Con la pubblicazione del provvedimento 25.3.2016 n. 45144, l’Agenzia delle Entrate ha previsto il differimento al 20.9.2016 del termine per la comunicazione delle operazioni 2015 nei confronti di controparti ubicate in Stati o territori “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010.
Resta fermo il termine dell’11.4.2016 (per i contribuenti IVA mensili) o del 20.4.2016 (per i contribuenti IVA trimestrali) entro il quale comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) di cui all’art. 21 del DL 78/2010, avvalendosi del modello polivalente.
La proroga prevista per la comunicazione “black list” permette la gestione autonoma dei due adempimenti. Tuttavia, al momento non vi sono indicazioni per coloro che hanno già provveduto a inviare i dati delle operazioni “black list” con il modello polivalente insieme al resto delle operazioni (“spesometro”). Avendo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di fatto previsto un differimento dei termini, non si ritiene necessario un ulteriore invio separato dei dati “black list” entro il 20.9.2016.
Immobili “merce” invenduti delle imprese immobiliari di costruzione – Esenzione IMU – Profili di incostituzionalità della disciplina ante 2014 (C.T. Prov. Pescara 22.12.2015 n. 901/1/15)
La C.T. Prov. di Pescara, nella sentenza 22.12.2015 n. 901/1/15, ha affermato che i Comuni devono rimborsare l’IMU versata per gli anni 2012 e 2013 relativamente agli immobili “merce” delle imprese, ossia degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
A decorrere dall’1.1.2014, gli immobili “merce” sono esenti dall’imposta municipale fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (artt. 2 co. 1 e 2 lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Secondo i giudici, con il DL 102/2013 il legislatore avrebbe “abrogato tacitamente la norma previgente” e conseguentemente i Comuni devono rimborsare quanto versato negli anni 2012 e 2013.
Operazioni con Paesi black list – Rinvio del termine per l’invio del modello polivalente al 20.9.2016 (comunicato stampa Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 51)
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 24.3.2016 n. 51, ha annunciato il differimento al 20.9.2016 del termine per l’invio della comunicazione annuale “black list” riferita al 2015, avvalendosi del modello polivalente.
Il termine originariamente previsto (11.4.2016 per i soggetti con contabilità IVA mensile e 20.4.2016 per i soggetti con contabilità IVA trimestrale) rimane valido per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) di cui all’art. 21 del DL 78/2010, oltre che per la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo.
Canone RAI – Presunzione legata all’utenza elettrica – Modello di dichiarazione sostitutiva per il superamento della presunzione – Approvazione (provv. Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 45059)
Con il provv. 45059/2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, con le relative istruzioni.
Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (L. 208/2015) per dichiarare:
– la non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica;
– la non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento (art. 10 co. 1 del RDL 246/38);
– che il canone non deve essere addebitato in un’utenza elettrica intestata al dichiarante perché esso è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
– il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.
La dichiarazione sostitutiva è presentata annualmente, in via telematica o mediante spedizione, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta.
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV presentata via posta dall’1.1.2016 al 30.4.2016 e in via telematica fino al 10.5.2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016.
Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Modello di comunicazione per la relativa fruizione – Approvazione (provv. Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 45080)
Con il provv. 24.3.2016 n. 45080, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da inviare per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 co. 98 -108 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
– a partire dal 30.6.2016 e fino al 31.12.2019;
– direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati;
– esclusivamente in via telematica, mediante il software “Creditoinvestimentisud”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, è composto:
– dall’informativa sul trattamento dei dati personali e dai riquadri contenenti i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione;
– dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– dagli impegni assunti con la sottoscrizione;
– dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
– dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
– dal quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Dubbi applicativi (risposte Min. Lavoro 23.3.2016)
Aggiornando le FAQ pubblicate sul sito Cliclavoro con la finalità di risolvere i dubbi applicativi sollevati dagli operatori, il Ministero del Lavoro si è occupato, tra l’altro, dell’ipotesi in cui:
– il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di uno dei soggetti abilitati, comunichi le dimissioni con la nuova procedura telematica, indicando una data di decorrenza delle stesse (coincidente con la data di cessazione del rapporto di lavoro) comprensiva del periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato;
– dopo la ricezione della suddetta comunicazione da parte del datore di lavoro, le parti si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando la data di decorrenza inserita nel modulo telematico.
Al riguardo – ricordato, in linea con la circ. 12/2016, che la procedura on line ex DLgs. 151/2015 e DM 15.12.2015 non incide sulle disposizioni relative al preavviso, lasciando comunque alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale – il Ministero chiarisce che sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore debba revocare le dimissioni trasmesse telematicamente.
La data che rileva ai fini della cessazione del rapporto lavorativo è, dunque, quella recata dalla C.O. inviata al Centro per l’impiego, anche se diversa da quella indicata nel modulo telematico delle dimissioni.
Forme societarie – Srl semplificata – Inammissibilità (nota Consiglio Nazionale del Notariato 23.3.2016)
Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella nota 23.3.2016, ha escluso la possibilità di costituire società tra professionisti nella forma di srl semplificata.
Ciò in ragione, da un lato, della specificità delle clausole da inserire nell’atto costitutivo della società tra professionisti, e, dall’altro, dell’inderogabilità del modello standard di atto costitutivo della srl semplificata.
È ammessa, invece, la costituzione della società tra professionisti in forma di srl a capitale minimo, con capitale inferiore a euro 10.000,00 ma almeno pari a euro 1,00, rientrando le srl tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla L. 183/2011 sulle società tra professionisti.
“Blocco” degli aumenti dei tributi locali – Novità della legge di stabilità 2016 – Chiarimenti (ris. Min. Economia e finanze 22.3.2016 n. 2/DF)
Il Dipartimento delle finanze, con la ris. 22.3.2016 n. 2/DF, ha delineato l’ambito applicativo della disposizione contenuta nel co. 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
In particolare, è stato precisato che la sospensione si applica:
– alle delibere che prevedono l’istituzione di nuovi tributi locali, quali ad esempio l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23;
– a tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come avviene, ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF attraverso la riduzione o l’eliminazione della soglia di esenzione;
– al contributo di sbarco (ex imposta di sbarco) ed al nuovo contributo in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica di cui all’art. 4 co. 3-bis del DLgs. 23/2011;
– al canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
Operazioni con Paesi black list – Modalità e termini di comunicazione
Le operazioni con controparti aventi residenza o localizzazione negli Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al DM 4.5.99 e al DM 21.11.2001, da riepilogare nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente, devono essere comunicate solo se l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive con tali controparti registrate nell’anno solare 2015 eccede la soglia di 10.000,00 euro, introdotta dal DLgs. 175/2014.
Il limite è da intendersi riferito all’importo complessivo delle operazioni, e non alla singola operazione che vede quale controparte un soggetto localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Il monitoraggio rimane obbligatorio per le transazioni con Stati quali Singapore, Malaysia, Filippine, Hong Kong, espunti dal DM 21.11.2001 nel corso del 2015, ma che permangono nella lista di cui al DM 4.5.99.
Enti sportivi dilettantistici – Somme corrisposte per spese di pubblicità – Deducibilità integrale nell’esercizio (Cass. 23.3.2016 n. 5720)
Secondo la sentenza Cass. 23.3.2016 n. 5720, sono deducibili le somme erogate ad un ente sportivo dilettantistico affinché questi esponesse il marchio dell’impresa sulle proprie divise in occasione di eventi.
Tali versamenti si considerano spese di pubblicità deducibili interamente nell’esercizio a prescindere dall’effettivo ritorno in termini di ricavi.
In applicazione dell’art. 108 del TUIR, in assenza di un nesso tra l’attività sponsorizzata e quella svolta dallo sponsor, le somme corrisposte non rientrerebbero tra le spese di pubblicità e pertanto non potrebbero essere dedotte integralmente. Tuttavia, rileva la Corte, ai sensi dell’art. 90 co. 8 della L. 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le società e associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario.