Note di variazione in caso di procedure esecutive o concorsuali o risoluzione per inadempimento – Novità della legge di stabilità 2016 – Decorrenza (circ. AIDC 14.3.2016 n. 5)

L’AIDC, con la circolare n. 5 del 14.3.2016, ha affrontato le principali questioni attinenti alla disciplina delle note di variazione IVA, come modificata dall’art. 1 co. 126 e 127 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
In particolare, per quanto riguarda le novità in tema di nota di variazione in diminuzione nel caso di procedure concorsuali, l’AIDC ritiene che la nota stessa possa essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura solo per i procedimenti che si apriranno a decorrere dall’1.1.2017.
L’interpretazione, aderente al disposto letterale dell’art. 1 co. 127 della L. 208/2015, si discosta da quanto affermato nella circ. Assonime 11.2.2016 n. 5, secondo cui la nuova disciplina sarebbe applicabile in tutti le situazioni in cui la procedura concorsuale non risulti chiusa alla data del 31.12.2016.
Tra le altre indicazioni fornite, la circolare AIDC ritiene che possano annoverarsi tra le procedure oggetto della nuova disciplina relativa alle note di variazione IVA anche l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore, in quanto procedimenti annoverati tra le “procedure concorsuali” ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L. 3/2012.

Comunicazione polivalente -Operazioni con Paesi black list – Modalità e termini di comunicazione

Le comunicazioni delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1 del DL 40/2010) sono effettuate con periodicità annuale, utilizzando il modello di comunicazione polivalente.
Lo stesso modello deve essere utilizzato per comunicare i dati rilevanti ai fini del c.d. “spesometro”.
Non sussistono chiarimenti specifici in merito alla possibilità di effettuare due invii separati per i due adempimenti, utilizzando naturalmente lo stesso modello: si tratta di una possibilità che dovrebbe essere garantita in base all’analisi delle specifiche tecniche del modello, anche se sarebbe opportuna una conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Diritto d’interpello – Novità del DLgs. 156/2015

Il DLgs. 156/2015 ha riformulato l’art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), recante la disciplina degli interpelli, da inviare su carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
I tempi della risposta sono di 90 giorni per l’interpello ordinario e di 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, salvo silenzio assenso.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell’amministrazione ma non per il contribuente il quale può non uniformarsi alla risposta fornita, se sfavorevole, nel rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi:
– nel caso degli interpelli probatori, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la risposta negativa (art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97, in vigore dall’1.1.2016);
– nel caso dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list si applica una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97);
– con riguardo all’interpello disapplicativo, per cui è prevista l’obbligatorietà, opera, in caso di mancata presentazione, la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, raddoppiata nelle ipotesi in cui l’amministrazione disconosca la legittimità della “disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo”.

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo

In merito alla determinazione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
– la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione di beneficiare dell’agevolazione;
– il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.

Istituzione della “NASpI” – Contributo per il funzionamento – Debenza

Grazie ad una specifica previsione contenuta all’art. 2-quater del DL 210/2015 (il c.d. “Milleproroghe”, convertito dalla L. 21/2016), per tutto il 2016 le imprese non pagheranno il “ticket licenziamento” in caso di appalti e fine lavori dell’edilizia. Il “ticket” in argomento, si ricorda, è stato introdotto dalla L. 92/2012 (legge Fornero) per finanziare gli ammortizzatori sociali e, in particolare, le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI che, con il DLgs. 22/2015, sono state in seguito abrogate e sostituite con la NASpI, senza però apportare alcuna modifica al regime di contribuzione.
Il ticket in questione è dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione delle cessazioni intervenute a seguito di:
– dimissioni (tranne le dimissioni per giusta causa o intervenute durante il c.d. “periodo tutelato di maternità”);
– risoluzioni consensuali (a meno che non derivino da procedura di conciliazione presso la DTL a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– decesso del lavoratore;
– risoluzioni di rapporti di lavoro domestici.
Sul punto, si precisa che l’abrogata disposizione ex L. 92/2012 aveva disposto l’esclusione dal versamento del ticket, fino al 31.12.2016, dei datori di lavoro tenuti al pagamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità (di cui all’art. 5, co. 4 della L. 223/91) nonché, per il periodo dal 2013 al 2015, nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (c.d. “clausole o patti sociali”);
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per queste ultime ipotesi, dunque, dall’1.1.2015 le imprese avrebbero dovuto cominciare a versare il ticket licenziamento. Tuttavia, con l’apposita disposizione del “Milleproroghe”, l’esenzione perdurerà per tutto l’anno 2016.

Notifica avvenuta in plico chiuso tramite servizio postale – Contestazione del contenuto della busta (Cass. 18.3.2016 n. 5397)

Cass. 18.3.2016 n. 5397 ha stabilito che, se la cartella di pagamento, come ammette l’art. 26 del DPR 602/73, è notificata a mezzo posta, ai fini probatori è sufficiente che l’Agente della riscossione produca l’avviso di ricevimento.
Non è necessario che lo stesso dimostri che il plico spedito in busta chiusa conteneva proprio la cartella di pagamento.
Ove sia il contribuente a eccepire la discordanza tra l’atto che avrebbe dovuto essere notificato e quello che, in concreto, è stato rinvenuto nella busta, spetta al medesimo fornire la relativa prova.
La Cassazione si discosta quindi da un diverso orientamento, secondo cui l’onere della prova sarebbe spettato all’Agente della riscossione (Cass. 11.2.2015 n. 2625).

Superammortamento – Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Beni ceduti nel corso dell’esercizio

Sulla base della ris. Agenzia delle Entrate 41/2002, la variazione in diminuzione del super-ammortamento spetta anche per i beni ceduti nel corso dell’esercizio, per i quali l’ammortamento imputato nel Conto economico è deducibile pro-rata temporis.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha precisato che, nel caso in cui civilisticamente sia stanziata una quota di ammortamento inferiore a quella massima fiscalmente deducibile secondo le aliquote tabellari di cui al DM 31.12.1988, la deduzione della quota di super-ammortamento è comunque determinata in base all’ammortamento fiscale tabellare, anche il super-ammortamento deducibile nel periodo d’imposta in cui il bene viene alienato, in quanto sganciato dalle vicende civilistiche, dovrebbe essere determinato applicando l’aliquota tabellare sul costo di acquisto incrementato del 40%, e quindi con le stesse modalità applicate nei periodi d’imposta di possesso pieno del cespite.

Riforma degli studi di settore – Proposta del Governo – Esclusione degli studi per i professionisti “per cassa” (Convegno Nazionale CNDCEC)

Nel corso del Convegno nazionale organizzato dal CNDCEC, tenutosi a Torino il 18.3.2016, il Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha annunciato, tra l’altro:
– l’adozione, a breve termine, di un decreto correttivo della delega fiscale finalizzato ad una maggiore semplificazione e informatizzazione delle procedure per la fatturazione elettronica;
– in merito all’eliminazione degli studi di settore per i professionisti, la formulazione di una proposta ad hoc che dovrà essere recepita nella prossima legge di stabilità.
Sono state valutate positivamente dall’Esecutivo le proposte avanzate dai commercialisti e ricordate nell’intervento di Gerardo Longobardi:
– la reintroduzione del modello F24 cartaceo, per andare incontro alle esigenze di una fascia di contribuenti per la quale la digitalizzazione rappresenta, a volte, più un ostacolo che una semplificazione;
– la possibilità di eliminare l’obbligo, a carico dei professionisti, di accettare pagamenti tramite POS per alcune operazioni in rapporto alle quali il vantaggio della tracciabilità risulta inferiore all’onere sopportato dal soggetto che le pone in essere;
– la previsione della deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale obbligatori.

Finanziamento e contributi per l’acquisto di impianti, macchinari e investimenti “tecnologici” (c.d. “Nuova Sabatini-ter”) – Modalità di erogazione del contributo – Decorrenza (DM 25.1.2016)

Il Ministero dello Sviluppo economico, nell’ambito di alcune FAQ pubblicate nell’apposita sezione dedicata alla c.d. “Nuova Sabatini-ter”, precisa che i nuovi termini stabiliti dal DM 25.1.2016 non sono retroattivi, ma decorrono dal 10.3.2016.
Viene quindi chiarita la decorrenza dei termini per un’impresa che ha ultimato l’investimento prima del 10.3.2016. In particolare:
– se alla data del 10.3.2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10.3.2016;
– se alla data del 10.3.2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10.3.2016;
–  se alla data del 10.3.2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2015 – Indicazioni operative (circ. INPS 17.3.2016 n. 52)

Con il DM 1.12.2015, è stata confermata per l’anno 2015, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva prevista dall’art. 29 co. 2 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno (40 ore settimanali) presso le imprese appartenenti al settore dell’edilizia e in possesso di specifici requisiti, come ad esempio la regolarità contributiva. Sull’argomento, è intervenuto l’INPS con la circ. 17.3.2016 n. 52, fornendo le istruzioni operative a favore delle imprese edili interessate. Operativamente, le istanze per richiedere la riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 potranno essere inoltrate telematicamente all’INPS fino al 15.5.2016, utilizzando il modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito www.inps.it all’interno del cassetto previdenziale aziendale, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Se il controllo automatizzato darà esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016. Sul punto, si ricorda che il beneficio può essere fruito entro il 16.5.2016 per mezzo delle denunce UniEmens di competenza fino al mese di aprile 2016. In pratica, le imprese edili autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016. Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, si dovrà utilizzare il codice L207, riferito al recupero di arretrati, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.