Trattamenti di sostegno al reddito – Importi massimi per il 2016 (circ. INPS 14.3.2016 n. 48)

Con la circ. 14.3.2016 n. 48, l’INPS ha comunicato gli importi massimi, validi per il 2016, dei trattamenti di integrazione salariale, degli assegni ordinario ed emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Ad esempio, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale risultano, per il 2016, pari a 971,71 euro se la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento è uguale o inferiore a 2.102,24 euro, ovvero a 1.167,91 euro se superiore a tale soglia. L’INPS precisa, altresì, che su tali trattamenti va operata una trattenuta a carico del dipendente ex art. 26 della L. 41/86, pari al 5,84%. Pertanto, gli importi netti risultano pari, rispettivamente, a 914,96 euro e a 1.099,70 euro. Per il settore edile e lapideo, i predetti importi sono incrementati del 20%. Invece, per quei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L. 427/75, l’importo è pari a 635,34 euro (598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%). Ancora, per quanto riguarda l’indennità di mobilità, gli importi per quest’anno sono pari a 971,71 euro, con retribuzione uguale o inferiore a 2.102,24 euro, oppure 1.167,91 euro, con retribuzione superiore a tale importo. Gli importi netti della riduzione del 5,84%, risultano, rispettivamente, pari a 914,96 euro e a 1.099,70 euro. Infine, per le indennità di NASpI e DIS-COLL, l’INPS evidenzia che per il 2016 l’importo massimo mensile è di 1.300 euro e non si applica la riduzione del 5,84%.

Piano di concordato preventivo con pagamento parziale del credito IVA – Ammissibilità (Trib. Santa Maria Capua Vetere 17.2.2016)

Secondo Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel decreto 17.2.2016, è ammissibile il piano di concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA.
Il provvedimento risulta conforme a quanto affermato dall’Avvocato generale della EU nelle conclusioni 14.1.2016 n. C-546/14, secondo il quale i principi comunitari (art. 4 par. 3 TUE e direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) non ostano a norme nazionali che consentano ad un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo con liquidazione del suo patrimonio, senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato. A tali fini, un esperto indipendente deve attestare che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e il concordato deve essere omologato dal giudice.

Acquisto di abitazioni di nuova costruzione – Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata – Novità della legge di stabilità 2016 (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.2.2016 n. 7-2016/T)

L’agevolazione introdotta dal co. 56 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L’agevolazione in commento spetta:
– per l’acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
– di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
– cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
– la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
– gli immobili acquistati possono avere le “caratteristiche di lusso”;
– è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell’unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. “vincolo pertinenziale”;
– possono beneficiare dell’agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
– il soggetto cedente l’immobile, contrariamente da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
– la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Cedolare secca – Opzione tardiva – Regime sanzionatorio

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, l’opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, operata avvalendosi del ravvedimento operoso.
In particolare, in questo caso il locatore deve comunicare al conduttore con raccomandata la volontà di rinunciare all’aggiornamento dei canoni e, quindi, presentare il modello RLI con opzione per l’imposta sostitutiva, corrispondendo le sanzioni per la tardiva registrazione, commisurate all’imposta di registro che sarebbe stata dovuta ove il contratto non fosse stato assoggettato a cedolare (l’imposta di registro non viene versata, in quanto sostituita dalla cedolare).
Sebbene le “nuove” regole sul ravvedimento lo consentano “sine die”, in tal caso l’opzione tardiva per la cedolare secca non può avvenire oltre il termine per la presentazione del modello Unico relativo all’anno di riferimento.
Invece, in caso di opzione tardiva operata in annualità successive alla prima, l’istituto cui fare riferimento è la remissione in bonis di cui all’art. 2 del DL 16/2012. Questa, tuttavia, è da escludere in presenza di mero “ripensamento”, quindi, ove l’imposta di registro sia stata pagata integralmente al momento della registrazione.
Inoltre, anche in questo caso è necessaria la rinuncia all’aggiornamento del canone.

Tutele per gli iscritti alla Gestione separata – Novità del DLgs. 80/2015

Inserendo l’art. 64-ter nell’ambito del DLgs. 151/2001, il DLgs. 80/2015 (attuativo del “Jobs Act”) ha esteso il c.d. principio di “automaticità” delle prestazioni:
– alle indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria) e di paternità, di cui, quindi, viene ammessa la fruibilità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del soggetto obbligato all’adempimento;
– spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’INPS, con la circ. 26.2.2016 n. 42, ha precisato che la nuova disposizione trova applicazione:
– per i soli lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione), i quali non sono responsabili del versamento della contribuzione, che è, invece, in capo al committente o associante. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata responsabili dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, quali i liberi professionisti;
– per i periodi di congedo di maternità/paternità iniziati in data successiva al 25.6.2015 ovvero in corso di fruizione a tale data, anche per la parte di congedo anteriore (c.d. periodi “a cavaliere”). Sono, invece, esclusi
i periodi di congedo di maternità/paternità conclusisi prima del 25.6.2015, così come i peridi di congedo parentale (astensione facoltativa);
– a condizione che, per almeno 3 mensilità nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di congedo, la contribuzione risulti “dovuta”, avendo il committente/associante provveduto a pagare il compenso alla lavoratrice o al lavoratore, anche se non effettivamente versata.

Imposta di registro – Regime sanzionatorio – Novità della legge di stabilità 2016

In tema di sanzioni e di ravvedimento per occultamento del canone di locazione e registrazione tardiva, la normativa risultante dall’entrata in vigore del DLgs. 158/2015 prevede che:
– se viene occultato anche in parte il corrispettivo previsto dal contratto, la sanzione applicabile (originariamente prevista nella misura dal 200% al 400%) è, di fatto, equiparata a quella per l’omessa registrazione, che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
– se la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, in luogo della sanzione ordinaria dal 120% al 240%, si applica la sanzione ridotta da un minimo del 60% a un massimo del 120% (in quest’ultima ipotesi, però, la norma prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione minima di 200 euro);
– in alcune circostanze, la sanzione minima prevista per i ritardi contenuti nei 30 giorni può risultare superiore a quella ordinaria non ridotta, considerata nella misura massima del 240%.
Inoltre, con la riforma del ravvedimento operoso (iniziata già nel 2015), resa talvolta più vantaggiosa dal DLgs. 158/2015, è possibile sanare le violazioni commesse fruendo di uno “sconto” che aumenta al diminuire del ritardo con cui ci si ravvede.
Per quanto attiene all’omesso o ritardato pagamento dell’imposta in presenza di un contratto registrato nei termini (con riferimento ai casi di risoluzione, proroga e cessione del contratto di locazione) è applicabile la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97 (opera quindi la modifica del DLgs. 158/2015, che consiste nella riduzione alla metà della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e a un 1/15 per ciascun giorno per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni).

Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato – Tardiva registrazione del contratto di comodato – Regime sanzionatorio

Il co. 10 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
– il contratto sia registrato;
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che nel caso di comodato in forma scritta, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula e l’imposta di registro è pari a 200,00 euro.
I comodati verbali stipulati in data antecedente all’1.1.2016, invece, possono beneficiare dell’agevolazone se sono stati registrati entro l’1.3.2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF).
In ogni caso, anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trova applicazione la disciplina del ravvedimento operoso.

Terreni agricoli dei Comuni montani – Esenzione sulla base dell’elenco ISTAT – Questione rinviata alla Corte Costituzionale (Tar Lazio 16.12.2015 n. 14156 e nota IFEL 4.3.2016)

Con l’ordinanza 16.12.2015 n. 14156, il TAR del Lazio ha sospeso il giudizio relativo alla controversia tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell’economia e delle finanze in tema di imposizione IMU sui terreni agricoli montani, disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ad avviso del TAR, dal momento che il DL 4/2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’IMU, non definisce il presupposto di fatto dell’agevolazione ma rimanda all’elenco ISTAT, occorre preliminarmente verificare il rispetto della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. che si realizza esclusivamente se la formazione dell’elenco in oggetto è frutto di un potere amministrativo vincolato da norme di legge.
In sostanza, osserva l’IFEL nella nota 4.3.2016, il TAR del Lazio ritiene essenziale che il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione, discenda necessariamente da fonte normativa primaria, potendosi altrimenti configurare una violazione della riserva di legge.
La Consulta dovrà quindi decidere sulla legittimità del parametro utilizzato dal legislatore nel DL 4/2015 per stabilire l’imponibilità o meno dei terreni agricoli montani e di conseguenza sull’intera vicenda legata all’IMU sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015.

Note di variazione in caso di procedure esecutive o concorsuali o risoluzione per inadempimento – Momento di emissione – Novità della legge di stabilità 2016 – Decorrenza

L’art. 1 co. 126 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha riformulato l’art. 26 del DPR 633/72, stabilendo, fra l’altro, che l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione è possibile anche in caso di mancato pagamento, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.
Si precisa, però, che tale novità riguarda esclusivamente i casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.
Come rilevato da Assonime nella circ. 5/2016, tuttavia, le indicazioni riguardanti la decorrenza di tali disposizioni si prestano a una duplice interpretazione, potendosi intendere che, ai fini dell’applicazione dell’art. 26 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, la procedura concorsuale debba essere avviata dall’1.1.2017; ovvero, che la procedura concorsuale debba risultare avviata, o già avviata, e dunque non ancora chiusa, all’1.1.2017.
Sebbene Assonime abbia ritenuto preferibile la seconda soluzione, la formulazione letterale della norma e ragioni di prudenza dovrebbero far propendere per la prima soluzione.
Si osserva, inoltre, che, adottando la seconda soluzione, potrebbero sorgere problemi di coordinamento con la disciplina generale dell’esercizio della detrazione dell’IVA con riguardo al momento in cui tale diritto sorge.
Si attendono chiarimenti, in merito, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Antieconomicità delle operazioni aziendali – Valutazione – Orientamenti giurisprudenziali

Sulla base dell’orientamento della Corte di Cassazione è possibile individuare alcuni elementi in presenza dei quali gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono sindacare la congruità dei corrispettivi delle transazioni, in presenza di comportamenti antieconomici.
La Corte di Cassazione 19408/2015 ha, ad esempio, ritenuto corretto l’operato della società, consistente nella rivendita di auto usate a prezzi inferiori a quelli di acquisto, affermando che “la incontroversa sopravvalutazione dei veicoli usati acquisiti in permuta dalla contribuente andava inserita nel contesto complessivo dell’operazione”.
Alla luce dell’art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 147/2015, inoltre, ad avviso dell’Autore, occorre, nel sindacato di congruità, ricercare ulteriori elementi che consentano di accertare un corrispettivo della transazione diverso da quello contabilizzato e dichiarato. Per contro, la Cass. 13468/2015 ha affermato che, una volta accertata l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’ufficio non sia tenuto a fornire ulteriori riscontri.
Infine, l’antieconomicità dei comportamenti delle imprese può legittimare l’accertamento induttivo del reddito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette; secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la contabilità può essere considerata inattendibile se confligge con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente (da ultimo, cfr. Cass. 9968/2015 e 3279/2016).