.
Dalla decisione emergerebbe un principio di diritto relativo alla sufficienza del legame familiare e societario a giustificazione dell’attribuzione delle movimentazioni bancarie dei soci alla società, che non pare aderente con il tenore letterale dell’art. 32 del DPR 600/73. La norma, infatti, si riferisce ai conti bancari “intrattenuti” dal contribuente sottoposto al controllo, ragion per cui i poteri previsti dall’articolo medesimo possono applicarsi anche a conti correnti di soggetti terzi legati al contribuente, “a condizione che l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è «fittizia o comunque è superata», in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita” (circ. Agenzia delle Entrate 32/2006, § 5.2)