È stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico un manuale sulle agevolazioni alle imprese.
In particolare, con riferimento alle start up innovative, si segnala la possibilità di costituzione avvalendosi di una procedura semplificata senza il ricorso al notaio, mediante un documento informatico firmato digitalmente.
La procedura, non ancora definita completamente, consentirà di compilare on line l’atto costitutivo e lo statuto con l’utilizzo di un modello standard tipizzato.
Società tra professionisti – Forme societarie – Srl semplificata – Ammissibilità (P.O. CNDCEC 14.3.2016 n. 262)
Il CNDCEC, nel Pronto Ordini 14.3.2016 n. 262, ha ribadito, riprendendo quanto già affermato nella precedente circolare CNDCEC 12.7.2013 n. 32/IR, che la società tra professionisti può essere costituita nella forma di srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c.
Infatti, l’art. 10 co. 3 della L. 183/2011 fa un generico rinvio ai “modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” e, quindi, sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo.
Occorrono, però, gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue.
In particolare, viene evidenziato che l’inderogabilità stabilita per le clausole del modello standard ai fini della costituzione delle srl semplificate va intesa nel senso che “solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile” (si veda anche documento CNDCEC 15 febbraio 2016).
Trasmissione telematica dei certificati di malattia – Novità del DLgs. 151/2015
A partire da oggi 22.3.2016 entrano in vigore le disposizioni dell’art. 21 del DLgs. 151/2015 che dispongono che l’obbligo di invio telematico del certificato medico non gravi più in capo al datore di lavoro del dipendente infortunato o affetto da malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che gli presti le prime cure.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni:
-il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’INAIL senza, però, inviare contestualmente il certificato medico;
-il lavoratore infortunato dovrà fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi;
-dal momento in cui il datore avrà a disposizione questi dati decorrerà il termine previsto per l’irrogazione delle sanzioni in caso di omissione della denuncia d’infortunio o di malattia professionale;
-è a carico dell’INAIL (non più del datore di lavoro), l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a 30 giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle DTL.
L’INAIL, con la circ. 10/2016 ha chiarito che nella fase transitoria il certificato medico potrà essere trasmesso anche via Pec; in tal caso, il documento potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo.
Al riguardo il Min. Salute ha precisato che, in assenza di uno specifico limite temporale, il termine massimo per l’invio del certificato possa ragionevolmente individuarsi entro 24 ore dal giorno successivo alla prestazione effettuata.
Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti
Con l’art. 23 del DLgs. 151/2015 è stata data attuazione alla L. 183/2014 (Job act), laddove era prevista la revisione della disciplina dei controlli a distanza ex art. 4 della L. 300/70, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. In via preliminare, in ogni caso, il legislatore abbia confermato che gli strumenti audiovisivi – e non solo – possono essere impiegati anche laddove derivi una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, purché ricorra una giustificazione ritenuta apprezzabile, ossia la presenza di un interesse meritevole di tutela, come le esigenze organizzative e produttive, la sicurezza delle condizioni di lavoro e, novità introdotta proprio dalle recenti modifiche, la tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, la vera novità introdotta dall’art. 23 del DLgs. 151/2015 è contenuta nel nuovo co. 2 dell’art. 4 della L. 300/70, il quale esclude la necessità di accordo sindacale ovvero di autorizzazione ministeriale per l’impiego di strumenti utilizzati dal lavoratore per la resa della prestazione. Quindi, cellulari, smartphone, tablet e pc che, in certi casi, costituiscono veri e propri potenziali strumenti di controllo dei lavoratori, se necessari alla resa della prestazione lavorativa, esonerano il datore di lavoro dalle procedure autorizzative contenute al co. 1 dell’art. 4 della L. 300/70. Permangono, invece, dubbi circa l’impiego dei GPS installati su mezzi aziendali di trasporto, in quanto ci si chiede se gli stessi possano effettivamente rientrare, come parrebbe logico e opportuno, nelle ipotesi di cui al comma 2, con la conseguente esonero, come detto, dalla procedura autorizzativa.
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) – Paradisi fiscali – Compilazione del quadro BL
Il giorno 11 aprile scadrà il termine per l’invio della comunicazione polivalente, da parte dei contribuenti con periodicità IVA mensile. La scadenza per i contribuenti trimestrali è, invece, il 20 aprile.
Il modello non presenta novità di rilievo con riferimento al contenuto e alle specifiche tecniche. Alcuni dubbi riguardano, invece, l’indicazione nel quadro BL delle operazioni con soggetti aventi sede nei Paesi esclusi nel 2015 dalla lista di cui al DM del 21.11.2001 (es. Svizzera, Singapore, Hong Kong), ma ancora presenti nell’elenco ex DM del 4.5.1999. L’Amministrazione finanziaria, nella circ. Agenzia delle Entrate del 21.10.2010 n. 53, aveva chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste anche se l’operatore ha sede in un Paese incluso in una sola delle liste. Si ritiene, pertanto, che tale indicazione debba considerarsi valida anche per la comunicazione polivalente di quest’anno.
Detrazione IRPEF/IRES del 65% per la riqualificazione energetica – Parti comuni di edifici – Capienza IRPEF dei condomini
L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
– il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l’IRPEF nel 2015;
– le spese per gli interventi devono essere sostenute nell’anno 2016;
– la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
– il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all’Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l’elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l’elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell’importo.
La detrazione sarà ripartita dall’impresa in 10 quote annuali di pari importo.
CIG in deroga – Novità del DLgs. 148/2015 e della L. 208/2015 – Ambito applicativo
La Cig in deroga (CIGD) 2016, a cui potranno accedere i datori di lavoro esclusi da CIGO e CIGS per i lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi all’inizio del periodo d’intervento, è disciplinata:
– dal DLgs 148/2015, che detta principi generali da coniugare con valide le regole applicative previste dal decreto Lavoro-Economia 83473/2014
– dall’art. 1 co. 304 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che, sulla base della L. 92/2012, ha incrementato il finanziamento del sussidio di 250 milioni di euro e ha stabilito un limite massimo di possibile utilizzo di tre mesi nell’arco di un anno per la concessione o la proroga del trattamento di CIGD, a decorrere dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2016.
Il Min. Lavoro, con le note 40/3223 dell’11.2.2016 e 40/4831 dell’1.3.2016, ha precisato, inoltre, che i datori di lavoro esclusi da CIGO e CIGS che rientrino nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) possano optare per l’accesso al trattamento della CIG in deroga nei limiti previsti dalla normativa o, alternativamente, per le misure previste dal FIS o da quelli bilaterali.
Tra l’altro, la normativa che regolamenta il Fondo, istituito dal DLgs. 148/2015 in sostituzione del fondo di solidarietà residuale, prevede che, nelle more dell’emanazione del DM Lavoro-Economia che istituisca formalmente il FIS, i datori di lavoro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale possano fruire delle nuove prestazioni disciplinate dal Jobs Act.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Condizioni di legittimità (Cass. 8.3.2016 n. 4509)
Con la sentenza 4509/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora un datore di lavoro intenda licenziare per giustificato motivo oggettivo un dipendente, dovrà dimostrare non solo l’avvenuta soppressione del posto di lavoro fino a quel momento occupato dal lavoratore, ma anche che non vi è la possibilità di impiegarlo in una posizione equivalente e di aver proposto al dipendente una dequalificazione, senza aver ottenuto il consenso dell’interessato, qualora vi siano posti disponibili in mansioni inferiori alle precedenti. In relazione all’obbligo di repechage, l’imprenditore è, quindi, onerato dall’obbligo di dimostrare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al lavoratore, prima di licenziarlo e senza averne ottenuto il consenso, la possibilità di impiegarlo in mansioni inferiori. Il giudice potrà considerare legittimo il licenziamento solo se il datore di lavoro abbia correttamente assolto a tale dovere di ricollocazione, sempre che la riorganizzazione aziendale da cui consegue la soppressione del posto sia effettiva.
Attualmente la legittimità di un accordo per un inquadramento inferiore ai fini della conservazione del posto di lavoro non trova più il suo fondamento solo in un consolidato orientamento della giurisprudenza, ma è stato consacrato nel nuovo co. 6 dell’art. 2103 c.c., introdotto dal DLgs. 81/2015. L’accordo è valido purché sia stipulato in una delle sedi protette individuate dall’art. 2113 c.c. o davanti alle commissioni di certificazione, per cui non è più ammissibile un consenso informale al demansionamento, che in precedenza la giurisprudenza riteneva sufficiente se finalizzato a evitare la risoluzione del rapporto.
Rettifica della rendita catastale – Motivazione adeguata – Necessità – Orientamenti giurisprudenziali
Il principio ormai costante che emerge dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è quello di ritenere che gli accertamenti catastali sono nulli se non sono adeguatamente motivati.
Il contribuente deve poter comprendere i motivi della variazione eseguita dall’ufficio, per riscontrarne la correttezza ed eventualmente decidere di ricorrere al giudice tributario.
Gli atti di accertamento catastali, infatti, spesso riportano una motivazione sintetica e schematica che difficilmente risponde ai requisiti minimi per la validità dell’atto (tra le altre, Cass. 20251/2015).
Il provvedimento, per garantire il diritto di difesa, deve contenere:
– la menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune;
– l’indicazione delle trasformazioni edilizie;
– l’indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all’unità oggetto di riclassamento, quando l’atto sia conseguente a un aggiornamento o a un’incongruità rispetto ad altri immobili (Cass. 23247/2014).
Pagamento della cartella di Equitalia mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta – Modalità
L’art. 28-ter del DPR 29.9.1973 n. 602 disciplina una modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo tramite compensazione con quelle chieste a rimborso dal contribuente. La compensazione può riguardare crediti relativi ad imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte d’atto, preventivamente chiesti a rimborso, mediante specifica istanza o con la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo, invece, trovare applicazione nel caso di crediti d’imposta riportati a nuovo all’interno delle medesime dichiarazioni.
Alla luce di questa norma, in occasione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente verificare se il beneficiario sia iscritto a ruolo e trasmettere ad Equitalia un elenco dei beneficiari dei rimborsi. Successivamente, spetta all’Agente della riscossione inviare una proposta di compensazione che il contribuente può accettare o rifiutare.
Un eventuale rifiuto deve essere valutato con cautela posto che l’Agente della riscossione potrebbe attivare la procedura di pignoramento presso terzi (in questo caso, presso l’Agenzia delle Entrate) per la somma corrispondente a quella oggetto di domanda di rimborso.