L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 40892 del 17.3.2016 (che attua quanto stabilito dal DM 8.11.2011), ha esteso le modalità di versamento previste dall’art. 17 del DLgs. 241/97 alle somme dovute per la dichiarazione di successione.
Più precisamente, dall’1.4.2016, si potranno pagare con il modello F24 le imposte sulle successioni, ipotecaria, catastale e di bollo, le tasse ipotecarie, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, oltre ai relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.
Inoltre, fino al 31.12.2016, al fine di consentire l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, è previsto un periodo transitorio, in cui tutti i contribuenti potranno utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24, per pagare le somme dovute per la presentazione della dichiarazione di successione; mentre dall’1.1.2017 i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite F24.
Decorso dei sessanta giorni dalla consegna del “PVC” – Rilevanza della “emissione” dell’accertamento (Cass. 17.3.2016 n. 5361)
I sessanta giorni entro cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento non può essere emesso qualora, in sede di controllo sostanziale, sia stato formato il verbale di constatazione, devono essere computati non riferendosi alla data di notifica dell’atto ma di emissione (Cass. 17.3.2016 n. 5361).
Infatti, è con la emissione/sottoscrizione dell’accertamento che il provvedimento viene ad esistenza, posto che la notifica ne integra solamente l’efficacia.
Nello stesso senso si era pronunciata Cass. 28.5.2015 n. 11088.
Reverse charge “interno” – Prevalenza rispetto ad altri istituti
L’applicazione dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, in base al quale l’obbligo di versamento dell’imposta e i relativi adempimenti ricadono sul cessionario o committente soggetto passivo IVA, riguarda anche diverse operazioni interne.
A tal proposito va osservato che, qualora per l’operazione soggetta a reverse charge siano rilevanti altri istituti, sarà comunque il meccanismo dell’inversione contabile a prevalere.
Per esempio, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica amministrazione che operano in qualità di soggetti passivi IVA, le disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, in materia di split payment, non trovano applicazione se le stesse operazioni sono soggette a reverse charge.
Analogamente, in caso di acquisti effettuati da esportatori abituali, il fornitore non potrà emettere fattura ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 se l’operazione è assoggettata al meccanismo del c.d. reverse charge “interno”, in quanto quest’ultimo risulta prevalente.
Si ricorda, infine, che anche il regime dell’IVA per cassa non può trovare applicazione con riferimento alle operazioni soggette a reverse charge.
Detrazione IRPEF del 65% per il risparmio energetico – Applicazione alle parti comuni condominiali
L’art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti”, per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità per la cessione della detrazione saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere in bozza e dal quale, secondo indiscrezioni, si evince che i fornitori potranno “comperare” il credito fiscale dei condòmini che ripartiranno in dieci rate annuali.
L’amministratore dovrà poi coordinare l’operazione, comunicando ufficialmente ai fornitori l’ammontare dell’agevolazione. I fornitori, a loro volta, comunicheranno al condominio l’accettazione della cessione del credito.
Infine, l’amministratore dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, a inizio 2017, l’elenco dei bonifici di condòmini e fornitori tra i quali è avvenuta la cessione del credito.
Imminenza del decorso dei termini di decadenza per l’accertamento (Cass. 16.3.2016 n. 5137)
Cass. 16.3.2016 n. 5137 ha ribadito che l’imminenza circa il decorso del termine decadenziale per l’accertamento non è una ragione di particolare e motivata urgenza tale da consentire l’emanazione anticipata dell’accertamento medesimo (quindi l’emissione dello stesso prima dello spirare di sessanta giorni dalla consegna del verbale di constatazione).
Tuttavia, i giudici precisano che la particolare e motivata urgenza, anche nella fattispecie descritta, può sussistere se la necessità di notifica celere dell’accertamento non dipende da carenze organizzative interne all’ente impositore.
Credito per l’acquisto di strumenti musicali
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che è possibile fruire del contributo di 1.000 euro per l’acquisto di un nuovo strumento musicale per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.
Di seguito verrà illustrato come è possibile ottenere l’agevolazione e le modalità con cui i venditori possono recuperare, tramite credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli acquirenti.
Piano di concordato preventivo con pagamento parziale del credito IVA – Ammissibilità (Trib. Santa Maria Capua Vetere 17.2.2016)
Secondo Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel decreto 17.2.2016, è ammissibile il piano di concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA.
Il provvedimento risulta conforme a quanto affermato dall’Avvocato generale della EU nelle conclusioni 14.1.2016 n. C-546/14, secondo il quale i principi comunitari (art. 4 par. 3 TUE e direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) non ostano a norme nazionali che consentano ad un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo con liquidazione del suo patrimonio, senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato. A tali fini, un esperto indipendente deve attestare che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e il concordato deve essere omologato dal giudice.
Riforma del diritto fallimentare – Novità dello schema di disegno di legge delega – Accordi di ristrutturazione dei debiti
L’art. 5 dello schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza prevede alcune novità in materia di piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 co. 3 lett. d) e 182-bis del RD 267/42).
In particolare, con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, è prevista l’eliminazione o la riduzione del quorum del 60% delle passività, qualora il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, né richieda le misure protettive del proprio patrimonio ai sensi del successivo comma 6 (sospensione delle azioni esecutive o cautelari dei creditori durante il periodo delle trattative).
Diversamente, nel caso in cui il debitore si avvalga di quest’ultima norma, è contemplata l’assimilazione della disciplina di tali tutele a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità.
Mancato invio della prima comunicazione al contribuente – Effetti (Cass. 9.3.2016 n. 4591)
Ad avviso di Cass. 9.3.2016 n. 4591, nel controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73) la prima comunicazione al contribuente (di cui al comma 3) può essere omessa a discrezione del funzionario, siccome l’obbligatorietà riguarda il vero e proprio avviso bonario (comma 4), ove vengono richieste le maggiori imposte.
Trattasi di una tesi non conforme al paradigma normativo, siccome il legislatore prevede che il primo invito “è” e non “può essere” notificato al contribuente.
Ove si condividesse la tesi della Cassazione, verrebbe vanificata la ratio del contraddittorio, che serve ad un’eventuale archiviazione della pratica ancor prima dell’avviso bonario.
Assegnazione agevolata di beni ai soci – Novità della legge di stabilità 2016 – Trattamento contabile (documento CNDCEC marzo 2016)
Il CNCDEC ha pubblicato, nella giornata di ieri, un documento che analizza il trattamento contabile dell’assegnazione dei beni ai soci introdotta dall’art. 1 co. 115 – 120 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alla luce delle disposizioni del codice civile e dei pertinenti principi contabili nazionali.
A tal riguardo, la situazione maggiormente complessa dal punto di vista contabile si presenta qualora il valore di mercato del bene assegnato risulti superiore al valore netto contabile del bene stesso.
Il documento del CNDCEC ritiene che, in tal caso, l’assegnazione del bene debba essere rilevata al valore di mercato, con imputazione a Conto economico della plusvalenza rispetto al valore netto contabile.
A ben vedere, si tratta della modalità tecnica prevista per la distribuzione di utili in natura da parte dei soggetti IAS/IFRS.
L’interpretazione IFRIC 17 (Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide) stabilisce, infatti, che, alla distribuzione di dividendi in natura, il debito si debba iscrivere al suo fair value e, quindi, al valore di mercato del bene assegnato. La differenza tra valore netto contabile e valore di mercato al momento dell’assegnazione deve essere iscritta a Conto economico come plusvalenza.