L’Agenzia delle Entrate, con una risposta al question time fornita il 10.3.2016, con cui si chiedeva di far chiarezza circa il comportamento fiscale da tenere qualora il sostituto non abbia versato la ritenuta operata, ha precisato che il contribuente/sostituito può scomputare la ritenuta subita, richiamando, però, il caso della risoluzione Agenzia Entrate 68/2009, non perfettamente coincidente con la domanda posta nell’interrogazione parlamentare.
L’Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già espresso con la suddetta risoluzione, ha affermato che la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione, esibendo:
- la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l’importo incassato dal sostituto d’imposta è al netto della ritenuta;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura.
Mancato invio della prima comunicazione al contribuente – Effetti (Cass. 9.3.2016 n. 4591)
Nel controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73):
– in un primo momento, l’Agenzia delle Entrate “può”, anche con mezzi telematici, invitare il contribuente a produrre documenti o a fornire chiarimenti su determinate voci della dichiarazione, relative ad esempio a detrazioni d’imposta (terzo comma);
– in un secondo momento, l’esito del controllo stesso è comunicato al contribuente, con l’indicazione delle maggiori imposte richieste (quarto comma).
Per Cass. 9.3.2016 n. 4591, l’invito di cui al terzo comma non deve essere necessariamente notificato, per cui il contribuente non può lamentare la nullità del ruolo in sua assenza, a differenza, invece, del vero e proprio avviso bonario (comma 4), che va notificato a pena di nullità.
Dal tenore dell’art. 36-ter co. 3 del DPR 600/73, a ben vedere, sembra invece che altresì il primo l’invito sia obbligatorio.
Disegno di legge di riordino del lavoro autonomo – Misure allo studio del Governo – Audizione del CUP e di Confprofessioni in Senato
E’ attualmente all’esame del Senato il disegno di legge sul lavoro autonomo, di cui ha trattato il documento presentato dal Comitato Unitario delle Professioni (CUP) in data 9.3.2016 – seguito dall’intervento di Confprofessioni – alla Commissione Lavoro del Senato. Secondo il CUP, l’obiettivo della riforma è dare pari dignità al lavoro autonomo e al lavoro dipendente, anche al fine di potenziare un canale che sia diretto a creare nuovi sbocchi occupazionali. In generale, le osservazioni proposte dalle categorie professionali sul Job Act degli autonomi hanno auspicato:
– un miglioramento nell’ingresso dei giovani nel mondo professionale, nell’assistenza nei passaggi generazionali e nelle situazioni di criticità;
– un maggior incentivo per il sostegno della genitorialità e del reddito e della cura e assistenza di familiari con handicap gravi;
– l’estensione dell’indennità di malattia e dei congedi parentali anche ai liberi professionisti ordinistici e non solo agli iscritti alla gestione separata INPS;
– l’introduzione di una serie di agevolazioni fiscali per superare il divario di genere anche ai fini pensionistici e incentivare l’aggregazione fra professionisti;
– l’eliminazione degli studi di settore per i professionisti;
– la definizione dell’obbligo di installazione del POS, che il CUP propone di circoscrivere a imprese e professionisti che esercitino un’attività rivolta ad una clientela di consumatori finali;
– un’estensione della riforma, sia al lavoratore autonomo/professionista sia al committente, per una maggiore simmetria tra posizioni contrattuali.
Ristrutturazione e manutenzione dei fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività di agriturismo – Ammissione al regime di detrazione IVA (Cass. 9.3.2016 n. 4606)
Con la sentenza n. 4606 del 9.3.2016, la Corte di Cassazione ha affermato, in linea con i pronunciamenti precedenti, che è detraibile l’IVA assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione e di manutenzione eseguiti sui fabbricati rurali, qualora tali fabbricati siano strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica. In tal caso, non opera l’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, che, invece, trova giustificazione solo quando il soggetto passivo destína l’immobile a un utilizzo estraneo all’attività d’impresa (ovvero ad uso promiscuo).
Viene così confermato quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 22.2.2012 n. 18, secondo cui gli immobili abitativi, laddove utilizzati nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo che comporta l’effettuazione di prestazioni di servizi soggette ad IVA, devono essere trattati alla stregua di fabbricati strumentali per natura, indipendentemente dalla classificazione catastale.
La Cassazione precisa, inoltre, che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di ricezione e ospitalità è subordinato al rispetto di alcuni requisiti: l’attività in questione deve essere svolta da un soggetto qualificato come imprenditore agricolo e deve essere connessa e complementare all’attività agricola; infine, quest’ultima deve risultare quale attività principale rispetto a quella agrituristica.
Numerazione di libri e registri delle società di capitali – Tassa forfetaria annuale – Versamento entro il 16.3.2016
Scade il 16.3.2016 il termine entro cui le società di capitali (spa, sapa, srl con l’eccezione delle società cooperative e mutue assicuratrici) devono versare la tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72.
La tassa è dovuta forfetariamente, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, nella misura pari a:
– 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
– 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2016; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.
Società immobiliari di gestione – Interessi passivi su mutui ipotecari, immobili patrimoniali e strumentali – Novità del DLgs. 147/2015
Ai sensi dell’art. 1 co. 36 della L. 244/2007, sono integralmente deducibili dalla base imponibile IRES gli “interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”.
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 7.10.2015 (ossia, dal 2016 per i soggetti c.d. “solari”), il co. 4 dell’art. 4 del DLgs. 147/2015 ha definito meglio l’ambito soggettivo della disposizione sopracitata, precisando non solo che tale deducibilità si applica nei confronti “delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”, ma altresì che si considerano tali quelle società che soddisfano contemporaneamente due requisiti, uno di natura patrimoniale e l’altro di natura reddituale.
La norma si applica alle società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi dai canoni di locazione.
Nel computo dell’attivo patrimoniale dovrebbero rientrare anche gli immobili in leasing destinati alla locazione, ancorché non siano imputati nello stato patrimoniale del bilancio.
La deducibilità integrale degli interessi passivi riguarda sia gli immobili patrimonio sia quelli strumentali per natura, purché destinati all’attività locativa, non essendo determinante la natura dell’immobile posto a garanzia.
Il mutuo ipotecario deve avere ad oggetto gli stessi immobili destinati alla locazione. Tale requisito dovrebbe sussistere anche quando l’acquisto avviene:
– con un primo finanziamento bancario dei soci che viene sostituito in un secondo tempo con un altro finanziamento garantito da ipoteca sul medesimo immobile;
– a seguito di rifinanziamenti, nel limite della residua quota capitale del finanziamento originario e semprechè la liquidità ottenuta sia destinata al rimborso del finanziamento originario e che quest’ultimo abbia condizioni più onerose.
Modifiche alle istruzioni del mod. 730/2016 – Principali novità (provv. Agenzia Entrate 9.3.2016 n. 36463)
Con il provv. Agenzia Entrate 9.3.2016 n. 36463 sono state modificate le istruzioni del modello 730/2016, al fine di adeguarle ad alcune indicazioni contenute nella circ. 3/2016 della stessa Agenzia, oltre che per correggere alcuni errori materiali.
La modifica più importante riguarda le spese per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili che possono beneficiare, a decorrere dall’1.1.2015 e fino al 31.12.2016, della detrazione IRPEF/IRES del 65% previsto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Fino a ieri, nelle istruzioni sia del 730, sia di UNICO PF, non erano stati previsti specifici codici per le due tipologie di intervento, creando dubbi sulla corretta compilazione della dichiarazione.
Il provvedimento risolve il problema per il modello 730/2016, prevedendo per la compilazione della colonna 1 (Tipo intervento) dei righi da E61 a E63, i seguenti due codici:
– ‘5’ Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate purché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14 co. 2 lett. b) del DL 63/2013);
– ‘6′ Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Il nuovo prestito vitalizio ipotecario
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza del fatto che nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016 n. 38, è stato pubblicato il Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, Decreto 22 dicembre 2015, n. 226, recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Con l’entrata in vigore del predetto regolamento diventa definitivamente operativa la disciplina in tema di prestito vitalizio ipotecario di cui alla Legge, 2 aprile 2015, n. 44.
Credito d’imposta per gli investimenti al sud
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo mettervi a conoscenza che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto (art. 1, cc. da 98 a 108), un bonus a favore dei soggetti che acquisiscono nuovi beni mobili strumentali destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. L’importo del beneficio è variabile, a seconda delle dimensioni del contribuente che effettua l’investimento, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dall’1.01.2016 e fino al 31.12.2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE 17.06.2014, n. 651), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie.
Reverse charge: estensione a pc e tablet
Con la stesura del presente documento informativo, vi segnaliamo che con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs n. 24/2016, il reverse charge viene esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato. Contestualmente viene attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri Decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell’inversione contabile, qualora le stesse siano incluse fra quelle elencate nella direttiva IVA (articoli 199 e 199-bis), fattispecie ampliate a seguito dell’emanazione della Direttiva n. 2013/43/UE, nonché ulteriori transazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida (art. 199-ter).