Irreperibilità del lavoratore in occasione delle visite mediche domiciliari di controllo – Illegittimità del licenziamento (Cass. 10.3.2016 n. 4695)

Con la sentenza 10.3.2016 n. 4695, la Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce condotta inadempiente del lavoratore assente per malattia la circostanza di non essere stato presente alla visita di controllo domiciliare nelle fasce di reperibilità pomeridiana e di non essersi, quindi, presentato il giorno successivo alla visita ambulatoriale, in quanto il medesimo lavoratore era stato sottoposto a visita di controllo presso la ASL nella mattinata precedente. Con riferimento al caso della sentenza in esame, risulta pertanto illegittimo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro per il mancato rispetto, da un lato, dell’obbligo di presenza durante le fasce di reperibilità pomeridiane e, d’altro lato, per la mancata presentazione del lavoratore alla visita ambulatoriale di controllo la mattina successiva. Sul punto, si precisa peraltro che il licenziamento era stato ritenuto giustificato sia in primo che in secondo grado. Tuttavia, la Corte di Cassazione non ha condiviso tale decisione di merito e ha ritenuto che, essendosi sottoposto il lavoratore alla visita ambulatoriale nel corso della mattina, nel pomeriggio dello stesso giorno non era più tenuto a sottoporsi a visita fiscale nelle fasce di reperibilità e, per la stessa ragione, neppure era tenuto ad effettuare la visita ambulatoriale di controllo il giorno dopo.

Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Entrata in vigore

Sabato 12.3.2016 è entrata in vigore la nuova procedura telematica per presentare le dimissioni o prestare il consenso ai fini della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, definita dall’art. 26 del DLgs. 151/2015 e dal DM del 15.12.2015. I lavoratori interessati, a pena di inefficacia, dovranno rendere le dimissioni o la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, direttamente o con l’assistenza di un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale o commissione di certificazione). In entrambi i casi, una volta compilato il format con i dati richiesti, il modulo sarà inviato telematicamente alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla DTL.
Inoltre, entro il termine di sette giorni dalla trasmissione telematica del modulo al datore di lavoro, il lavoratore potrà revocare con modalità telematiche le proprie dimissioni o il consenso prestato per la risoluzione consensuale, facendo così rivivere il rapporto di lavoro cessato.
La nuova procedura tuttavia, non è esente da criticità. Confimi ha avanzato preoccupazioni relativamente ai casi di inerzia dei lavoratori, spiegando che ”la nuova norma non offre alcun rimedio contro quei soggetti che vogliono andarsene dall’azienda, lucrando però sull’indennità di disoccupazione, e che per questo si limitano a rendersi irreperibili, provocando normalmente un licenziamento disciplinare, che all’azienda costa quantomeno il “ticket Naspi” fino a circa 1.500 euro e all’Inps 24 mesi di immeritata indennità, in media 24.000 euro.”

Sanzioni amministrative -Violazioni commesse in ambito societario – Responsabilità (Cass. 11.3.2015 n. 4775)

Cass. 11.3.2015 n. 4775 ha sancito che, in ragione dell’art. 7 del DL 269/2003, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate solamente nei confronti della società con personalità giuridica, e non nei confronti, ad esempio, degli amministratori.
Quindi, è illegittimo l’atto di contestazione della sanzione notificato al consulente fiscale della società, quand’anche sia dimostrato che egli, in concreto, era amministratore di fatto.
Dalla decisione sembra emergere che occorre sempre applicare l’art. 7 del DL 269/2003 (che individua nella società il solo soggetto responsabile), non avendo rilievo che il consulente, magari, si sia reso partecipe della condotta illecita.

Reverse charge – Opere murarie di ampliamento – Assoggettamento a reverse charge – Condizioni (risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08065)

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08065 del 10.3.2016 in Commissione Finanze della Camera, è stato chiarito che l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 è estesa anche all’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie nell’ambito dell’ampliamento di un edificio, in quanto lavori riconducibili alle prestazioni per il completamento relative ad edifici.
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha stabilito che deve farsi ricorso ai codici ATECO 2007 al fine di individuare le prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione del citati art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 e ha fornito un’elencazione dei codici stessi. Fra questi vi è anche il codice ATECO 2007 43.39.01 (“Attività non specializzate di lavori edili”).
Secondo quanto sostenuto dagli interroganti, e confermato dall’Amministrazione finanziaria, se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, i lavori di opere murarie vanno ricondotti a tale ultimo codice (che comprende anche “Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”) e non al codice 41.2 “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.
Sorgono alcuni dubbi riguardo alla riconducibilità delle prestazioni in esame fra i lavori di completamento piuttosto che tra i lavori di costruzione, tuttavia, rileva l’Autrice, le incongruenze sono endemiche in un sistema che impone di delimitare l’ambito di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 sulla base dell’unico criterio della suddivisione mediante codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007.

Indennità risarcitorie per i dipendenti – Concorso alla formazione del reddito (Cass. 4.2.2016 n. 2229)

La Corte di Cassazione 2229/2016 si è pronunciata sul tema della tassabilità di somme corrisposte a vario titolo dai datori di lavoro ai propri dipendenti e, nello specifico, degli importi corrisposti per il mancato godimento del riposo biologico previsto a fronte del rischio professionale cui il lavoratore è sottoposto.
Il lavoratore riteneva le somme in esame escluse da tassazione in quanto percepite a titolo di “indennità risarcitoria”, mentre l’Agenzia delle Entrate, nel proporre ricorso per Cassazione, lamentava che tali somme avessero la stessa natura “lavorativa” dei diritti che andavano a sostituire, e come tali, fossero tassabili.
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto in base al quale, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, la tassabilità IRPEF di un’erogazione economica effettuata dal datore di lavoro al prestatore è esclusa qualora l’erogazione stessa non trovi la sua “causa” nel rapporto di lavoro. Diversamente, occorre riscontrare, in relazione alla concreta volontà delle parti, che l’erogazione non trovi la fonte della propria obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, successivi alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, la Corte ha quindi concluso che l’indennità in esame fosse assoggettabile a tassazione IRPEF, trovando “causa” nel rapporto di lavoro, e non avendo natura risarcitoria.

Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Video tutorial del Ministero del Lavoro

A seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act (L. 183/2014), a partire dal 12.3.2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche. In vista di questa novità, il Min. Lavoro ha pubblicato sul proprio sito, in data 10.3.2016 , la versione dimostrativa della nuova procedura.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
– inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Min. Lavoro, www.lavoro.gov.it. In questo caso dovrà munirsi del Pin INPS Dispositivo (mentre si esclude la necessità di disporre anche delle credenziali Cliclavoro), accedere al portale dell’Istituto o recarsi in una delle sue sedi e procedere alla compilazione dei moduli;
– rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che, utilizzando la propria utenza Cliclavoro (e senza la necessità di utilizzare alcun Pin INPS) compilerà i moduli con i dati necessari, procedendo a firma digitale e li invierà al Min. Lavoro.
Oltre a due video tutorial è disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per eventuali quesiti sull’utilizzo della procedura, infine, il Ministero indica l’indirizzo email al quale è possibile scrivere: dimissionivolotarie@lavoro.gov.it.

Socio accomandatario di Sas che si occupa solo di locazione dei propri immobili – Obbigo di iscrizione alla Gestione commercianti – Insussistenza (App. Torino 10.2.2016 n. 340)

Con un’ordinanza del 10.2.2016, la Corte d’Appello di Torino è intervenuta con riferimento all’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’INPS, stabilendo che una società in accomandita semplice che si limiti esclusivamente a riscuotere i canoni di locazione relativi agli immobili di sua proprietà non esercita un’attività d’impresa; pertanto, il socio accomandatario non è obbligato ad iscriversi alla gestione assicurativa speciale per gli esercenti attività commerciali e, di conseguenza, non è tenuto a versare i relativi contributi, neanche nel caso in cui questa sia la sua unica o prevalente attività, dal momento che il presupposto per l’iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento abituale e prevalente da parte dell’interessato di attività commerciale.
Sul punto, la Corte territoriale sottolinea che la locazione di immobili costituisce, infatti, una semplice modalità per fruire di tali beni, anche quando l’attività locativa sia esercitata da una società commerciale e non da una società semplice, in quanto è ammissibile una società senza impresa che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 e ss. c.c., si limiti al mero godimento dei beni di cui è titolare.
In altri termini, la mancanza del requisito oggettivo dell’esercizio, da parte della società, di un’attività commerciale ha consentito ai giudici di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, senza necessità di prendere in considerazione anche la ricorrenza o meno del requisito soggettivo della prevalenza e abitualità dell’attività del socio all’interno della società. Quest’ultimo elemento deve concorrere con la natura commerciale dell’attività per rendere obbligatoria l’iscrizione del socio alla Gestione commercianti.

Saldo IVA 2015 – Modalità e termini di versamento

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il 29.2.2016, e con eccedenze a debito, sono tenuti a versare il saldo IVA entro il 16.3.2016 (ovvero la prima rata, in caso di rateizzazione), indicando sul modello F24 il codice tributo 6099 e il 2015 come anno di riferimento.
I contribuenti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) versano il saldo IVA, comprensivo della liquidazione del quarto trimestre del 2015, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, da indicare sul modello F24 con il medesimo codice tributo previsto per l’imposta. La maggiorazione si applica anche all’imposta derivante dalle operazioni di “chiusura” (come la rettifica della detrazione).
I soggetti che presentano la dichiarazione annuale nell’ambito di UNICO 2016, entro il 30.9.2016, possono invece effettuare il versamento del saldo IVA nei termini previsti per le imposte risultanti dal modello UNICO, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.3.2016.
Infine, a partire dal 16.3.2016, i soggetti che hanno chiuso la dichiarazione IVA con eccedenze a credito possono presentare istanza di rimborso, ovvero utilizzare in compensazione “orizzontale” il credito maturato.

Reverse charge – Opere murarie di ampliamento – Assoggettamento a reverse charge (risposta a interrogazione parlamentare del 10.3.2016)

Con la risposta fornita in occasione di un question time in Commissione Finanze alla Camera del 10.3.2016, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che i lavori di opere murarie relativi ad edifici, effettuati per il committente soggetto passivo IVA nell’ambito dell’ampliamento di un edificio, devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge a norma dell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 in quanto rientrano nel codice attività ATECO 2007 43.39.01 “Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.”. Tale codice attività, difatti, è riportato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, fra i codici riconducibili alla fattispecie del completamento degli edifici.
Pertanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’attività di ampliamento degli edifici deve essere tenuta distinta da quella di costruzione completa di edifici (eseguiti per conto proprio o per conto terzi), riconducibile al codice ATECO 2007 41.2.,”Costruzione di edifici e non residenziali”.

Cessione di cubatura – Imponibilità – Condizioni (C.T. Reg. Bari, sez. Taranto, 28.1.2016 n. 226/28/16)

Con la sentenza 28.1.2016 n. 226/28/16, la C.T. Reg. Bari ha affermato la rilevanza, ai fini dell’imposizione diretta, del corrispettivo derivante da un atto di cessione di volumetria edificabile o “di cubatura” (negozio assimilabile agli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento).
Tale atto deve essere trattato, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, alla stregua delle cessioni a titolo oneroso che danno luogo a plusvalenze tassabili nei casi previsti dal TUIR; conseguentemente, anche le cessioni di cubatura generano plusvalenze tassabili come redditi diversi, se conseguite da persone fisiche, oppure ricavi o plusvalenze patrimoniali, se realizzati da imprese.