Detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica – Parti comuni di edifici – Capienza IRPEF dei condomini – Cessione del credito al fornitore (Provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434)

L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità attuative della disposizione sono contenute nel Provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434.
Le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
– il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF nel 2015;
– le spese per gli interventi devono essere sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
– la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
– il condominio deve, entro il 31.3.2017, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l’importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il credito ceduto verrà utilizzato dai fornitori, in compensazione con qualunque debito fiscale, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal 10.4.2017; la quota non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni successivi ma non potrà essere chiesta a rimborso.

Certificazione unica – Modalità di rilascio da parte dell’INPS (circ. INPS 22.3.2016 n. 55)

Rivolgendosi ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto di imposta, l’INPS, con la circ. 22.3.2016 n. 55, ha illustrato:
– le modalità attuative relative al rilascio della Certificazione Unica 2016;
– i diversi canali, telematici e “fisici”, a disposizione dell’utenza.
Innanzitutto, l’Istituto spiega che gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la C.U. 2016 dal sito www.inps.it, attraverso uno dei seguenti percorsi di navigazione:
– Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione Unica 2016;
– Accedi ai servizi > Elenco di tutti i servizi > Certificazione Unica 2016;
– Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Cittadino > Certificazione Unica 2016.
Da quest’anno, è possibile visualizzare la Certificazione Unica, sempre previa autenticazione con codice fiscale e PIN, anche tramite l’App istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple. Dal 15.3.2016, è, inoltre, consentito l’accesso al servizio tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore, da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.
Quanto alle modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica – dedicate, in particolare, agli utenti che non possiedano le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on line – vengono descritti i seguenti canali:
– servizio erogato dalle strutture territoriali INPS;
– postazioni informatiche self service;
– posta elettronica certificata;
– patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
– Comuni e altre P.A. abilitate;
– “Sportello mobile” per utenti ultra ottantacinquenni;
– numeri dedicati ai pensionati residenti all’estero;
– in via residuale, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla Certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante gli altri servizi, spedizione della C.U. al domicilio del titolare.

Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini-ter”) – Termine di presentazione delle istanze (circ. Min. Sviluppo economico 23.3.2016 n. 26673)

Con la circ. 23.3.2016 n. 26673, il Ministero dello Sviluppo economico definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’art. 6 del DM 25.1.2016, recante la disciplina della c.d. “Nuova Sabatini-ter”.
Le domande di accesso alle suddette agevolazioni possono essere presentate, da parte delle PMI, a partire dal 2.5.2016.
Fino al termine iniziale del 2.5.2016, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal DM 27.11.2013.
Tuttavia, come stabilito dall’art. 14 co. 3 del DM 25.1.2016, le ulteriori disposizioni recate dal medesimo decreto, in particolare le disposizioni di cui agli artt. 10 (erogazioni delle agevolazioni) e 12 (revoche) si applicano a decorrere dal 10.3.2016 anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

Infortunio sul lavoro – Trasmissione del certificato medico – Novità del DLgs. 151/2015

In data 22.3.2016 è diventata operativa la nuova procedura telematica di trasmissione del certificato medico in caso di infortunio e malattia professionale del lavoratore, le cui modalità sono state ridefinite dall’art. 21 del DLgs. 151/2015. In sintesi, modificando l’art. 53 del DPR 1124/65, il citato provvedimento di legge ha stabilito che l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è ora a carico del medico o della struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza. In questo modo il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, ma resta obbligato a trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL – nella quale deve indicare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico – nei termini di 2 giorni in caso di infortunio (24 ore se mortale) e 5 in caso di malattia professionale, dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Operativamente, con la circ. 10/2016, l’INAIL ha reso noto che il datore di lavoro munito di credenziali potrà cercare il certificato medico accedendo al portale www.inail.it e utilizzando la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online Denunce di Infortunio/MP/SA. A quel punto, occorrerà digitare il codice fiscale del lavoratore, nonché il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso. Si precisa, altresì, che questi ultimi due dati devono essere forniti dal lavoratore, insieme al numero di giorni di prognosi relativi all’evento, e che i termini per la presentazione delle denunce decorrono proprio dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Utilizzo dei voucher – Modalità – Misure allo studio del Governo

Tra i diversi decreti correttivi al Jobs act (L. 183/2014) che nei prossimi mesi inizieranno l’iter di approvazione, si segnala anche un provvedimento ad hoc per quanto concerne i c.d. voucher utilizzati come modalità di pagamento nell’ambito delle prestazioni di lavoro accessorio disciplinate dall’art. 48 e seguenti del DLgs. 81/2015. Tale provvedimento, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri tra la fine di maggio e gli inizi di giugno 2016, dovrebbe contenere misure restrittive circa l’utilizzo dei voucher, con la finalità di renderli pienamente tracciabili. In pratica, le imprese che li utilizzeranno, dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, nominativo e codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa di data e luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa e la sua durata.
Si introduce, insomma, una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il “lavoro a chiamata”, senza toccare, però, i limiti di compenso annui di questi strumenti (7.000 euro, con tetto di 2.000 per ciascun committente). L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare l’utilizzo illegale ed elusivo dei buoni che, secondo il Ministero del Lavoro, consiste principalmente nell’acquistarli ma usarli solo in caso di controlli (nel 2015 ne sono stati venduti 114,9 milioni, ma ne sono stati riscossi 88,1 milioni e una parte è stata restituita e rimborsata) oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato.

Giustificato motivo oggettivo – Impossibilità di ricollocare il lavoratore – Onere della prova a carico del datore di lavoro (Cass. 22.3.2016 n. 5592)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5592 del 22.3.2016, ha sovvertito l’interpretazione sino ad oggi prevalente in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che poneva in capo al datore di lavoro l’onere di provare di aver assolto all’obbligo di repechage e un diverso onere a carico del lavoratore di dedurre l’esistenza di posti di lavoro alternativi) e ha affermato che incombe sul solo datore dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni all’interno dell’organizzazione, senza che sia necessaria la preventiva allegazione da parte del lavoratore circa l’esistenza di mansioni alternative presso cui essere adibito.
Secondo la nuova impostazione dei giudici di legittimità, l’art. 5 della L. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali pone chiaramente a carico del datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento nel quale rientra, quale elemento costitutivo, la verifica sul repechage del lavoratore in una diversa posizione aziendale.
Nel ricorso proposto dal lavoratore avverso il licenziamento, pertanto, è adesso sufficiente che quest’ultimo:
– ne contesti l’illegittimità;
– affermi l’inesistenza delle ragioni aziendali addotte, nonchè la violazione dell’obbligo di repechage (senza più alcun onere di

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) – Soggetti obbligati

Il termine per l’invio del c.d. “spesometro”, tramite il modello polivalente, scade l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, a tal proposito, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli enti pubblici non commerciali titolari di partita IVA (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908), in quanto l’esonero previsto per gli anni 2012 e 2013, e confermato per il 2014, non è stato esteso all’anno 2015.
Si precisa, tuttavia, che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA solo laddove le stesse non siano documentate da fattura elettronica. Per cui, gli enti della Pubblica amministrazione cui l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso nel corso del 2015 saranno tenuti a comunicare soltanto le operazioni documentate con fattura cartacea relative a tale anno.
Inoltre, è previsto un ulteriore esonero, generalizzato, per le operazioni relative al 2015 comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 9.2.2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) – Operazioni con San Marino

A seguito dell’uscita della Repubblica di San Marino dalla “black list” di cui al DM 4.5.99 a decorrere dal 24.4.2014, le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate con controparti stabilite in San Marino sono rilevate nel modello polivalente secondo le ordinarie regole previste per le operazioni con l’estero.
Fanno eccezione i soli acquisti di beni da San Marino senza esposizione dell’IVA sammarinese, certificati con autofattura ai sensi dell’art. 16 del DM 24.12.93, rilevati nel quadro SE del modello polivalente su base mensile.
Per il resto, si utilizzano i quadri relativi alle operazioni con l’estero:
– quadro SE, per gli altri acquisti di beni e servizi da operatori sammarinesi, se esposti in forma analitica; ovvero quadro BL, se esposti in forma aggregata;
– quadro FN, per le operazioni attive rese ad operatori stabiliti in San Marino, se esposte in forma analitica; ovvero quadro BL, se esposte in forma aggregata (con le esclusioni che verranno di seguito segnalate).
Valgono, anche per San Marino, le esclusioni “oggettive” dalla comunicazione in oggetto previste per le importazioni, le esportazioni, le operazioni già comunicate con i modelli INTRASTAT e per tutte le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.

Acquisto di beni ammortizzabili a rate – Detraibilità e rimborsabilità dell’IVA

La vendita con riserva di proprietà, ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 1) del DPR 633/72,  costituisce cessione di beni. Tale previsione costituisce una deroga al principio generale che ricollega l’origine dell’operazione di cessione al trasferimento del diritto reale. L’imposta assolta sull’acquisto di beni acquistati a rate è detraibile, salvo l’applicazione dei limiti generali soggettivi e oggettivi. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13315 del 29.5.2013, ha sancito inoltre che, per i beni ammortizzabili, sussiste il diritto di rimborso ex art. 30 co. 2 lett. c) del DPR n. 633/72. Il contribuente, qualora non riesca a utilizzare interamente l’IVA a credito in sede di liquidazione periodica, potrà chiedere a rimborso l’IVA assolta sui beni ammortizzabili acquistati con riserva di proprietà, se d’importo superiore a euro 2.582,28.

Sostituzione a titolo di acconto – Ritenuta operata ma non versata

Uno dei problemi caratterizzanti la sostituzione d’imposta riguarda la responsabilità del sostituito per la ritenuta applicata ma poi non versata dal sostituto.
Recente giurisprudenza ha affermato che, se le somme sono state percepite al netto della ritenuta (quindi essa è stata applicata), responsabile verso l’Erario è il solo sostituto (C.T. Reg. Milano 11.1.2016 n. 23/49/16; C.T. Prov. Torino 12.2.2014 n. 366/14/14, caso, quest’ultimo, in cui il sostituto era nel frattempo fallito).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069, non pare avere fornito opinioni in merito, in quanto ha precisato che se il sostituito riesce a dimostrare che le somme sono state erogate al netto della ritenuta (mediante documentazione bancaria) questa può essere scomputata, in armonia con la ris. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 68. Trattasi, a ben vedere, di un diverso problema, sempre riguardante la responsabilità per le ritenute ma non coincidente con quello che sembra emergere dall’interrogazione parlamentare.